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Belpietro vs Gentiloni: quando le clausole di salvaguardia valgono per le armi ma non per l’energia

Il nuovo Patto di stabilità, proposto proprio dall’allora Commissario europeo per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni, consente deviazioni temporanee dai percorsi di aggiustamento fiscale quando eventi eccezionali, indipendenti dalla volontà degli Stati membri, producono rilevanti ripercussioni sui conti pubblici. Tuttavia, quando l’Italia chiede di applicare tali disposizioni all’emergenza energetica, Bruxelles e lo stesso Gentiloni sostengono che i presupposti non ricorrano.

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Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, nel suo editoriale del 30 maggio scorso ha posto una questione che merita una risposta nel merito. Non si tratta infatti di una semplice polemica politica tra maggioranza e opposizione, ma di una vicenda che investe direttamente la credibilità della nuova governance economica europea e, soprattutto, la coerenza con cui vengono applicate le regole che Bruxelles ha voluto introdurre.

La domanda è semplice: a cosa servono le clausole di salvaguardia previste dal nuovo Patto di stabilità se non vengono applicate proprio nei casi per i quali sono state concepite?

L’interrogativo assume un rilievo particolare perché uno dei principali promotori della riforma è stato proprio Gentiloni, che sostenne la necessità di superare la frammentazione normativa del vecchio quadro fiscale europeo, nel quale deroghe ed eccezioni erano disperse tra Six Pack, Two Pack e una serie di disposizioni stratificatesi nel tempo. Con il Regolamento (UE) 2024/1263 l’obiettivo dichiarato era rendere il sistema più semplice, più trasparente e più coerente, raccogliendo in un unico articolo la disciplina delle condizioni che consentono agli Stati membri di deviare temporaneamente dai percorsi di aggiustamento fiscale.

È proprio per questo che la posizione assunta oggi dall’ex Commissario europeo appare difficilmente comprensibile.

L’articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1263 stabilisce infatti che:

«Su richiesta di uno Stato membro e su raccomandazione della Commissione basata sulla propria analisi, il Consiglio può adottare, entro quattro settimane dalla raccomandazione della Commissione, una raccomandazione che consenta a uno Stato membro di deviare dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine».

«Su richiesta dello Stato membro interessato e su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale tale Stato membro può deviare dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio se le circostanze eccezionali persistono. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia, ciascuna proroga ha una durata massima di un anno».

Il legislatore europeo è stato quindi molto chiaro. La norma richiede soltanto tre condizioni: che esista una circostanza eccezionale, che essa sia al di fuori del controllo dello Stato membro e che produca rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche.

Nel testo del regolamento non compare alcun riferimento alla necessità che l’evento riguardi l’intera Unione Europea. Non si richiede che il problema sia comune a tutti gli Stati membri. Non si stabilisce che debba essere collegato a una priorità strategica definita da Bruxelles. La norma guarda esclusivamente agli effetti che una circostanza eccezionale produce sul singolo Paese che ne chiede l’attivazione.

A questo punto la domanda diventa inevitabile. Se una crisi energetica provocata da guerre, tensioni geopolitiche, instabilità dei mercati internazionali e shock esterni non rappresenta una circostanza eccezionale al di fuori del controllo di uno Stato membro, quale evento dovrebbe esserlo?

L’aumento dei prezzi dell’energia non è stato causato dal governo italiano. Non deriva da errori di politica economica. Non è il risultato di una gestione imprudente della finanza pubblica. Si tratta invece di un fenomeno completamente esogeno che colpisce direttamente il sistema economico nazionale.

L’Italia presenta inoltre una vulnerabilità energetica superiore a quella di molti altri Stati membri proprio per la natura del proprio mix energetico. La forte dipendenza dalle importazioni, l’assenza di una significativa produzione energetica nazionale e il peso della manifattura rendono il nostro Paese particolarmente esposto agli shock provenienti dai mercati internazionali. Per questa ragione gli effetti di una crisi energetica sulle finanze pubbliche, sulle imprese e sulle famiglie risultano inevitabilmente più pesanti che altrove.

Sotto questo profilo, il caso italiano sembra rientrare perfettamente nella fattispecie delineata dall’articolo 26.

Ma vi è un altro elemento che viene sistematicamente trascurato nel dibattito pubblico. L’attivazione della clausola di salvaguardia non serve semplicemente ad autorizzare una maggiore spesa pubblica. La sua funzione è molto più importante: consentire che gli effetti di uno shock straordinario e indipendente dalla volontà dello Stato non vengano trattati come normale spesa corrente nell’ambito del percorso di aggiustamento fiscale concordato con Bruxelles.

Per l’Italia, che si trova attualmente in procedura per deficit eccessivo per solo 0,07%, questo punto è decisivo. L’attivazione della clausola permetterebbe infatti di sostenere famiglie e imprese colpite dall’emergenza energetica senza compromettere il percorso di rientro concordato con l’Unione Europea. In sostanza, consentirebbe di evitare che spese rese necessarie da circostanze eccezionali aggravino artificialmente gli obiettivi di consolidamento fiscale, permettendo un allungamento dei tempi di rientro compatibile con le stesse regole europee.

È qui che emerge la contraddizione evidenziata da Belpietro.

Bruxelles ha mostrato ampia disponibilità ad introdurre margini di flessibilità per le spese legate alla difesa e al riarmo europeo. Quando invece la richiesta riguarda l’emergenza energetica, la risposta diventa improvvisamente molto più restrittiva.

Anche le considerazioni formulate da Giorgia Meloni appaiono, sotto questo profilo, più che plausibili. La presidente del Consiglio ha infatti posto una questione che va ben oltre il dibattito tecnico sulle regole di bilancio: come si può spiegare ai cittadini e alle imprese italiane che Bruxelles sia disponibile ad attivare margini di flessibilità per finanziare le spese militari, mentre non manifesti lo stesso trattamento quando si tratta di sostenere famiglie e sistema produttivo contro il caro energia?

La domanda non è soltanto politica. È anche un problema di credibilità delle istituzioni europee. Perché agli occhi dell’opinione pubblica il rischio è che si consolidi la percezione di un’Europa pronta ad allentare i vincoli quando si tratta di perseguire obiettivi strategici definiti a Bruxelles, ma molto meno disponibile quando occorre affrontare emergenze che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla competitività delle imprese.

Ed è proprio questa apparente asimmetria di trattamento che alimenta il crescente distacco tra le istituzioni europee e una parte sempre più ampia dell’opinione pubblica.

Il vero nodo, tuttavia, non è tecnico ma politico.

L’impressione è che Bruxelles consideri attivabili le clausole di salvaguardia soprattutto quando l’obiettivo perseguito coincide con una priorità strategica dell’Unione Europea. È quanto avvenuto con il riarmo e con le spese per la difesa. In quel caso la flessibilità è stata considerata funzionale a un interesse comune europeo.

Quando invece la richiesta riguarda una vulnerabilità che colpisce prevalentemente un singolo Stato membro, il criterio sembra cambiare radicalmente.

In altre parole, la discriminante sembra essere diventata non la natura dell’evento eccezionale ma la natura dell’interesse tutelato.

Se l’interesse è europeo, la flessibilità diventa possibile. Se l’interesse riguarda soprattutto uno Stato membro, il rigore torna a prevalere.

È proprio questo il punto più controverso dell’intera vicenda. Perché il testo dell’articolo 26 non distingue tra interessi europei e interessi nazionali. Non richiede che l’emergenza riguardi tutti gli Stati membri. Non prevede che la clausola possa essere attivata soltanto per obiettivi strategici definiti dalla Commissione. La norma richiede esclusivamente l’esistenza di circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro e di rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche.

Nulla di più. Per questo motivo la posizione di Gentiloni appare difficilmente conciliabile con l’impianto della riforma che egli stesso contribuì a promuovere. Se una situazione che sembra corrispondere puntualmente ai requisiti individuati dal Regolamento (UE) 2024/1263 non viene ritenuta sufficiente per attivare la clausola di salvaguardia, allora il problema non è più la norma.

Il problema diventa la sua interpretazione.

Ed è qui che la critica di Belpietro colpisce il bersaglio. Perché una clausola concepita per offrire agli Stati membri uno strumento di protezione contro eventi straordinari rischia di trasformarsi in un meccanismo la cui applicazione dipende essenzialmente da una valutazione politica della Commissione.

Quando la discrezionalità finisce per prevalere sullo spirito della norma, la credibilità delle regole inevitabilmente si indebolisce. E con essa si indebolisce anche la fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni chiamate ad applicarle.

Antonio Maria Rinaldi

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