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Arriva il bonus di 80 Euro da Renzi, ma come funziona?

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Immagine – dissapore.com/

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Dovendo approfondire l’argomento per applicare la nuova normativa nel mio lavoro, ho scritto il contributo seguente con l’intento di tradurre, sintetizzare e precisare le informazioni poco “rigorose” spesso date dai mass media.

Da tempo Renzi pubblicizza la sua generosità promettendo, da maggio 2014, 80 euro in più a chi percepisce meno di 1500 euro netti al mese, e con il Decreto Legge n. 66/2014 Art. 1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 applica la sua promessa, ma … funziona proprio così?

 

Il decreto stabilisce un bonus di 640 euro annui riproporzionati in base ad alcuni parametri che dipendono

-dal reddito annuo del 2014 (e non il netto in busta paga),

-dal periodo lavorato nello stesso anno

-dall’eventuale esistenza di imposta a debito.

Procediamo per gradi precisando che il “bonus” non spetta a tutti ma solo a coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente e assimilati.

In pratica spetta ai lavoratori dipendenti (in egual misura tra contratti a tempo pieno e part-time) o con contratto di collaborazione ma non ai titolari di partita iva e non ai pensionati (nemmeno quelli con reddito inferiore ai 24000 euro).

Con la circolare n° 9 del 14 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme percepite a titolo di cassa integrazione, indennità di mobilità e disoccupazione costituiscono redditi in sostituzione di quelli da lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’Art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti, sono soggette a spettanza di detrazioni in base ai giorni che ne danno diritto e dunque l’ente erogatore è tenuto a riconoscere il credito del “bonus” su tali somme.

 

Componente reddito:

Il bonus inoltre non verrà erogato a chi nel 2014 percepirà un reddito inferiore agli 8000 euro ma spetterà per intero a chi avrà un reddito compreso tra 8000 e 24000 euro e, riproporzionato, per i redditi superiori a 24.000 euro ma inferiori ai 26000 moltiplicando il bonus per il rapporto tra 26000 meno il reddito dell’anno e la costante 2000 :

( 640*(26000-reddito del 2014)/ 2000)= XBonus

 

A questo puto il bonus è calcolato?

No!

Componente periodo:

Il bonus così calcolato va riproporzionato “ in base al periodo di paga” e questo cosa significa? In pratica viene riproporzionato in base ai giorni di detrazione quindi, se il lavoratore lavora tutto l’anno, avrà diritto al bonus in base alla fascia di reddito come sopra descritto ma se lavora a tempo determinato o comunque lavorerà solo parte del 2014, il bonus verrà riproporzionato in base ai giorni di contratto e quindi sarà:

 

(XBonus/365)* giorni di contratto.

 

Ad esempio, un dipendente assunto a tempo determinato il 2/03/2014 e con un contratto in scadenza il 30 settembre 2014 con un reddito previsto di 10.500 euro avrebbe diritto al bonus annuo di ((640/365)*213=373,48  euro  che divisi per  i 7 mesi lavorati si traducono in 53,35 euro mensili.

 

Questo bonus viene erogato solo se c’è irpef a debito al netto delle detrazioni da lavoro dipendente, cioè solo se il dipendente paga irpef dopo aver usufruito delle detrazioni da lavoro dipendente.

 

Tornando al nostro esempio, l’imposta che dovrebbe versare è così calcolata

((10500*23%)- 1380)= 1035

In questo caso il dipendente riesce a beneficiare del bonus perché l’imposta calcolata al momento del conguaglio alla cessazione, è maggiore delle detrazioni da lavoro dipendente e il dipendente arriva a pagare di fatto un’imposta pari a 661,52 euro (gli viene trattenuta un’imposta di 1035 euro ma riceve un credito di  373,48).

 

Per un lavoratore assunto per tutto il 2014 che ad esempio percepirà un reddito di 25000 euro, verrà calcolata un’imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente di 5037 euro e gli verrà riconosciuto un credito d’imposta di 640*((26000-25000)/2000)= 320 quindi, di fatto al dipendente verrà trattenuto un importo di 4717 euro.

 

Se il dipendente ha diritto a ulteriori detrazioni?

Le detrazioni ulteriori continueranno ad essere calcolate ed usufruite come prima fino a capienza di imposta.

 

Fino ad ora abbiamo ragionato su base annua ma perché allora si parla di 80 euro mensili?

Le maggiori fonti sulle interpretazioni normative, stando alla “ pubblicità” fatta sul decreto, poiché il bonus verrà concesso da maggio, ritengono che il calcolo da applicare mensilmente per chi è in forza tutto l’anno sia :

((bonus spettante/245)*gg mese).

In questo modo il credito d’imposta per chi ha un reddito annuo lordo inferiore ai 24.000 euro si aggira attorno agli 80 euro.

Per i tempi determinati o comunque per chi non ha un contratto per tutto l’anno si ritiene opportuno riproporzionare il “bonus” mensile per evitare restituzioni al momento del conguaglio che graverebbero sul lavoratore.

Altra questione da valutare con attenzione è che il reddito su cui viene calcolato il bonus, non è quello del 2013 ma quello del 2014 quindi, non è possibile prevedere con certezza l’importo del “bonus” applicabile mese per mese.

Da parte dei datori di lavoro, è possibile fare una proiezione indicativa del calcolo del reddito a fine anno, ma non esatta (ad esempio gli straordinari o un premio di produzione calcolato su parametri di produttività non ancora conosciuti possono modificare di molto l’imponibile previsto). In molti casi potrà accadere che l’imponibile di fine anno porti il lavoratore a perdere il diritto per intero o in parte del credito già percepito e a costringere il datore di lavoro a recuperarlo in fase di conguaglio (prendendo a riferimento quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n° 8 /2014). In questo caso, il lavoratore si troverebbe decurtata la busta paga di somme importanti. Per evitare situazioni spiacevoli, a  parere di chi scrive, è consigliabile che il lavoratore che non possa avere certezza della fascia di reddito in cui cadrà a fine anno, richieda al datore di lavoro di non applicare il “bonus” stesso fino al momento del conguaglio dei redditi o di usufruirne solo in fase di dichiarazione dei redditi.

Ulteriori precisazioni su quali redditi vanno considerati al fine di stabilire la fascia di calcolo del credito d’imposta del “bonus” sono state date nella circolare A.E. n° 9/2014:

Non vanno considerati al fine del calcolo dell’imponibile il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva per incrementi di produttività (per semplificare, i redditi da premi di risultato detassati) e nemmeno i redditi non imponibili in Italia per effetto di convenzioni contro le doppie imposizioni o altri accordi internazionali.

Vanno invece considerati i redditi assoggettati a cedolare secca.

 

Riassumendo

Il decreto stabilisce un “bonus” annuo riproporzionato in base ad alcuni parametri che dipendono

-dal reddito annuo del 2014 (e non il netto in busta paga),

-dal periodo lavorato nello stesso anno,

-dall’eventuale esistenza di imposta a debito.

 

A chi viene erogato:

In pratica spetta

– ai lavoratori dipendenti (in egual misura tra contratti a tempo pieno e part-time)

– ai lavoratori con contratto di collaborazione;

– ai lavoratori che percepiscono cassa integrazione, indennità di mobilità o disoccupazione;

– alle categorie appena elencate per intero se aventi un reddito fra gli 8.000 ed i 24.000 euro oppure riproporzionato se il reddito supera i 24.000 e resta entro i 26.000 euro.

 

Non spetta

– ai titolari di partita iva;

– ai pensionati (nemmeno quelli con reddito inferiore ai 24000 euro);

– a redditi inferiori agli 8.000 e superiori ai 26.000 euro.

 

Secondo quali regole:

-640 euro per i redditi compresi tra 8000  e 24000 euro;

-( 640*(26000-reddito del 2014)/ 2000)= XBonus per redditi compresi tra 24.000 e 26.000 euro riproporzionati in base al periodo di paga.

 

autore – Fedora Rover, tecnico amministratrice paghe per Economia 5 Stelle


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