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Non sarebbe il caso che anche i parlamentari giurassero fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione?

Anche se la Costituzione non lo prevede e nessuno propone di modificarla, un giuramento volontario al momento dell’insediamento rappresenterebbe un segnale di grande valore etico, istituzionale e simbolico nei confronti dei cittadini e della Carta fondamentale della Repubblica.

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La Costituzione italiana non prevede che deputati e senatori prestino giuramento al momento dell’insediamento. È una scelta precisa dei Costituenti e, come tale, va rispettata. Nessuno propone di modificarla.

L’articolo 93 della Costituzione dispone invece che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le proprie funzioni, prestino giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, impegnandosi a essere fedeli alla Repubblica, a osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e a esercitare le proprie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione.

Non sono gli unici. Il Presidente della Repubblica presta giuramento davanti al Parlamento in seduta comune. Anche i magistrati, gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e numerose categorie di pubblici funzionari sono chiamati, secondo le rispettive discipline, ad assumere formalmente un impegno di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi.

Vi è dunque un elemento comune a gran parte di coloro che esercitano funzioni pubbliche di particolare rilievo: un atto solenne che richiama la responsabilità verso le istituzioni, lo Stato e la collettività.

I parlamentari rappresentano l’eccezione.

La loro legittimazione deriva direttamente dal voto popolare. Proprio per questo la Costituzione non ha ritenuto necessario subordinare l’esercizio del mandato a un giuramento. L’articolo 67 stabilisce inoltre che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, principio fondamentale volto a garantire la piena autonomia del rappresentante nell’interesse generale del Paese.

La scelta dei Padri costituenti si colloca nel contesto storico del secondo dopoguerra. Dopo l’esperienza del regime fascista, l’obiettivo era costruire una democrazia parlamentare nella quale la rappresentanza popolare fosse il più possibile libera da condizionamenti formali e da ogni elemento che potesse essere interpretato come un vincolo all’esercizio del mandato conferito dagli elettori. In quella prospettiva, il voto dei cittadini costituiva l’unica fonte della legittimazione politica del parlamentare.

A quasi ottant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, quel contesto storico e istituzionale è inevitabilmente mutato. Ciò non significa che la scelta dei Costituenti fosse sbagliata o debba essere modificata. Al contrario, essa merita il massimo rispetto.

Ci si può però domandare se, proprio nel rispetto della Costituzione, non possa oggi trovare spazio un’iniziativa esclusivamente volontaria.

Non un nuovo obbligo giuridico. Non una revisione costituzionale. Non una condizione per assumere il mandato parlamentare.

Semplicemente, un impegno pubblico e solenne con il quale ciascun deputato e ciascun senatore, all’inizio della legislatura, dichiari liberamente la propria fedeltà alla Repubblica e il proprio impegno a esercitare il mandato nel rispetto della Costituzione.

Un gesto di questo tipo non inciderebbe minimamente sulle prerogative parlamentari né limiterebbe la libertà politica dei rappresentanti eletti. Nessuno verrebbe vincolato nelle proprie idee, nelle proprie scelte legislative o nella possibilità, prevista dalla stessa Costituzione, di promuovere riforme costituzionali secondo le procedure stabilite dalla Carta.

Il significato sarebbe esclusivamente morale e istituzionale.

In molte democrazie parlamentari i rappresentanti eletti prestano un giuramento o una dichiarazione di fedeltà alla Costituzione, allo Stato o al Sovrano costituzionale prima di entrare pienamente nell’esercizio delle loro funzioni. Le formule sono differenti, perché differenti sono le tradizioni costituzionali, ma il principio è comune: ricordare pubblicamente che il potere ricevuto dagli elettori viene esercitato nell’ambito delle regole fondamentali dell’ordinamento democratico.

Anche in Italia un’iniziativa volontaria di questo genere potrebbe rappresentare un forte segnale di responsabilità istituzionale.

Il Parlamento è il luogo nel quale si approvano le leggi della Repubblica, si controlla l’operato del Governo, si autorizzano le principali decisioni dello Stato e, seguendo le procedure aggravate previste dalla Costituzione, si possono perfino approvare le leggi di revisione costituzionale.

Proprio per questo motivo, una pubblica dichiarazione di fedeltà ai principi costituzionali assumerebbe un valore simbolico di particolare intensità.

Qualcuno potrà obiettare che si tratterebbe soltanto di un gesto formale. Ma le istituzioni vivono anche di simboli. Le democrazie si alimentano non soltanto attraverso norme giuridiche, ma anche mediante comportamenti, riti civili e assunzioni pubbliche di responsabilità che rafforzano il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Un giuramento volontario non produrrebbe alcun effetto giuridico e non comporterebbe alcuna sanzione per chi decidesse di non prestarlo. Resterebbe una libera scelta personale, pienamente compatibile con la Costituzione.

Proprio per questo il suo significato sarebbe ancora più forte. Sarebbe una dichiarazione resa non perché imposta dalla legge, ma perché liberamente assunta davanti ai cittadini. Un modo per affermare che il mandato ricevuto dal popolo sarà esercitato nel rispetto della Repubblica, delle sue istituzioni e della Costituzione, che rappresenta il fondamento della nostra convivenza democratica.

Il giudizio finale, naturalmente, spetterebbe esclusivamente agli elettori. Sarebbero loro a valutare il significato di un gesto che non cambierebbe una sola norma della Costituzione, ma che potrebbe contribuire a rafforzare il prestigio delle istituzioni e il senso di responsabilità di chi è chiamato a rappresentare la Nazione.

Antonio Maria Rinaldi

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