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Profili di illegittimità costituzionale del Green Pass (di Mimmo Caruso)

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Esiste ancora lo Stato di Diritto? E’ una domanda, forse retorica, che molti si fanno a causa delle continue proroghe dello stato di emergenza, della marginalizzazione del Parlamento esautorato di fatto da una alluvione di atti amministrativi quali i DPCM solo formalmente coperti da generici decreti legge e della compressione di diritti e libertà dei cittadini sottoposti a controlli e sanzioni.

Ed è una domanda che molti si fanno all’indomani dell’adozione del decreto legge che consente l’ingresso a eventi sportivi, congressi, musei, teatri, cinema, concerti, bar, ristoranti, piscine, palestre solo a chi ha effettuato il vaccino anticovid o ha un tampone negativo ed è in possesso del cosiddetto green pass.

Per rispondere a quella domanda è necessario verificare la compatibilità dei divieti con i principi costituzionali che riguardano la tutela dei diritti fondamentali della persona ossia i valori essenziali che i pubblici poteri stessi devono attuare dal momento che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

Ed è di immediata evidenza che i diritti inviolabili della persona si estrinsecano anche nei rapporti sociali di relazione ovvero nella frequenza di quei luoghi di comunità, preclusi a chi non possiede il green pass, che concorrono allo sviluppo dell’identità personale intesa come diritto di ognuno di essere sé stesso con il relativo bagaglio di interessi culturali (teatri, musei, cinema, convegni), conviviali (bar e ristoranti), ricreativi (palestre e piscine).

Il contenuto dei diritti fondamentali non è assoluto in quanto, con riserva assoluta di legge (non con decreto legge) e, in alcuni casi, con la riserva di giurisdizione, possono essere previste restrizioni al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali nel rispetto dei requisiti della necessarietà e ragionevolezza della limitazione (in tal senso, Corte Costituzionale sentenza n. 141/1996).

Nel caso del decreto legge istitutivo del green pass è difficile ravvisare sia il requisito della necessarietà – in virtù della attuale situazione epidemiologica del tutto sostenibile con il tasso di occupazione delle terapie intensive al 2% e l’esistenza di efficaci cure alternative come gli anticorpi monoclonali – sia quello della ragionevolezza in mancanza di evidenze scientifiche certe in ordine all’efficacia delle misure adottate ai fini dell’effettivo contenimento della diffusione dei contagi.

Non appare ispirata a criteri di persuasività razionale, inoltre, l’esclusione dall’ambito del green pass di treni, bus, metropolitane nei quali, specie nelle ore di punta, ben difficilmente può essere rispettato il distanziamento fisico a differenza di cinema, teatri, convegni, musei, bar, ristoranti laddove può essere agevolmente disposto il contingentamento degli ingressi.

La logica dell’esclusione del trasporto pubblico potrebbe essere ravvisata nell’esigenza di garantire lo spostamento dei lavoratori ma in tal modo verrebbe meno l’asserita preminenza del diritto alla salute in nome del quale vengono sacrificati altri diritti costituzionali.

La cosa che sconcerta di più è l’introduzione di un criterio di discriminazione tra cittadini basato sul’adesione o meno a determinati trattamenti sanitari dei quali chiunque verrebbe a conoscenza per il semplice fatto della presenza fisica in determinati luoghi con conseguente violazione sia del diritto alla privacy (diritto inviolabile della persona tutelato dall’art. 2 della Costituzione) sia del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione) ravvisabile nel principio di ragionevolezza alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse.

Il principio di uguaglianza verrebbe violato, nel caso che ci interessa, per via di una irragionevole discriminazione tra cittadini non vaccinati e quindi non immuni e cittadini vaccinati per i quali non sussiste alcuna certezza circa l’immunizzazione atteso che il decreto legge stesso prevede la sottoposizione a quarantena nel caso di contatti con soggetti positivi.

Alla luce delle premesse argomentazioni non appare revocabile in dubbio che il green pass sia una forma di coazione psicologica per indurre i cittadini ad aderire alla campagna di vaccinazione contro il Covid -19 e in tal senso è lecito chiedersi quanto possa essere considerato libero e informato il consenso (previsto dalla Carta dei diritti fondamentali UE) di chi decida di sottoporsi a vaccinazione solo per il timore di essere escluso dalla vita di relazione.

Sarebbe stato molto più lineare introdurre l’obbligo vaccinale per legge che però ben difficilmente potrebbe superare l’eventuale scrutinio di legittimità della Corte Costituzionale.

La Consulta si è più volte pronunciata sui presupposti di legittimità dell’obbligo vaccinale ravvisabili nel sufficiente grado di certezza che il siero sia efficace nel proteggere il ricevente e nell’impedire il contagio oltre che sulla sicurezza del preparato che non deve comportare rischi di danni gravi alla salute di chi vi è assoggettato (in tal senso Corte Cost., sent. n. 307/1990; sent. n. 5/2018).

Al riguardo è bene osservare che le innovative tecniche di stimolazione genetica con sperimentazione ancora in corso dovrebbero suggerire particolari cautele sugli eventuali effetti avversi e sulla reale efficacia atteso che gli stessi produttori e le autorità di vigilanza affermano che non vi è ancora la certezza che il preparato produca l’immunità sterilizzante e interrompa la trasmissione del contagio.

Comprendiamo bene, quindi, che se non vi è evidenza scientifica sull’immunizzazione cade il presupposto stesso del green pass che rivela la sua vera natura d’inaccettabile forma di pressione incompatibile con i principi dello Stato di Diritto.


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