La sovranità, ai sensi dell’art. 1 Cost., appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa. La “forma” ovviamente è il diritto di voto per mezzo del quale il popolo elegge i suoi rappresentanti (anche se sarebbe meglio dire eleggeva, date le leggi elettorali liberticide approvate da dieci anni a questa parte).
In merito ai limiti alla sovranità invece occorre leggere l’art. 11 Cost. che dispone: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Andiamo avanti, la resa non è contemplata!
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