Seguici su

Analisi e studi

La Costituzione economica 4° scheda: art. 38

Pubblicato

il

Immagine-Costituzione

Dopo aver trattato nelle schede precedenti i diritti dei lavoratori “attivi” vediamo oggi cosa dispone la Costituzione per chi non lavora (senza sua colpa: ricordiamo che il lavoro è un obbligo sociale del cittadino, ex art. 4) o per chi non può più lavorare, per infortunio, malattia o anzianità: esaminiamo quindi l’art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Innanzitutto si può notare che il mantenimento, l’assistenza sociale e l’assicurazione di mezzi adeguati sono veri e propri diritti di ogni cittadino, per cui lo Stato, che è chiamato a provvedere, non si può esimere, neanche per ragioni di bilancio o di difficoltà economica. In secondo luogo le caratteristiche per avere titolo a tali diritti sono per l’assistenza l’inabilità al lavoro, anche parziale (in quel caso vi è un diritto all’integrazione del reddito da sé prodotto, se non sufficiente) ed il fatto di essere comunque sprovvisti dei mezzi necessari, quindi non avere rendite, vitalizi od altri benefici che permettono di sostenersi autonomamente. Tali eventuali benefici devono essere stabili e non legati ad atti occasionali di beneficenza. Per la concessione di mezzi di sussistenza (che non è si badi la semplice sopravvivenza, ma la possibilità di vita adeguata alle esigenze personali, da coordinare con il limite già esaminato, previsto nell’art. 36. dell’esistenza “libera e dignitosa“) i requisiti sono essere o essere stati lavoratori e trovarsi nelle condizioni di non poter svolgere la propria attività per ragioni oggettive e gravi, come una malattia, seria e certificata (e qui si potrebbe aprire una discussione sugli abusi di chi è preposto a certificarla…), un’invalidità, anche questa riconosciuta e certificata, un infortunio che deve essere invalidante, anche temporaneamente, ed avvenuto in occasione o per causa di lavoro (vi risparmio la sterminata esegesi su cosa deve intendersi per “in occasione di lavoro”, problema che rappresenta oltre la metà del contenzioso assicurativo) o la vecchiaia, ovvero la fine prevista del rapporto lavorativo.

Discorso a parte merita la disoccupazione involontaria, che da diritto alla corresponsione di mezzi di sussistenza a patto che ci siano dei tentativi validi e seri, anche autonomi, di uscire da tale stato, tentativi che sono sotto il controllo di Enti appositamente creati, e la disponibilità ad accettare immediatamente qualsiasi lavoro adeguato alla propria formazione. Non è qui la sede per approfondire il funzionamento dei Centri per l’Impiego, ma si può dire che tra gli obblighi di attivazione del lavoratore disoccupato c’è quello di partecipare a corsi di formazione e riqualificazione per il reinserimento nel mercato del lavoro.

Perché è importante il fatto che si parla espressamente di diritti? Una risposta indiretta ce l’ha data la Corte Costituzionale nella famosa sentenza sul blocco dell’adeguamento pensionistico della c.d. Legge Fornero, da me già ampiamente trattata in occasione della sua pubblicazione: essendo diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti non possono essere compressi od eliminati se non temporaneamente e per esigenze di pari rango costituzionale, con il criterio del contemperamento degli interessi. La sciagurata apposizione del principio del pareggio di bilancio nell’art. 81 ha aperto la strada alla compressione di tutti i diritti sociali in nome della stabilità finanziaria, ma, e questa è stata la posizione della Consulta, questa compressione deve essere giustificata e non può in ogni caso eliminare di fatto il diritto compresso di pari rango costituzionale.

Ma come in pratica funziona il meccanismo di assistenza/sussistenza? Lo si ricava dal disposto dell’art. 2, il quale “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” a tutti i cittadini: attraverso il versamento di una quota del proprio reddito da parte di tutti i lavoratori per costituire dei fondi, gestiti o regolati dallo Stato, come impone il IV comma, che provvedano alla erogazione delle somme agli aventi diritto. L’INPS, l’INAIL, e le varie Casse sono l’estrinsecazione di questo meccanismo ed è questa la ragione per cui i contributi sono obbligatori.

A rigore per quanto riguarda le pensioni, l’unico meccanismo che rispetterebbe la lettera e lo spirito della Costituzione sarebbe quello a ripartizione: questo infatti attua quella solidarietà fra generazioni che è diretta espressione dell’art. 2 citato. Questo meccanismo però per sostenersi ha bisogno che vi sia un equilibrio fra lavoratori che vanno in pensione e lavoratori attivi, ovvero che la base contributiva cresca in maniera regolare per permettere il pagamento ad un numero crescente di pensionati. La crisi demografica, che ha spostato l’età media della popolazione che è diventata più anziana e la crisi economica che ha portato alla diminuzione della base di lavoratori attivi e dei loro redditi, ha portato il sistema (già messo in crisi dal boom del prepensionamento e delle pensioni c.d. baby degli anni ’70/’80) ad accumulare forti disavanzi ed il Legislatore, a partire dalla riforma Dini del 1995, ad optare per il metodo a capitalizzazione, ovvero legato al montante della capitalizzazione dei versamenti effettuati dal lavoratore, pur mantenendo una parte a ripartizione per finanziare soprattutto l’assistenza agli inabili al lavoro.

L’ultimo punto da esaminare è quello relativo all’assistenza privata che è definita sinteticamente “libera“: questa libertà va comunque correlata con quei doveri di coordinazione e controllo che lo Stato deve comunque attuare, affinché il privato agisca in conformità della legge e delle finalità pubbliche esplicitate nell’articolo in commento e con l’art. 41 (che esamineremo più avanti), il quale pone come limite all’iniziativa privata “il contrasto con l’utilità sociale” e vieta che essa possa svolgersi “in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (ed i casi di case di riposo od assistenziali private che trattavano in maniera inumana i loro assistiti fa capire che tale previsione non è così superflua). Anche la previdenza privata, che la riforma del 2007 ha posto come uno dei pilastri della previdenza complementare e che agisce necessariamente attraverso la capitalizzazione dei versamenti del lavoratore in fondi aperti, con un trattamento finale pensionistico calcolato secondo il rendimento atteso, pur essendo lasciata alla discrezionalità gestionale delle imprese assicurative è sottoposta a controllo, ma, d’altro lato, beneficia di esenzioni a favore del fondo (come la sua non pignorabilità e non sequestrabilità), che la rendono appetibile al lavoratore.

La prossima scheda tratterà l’organizzazione sindacale, quindi non mancate!


Telegram
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.

⇒ Iscrivetevi subito