Attualità
La Costituzione economica 10° scheda: art. 47
Con questa scheda si conclude il ciclo dei post sulla Costituzione economica e si conclude con uno degli articoli più importanti di tutto l’impianto: l’art. 47 sul risparmio privato
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
In poche righe come si vede è condensato un intero sistema economico e queste poche righe sono il frutto di un’ampia elaborazione effettuata in sede di Costituente: senza approfondire troppo, per mantenere la snellezza che ha contraddistinto tutte le schede precedenti, analizziamo il significato e la portata dei termini utilizzati.
Cominciamo con la frase “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme“: cosa si intende? In sede Costituente si discusse se specificare il tipo di risparmio, garantendo la tutela solo per quello derivante dal lavoro, ovvero se specificare in quali forme dovesse essere indirizzato il risparmio, premiando quello diretto all’acquisto di beni reali piuttosto che quello finanziario, ma si giunse alla conclusione che una norma costituzionale deve rimanere generica per essere autorevole; come disse efficacemente l’On. Ruini “La Commissione non ha voluto fare un codice del risparmio o bancario o un prontuario d’affari“. È evidente però, e ben presente ai Costituenti, che il risparmio che si intende incoraggiare e tutelare è quello del piccolo/medio risparmiatore per agevolare quell’investimento popolare nell’attività economica nazionale il cui esempio era allora gli Stati Uniti d’America. Molti autorevoli commentatori hanno su questa base inteso lo stesso concetto di tutela del risparmio come l’attività diretta all’ottimizzazione dell’allocazione di risorse nei mezzi di produzione.
Questa interpretazione che a prima vista appare quasi una forzatura del concetto di risparmio nasce anche da un’altra considerazione che fu pienamente condivisa da tutti i Costituenti, sia progressisti che conservatori: il risparmio doveva essere promosso e guidato verso forme che tutelassero di più i lavoratori/piccoli risparmiatori dall’erosione del potere d’acquisto causato dall’inflazione.
Il risparmio popolare infatti si rivolgeva all’epoca esclusivamente ai depositi in conto corrente ed a risparmio, bancari e postali, e residualmente ai titoli di stato a reddito fisso ed era stato falcidiato dall’inflazione che era scaturita dalle forti svalutazioni della moneta causate dalla crisi del ’29 prima e dalla guerra mondiale poi. Secondo i calcoli dell’On. Einaudi, all’epoca uno dei più importanti economisti italiani, chi aveva depositato somme nel periodo dal 1922 al 1938 aveva visto crollare del 97,1% il loro potere di acquisto, mentre i risparmiatori del periodo dal 1939 al 1946 avevano perso il 78,5%. Indirizzare i lavoratori quindi verso altre forme di risparmio, come quello obbligazionario privato od anche azionario, mediante la costituzione auspicata di cooperative di investimento popolare, era considerato essenziale dai membri della Costituente per tutelare i redditi ed aiutare la ripresa economica, rendendo generale la partecipazione alla nascente produzione industriale.
In quest’ottica va letto anche il riferimento esplicito all’investimento diretto ed indiretto nei grandi gruppi industriali di cui al secondo comma, che la Repubblica deve favorire insieme alla proprietà della casa di abitazione e della proprietà diretta dei terreni coltivabili (quest’ultima già oggetto di specifica previsione nell’art. 44 che abbiamo esaminato nell’ottava scheda).
Il primo comma termina con la frase “disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito“. L’attività bancaria è quindi sottoposta a tre vincoli, tutti considerati compiti e quindi obblighi dello Stato: la disciplina, ovvero la sottoposizione ad una normativa che regoli l’attività del credito; il coordinamento, ovvero l’intervento per far sì che l’esercizio del credito segua un indirizzo voluto; il controllo, ovvero il monitoraggio ex post dell’attività bancaria.
Dei tre vincoli il più importante è evidentemente il coordinamento. Con esso infatti si esplica quell’indirizzo politico dell’attività bancaria che la Costituzione considera fondamentale perché insieme agli altri grandi soggetti macroeconomici, l’imprenditoria ed i lavoratori si possano raggiungere quegli scopi di sviluppo sociale ed economico, tutelando il lavoro e l’occupazione. In fondo l’esigenza di una politica creditizia, che la parola “coordina” sottintende, non è che l’esplicazione del principio generale dell’art. 41 per cui l’attività economica, pur libera, non puo essere svolta in contrasto con l’utilità sociale. Ed un attività così delicata e capace di influire così pesantemente sull’economia come quella bancaria (e lo vediamo bene di questi tempi) non può assolutamente essere lasciata totalmente in balia della semplice ricerca del profitto.
Permettetemi a questo riguardo un’ultima considerazione.
Per quanto la norma faccia riferimento all’attività del credito e quindi a stretto rigore si riferisca agli Istituti bancari, un’interpretazione coerente con lo spirito dell’art. 47 a mio avviso si oppone all’indipendenza della Banca Centrale. Questa evidentemente è lo strumento più importante di una politica creditizia, sia perché controlla ed indirizza l’attività bancaria, fornendole i mezzi per poter operare, sia perché concede quel credito allo Stato che è uno degli strumenti per attuare le politiche di investimento pubblico. Ma per fare ciò deve avere uno stretto coordinamento con il Governo ovvero deve sottostare all’indirizzo politico dell’Esecutivo, perché in uno Stato sovrano è questi che decide la corretta politica monetaria più adatta all’esigenza dell’economia nazionale. Essere indipendente e quindi perseguire politiche di stabilità dei prezzi a tutti i costi ed in qualsiasi fase del ciclo economico significa per una Banca Centrale diventare essa stessa un organo politico con un proprio programma che può nella sua attuazione entrare in contrasto con l’interesse nazionale e così porsi come ostacolo al progresso del Paese ed in definitiva in contrasto con la stessa Costituzione.
Se avete seguito tutto l’iter di queste schede credo non vi sarà difficile essere d’accordo.
Grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirmi in questo percorso: spero di aver suscitato qualche riflessione e magari la curiosità di andarsi a leggere il testo delle altre norme di quella che io considero, nonostante tutto, una delle migliori costituzioni al mondo.
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