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INPS CONDANNATA A RISARCIRE MANCATO ADEGUAMENTO PENSIONI: CONSIDERAZIONI

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Ha suscitato scalpore la notizia riportata dai principali quotidiani che un Giudice del Tribunale di Napoli avrebbe condannato l’INPS al rimborso integrale del mancato versamento per gli anni 2012-2013 dell’adeguamento della pensione, bloccato dalla ormai famigerata Legge Fornero, considerato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 6 maggio 2015, qui già da me commentata.

Vediamo di fare chiarezza.

In effetti, come correttamente riportato dai quotidiani, non si tratta di una sentenza, ovvero di una decisione con carattere di definizione della controversia, bensì di un decreto ingiuntivo. Per i non addetti ai lavori un decreto ingiuntivo è un procedimento sommario nel quale viene richiesto il pagamento di una somma di denaro asseritamente dovuta, presentando una documentazione che attesti il diritto; se il Giudice ritiene a prima vista fondata la richiesta in base ai documenti presentati, senza che venga sentita l’altra parte, emette un provvedimento che ordina il pagamento, dando un termine per l’ingiunto per poter fare opposizione. Se questi si oppone, allora inizia un vero e proprio procedimento ordinario, dove le parti possono compiutamente spiegare le proprie ragioni, depositare documenti, sentire testi o chiedere perizie, procedimento che si conclude con una sentenza.

Capite bene che un decreto ingiuntivo, oltre a non essere un provvedimento definitivo, è anche necessariamente non motivato, se non dalla superficiale fondatezza della documentazione presentata a supporto, per cui nulla si può sapere del ragionamento del Giudice. C’è poi un’ulteriore circostanza che è bene evidenziare per evitare discorsi affrettati.

Il ricorso del pensionato è stato depositato il 13 marzo ed il provvedimento è stato depositato il 29 maggio: quello che ha suscitato polemiche è il fatto che il 21 maggio, otto giorni prima, è stato pubblicato il DL 65/2015 con il quale il Governo, per ottemperare alla sentenza della Corte, prevede un meccanismo di rimborso parziale e scaglionato, e secondo il quale al pensionato ricorrente sarebbero spettati solo 750 euro dei 3.000 richiesti, decreto legge che sembra essere stato quindi ignorato dal Giudice che ha accolto il ricorso. E’ però probabile che il magistrato abbia firmato ed emesso il decreto prima della pubblicazione del decreto legge, ma che i tempi di deposito lo abbiano fatto conoscere solo dopo e che quindi egli non abbia volontariamente ignorato la norma, come è stato scritto. L’INPS ha già fatto sapere che non pagherà e che farà opposizione, per cui attendiamo l’esito di tale procedimento per ulteriori valutazioni.

La questione ci dà lo spunto però per fare delle considerazioni: è infatti un’occasione per analizzare proprio il DL 65/2015 per vederne i presupposti e come e se risolve il problema riscontrato dalla Corte.

Nel preambolo al provvedimento si legge testualmente

Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all’articolo…

Questo cappello è un miracolo di equilibrismo: il Governo sonoramente bastonato dalla Consulta, apre con una dichiarazione di obbedienza alla sentenza, dopo le feroci e scomposte critiche fatte al provvedimento ed alla stessa Corte anche da esponenti dell’Esecutivo, ma subito dopo ribadisce il suo credo, ovvero il “principio dell’equilibrio di bilancio” e pone di nuovo sul piatto gli “obiettivi di finanza pubblica” come obiettivi primari. Poi però assicura che si vogliono tutelare i “livelli essenziali” di tutela dei diritti civili e sociali, ma, piuttosto furbamente, si pongono in contrappeso ai diritti delle generazioni future, chiamando gli attuali pensionati ad una “solidarietà intergenerazionale”.

Ora al di là della concreta risoluzione del problema, attuato attraverso uno scaglionamento astrattamente più conforme a giustizia, è in questo preambolo che si vede il vulnus fondamentale. Nonostante quanto si affermi sui diritti sociali e civili, il principio che risulta fondamentale e misura di tutto è quello del pareggio di bilancio: è con questo che deve essere valutato il rispetto dei principi, è questo il limite che conduce lo Stato a poter garantire solo i livelli essenziali di tutela degli altri diritti costituzionali, è infine a causa di questo che si chiede una solidarietà intergenerazionale, con sacrificio dei diritti acquisiti. Se non si comprende questo non si capisce la filosofia di fondo di questo Governo e fondamentalmente del sistema economico da esso rappresentato ed importato dal Trattato dell’Unione Europea.

Il pareggio di bilancio infatti è norma che è stata inserita successivamente e recentemente con la modifica dell’art. 81 Cost del 20 aprile 2012 e l’Italia è stato l’unico Paese dell’Eurozona a modificare la propria Carta inserendo tale vincolo, recependo il c.d. fiscal compact nel corpo delle leggi fondamentali. Questo principio impedisce ogni indebitamento dello Stato, se non per eventi eccezionali e da motivare, per cui a rigore non ammetterebbe neanche quel 3% di deficit che il Trattato europeo permette. E’ evidente che uno Stato che non può spendere più di quanto incassi, con tasse imposte e concessioni, non crea alcuna ricchezza e non contribuisce economicamente alla crescita dell’economia. Ricordo che uno Stato con la sua spesa contribuisce al prodotto interno secondo la nota formula Y= C+G+I+(X-M), ovvero il PIL è determinato anche dalla spesa pubblica G e che per il principio dei saldi settoriali  (I-S)+(G-T)+(X-M)=0 se il settore pubblico (G-T) è uguale a 0 (lo Stato spende tanto quanto incassa) o sono le esportazioni a trainare l’economia (rapporto X-M positivo) o il settore privato (I-S) va in deficit, ovvero si spende più di quanto si risparmia, distruggendo ricchezza.

Ulteriore conseguenza di questo sistema è che lo Stato non può tutelare con la propria spesa i diritti dei suoi cittadini, come gli impone l’art. 3 comma II della Carta fondamentale: per ovviare infatti alle situazioni sociali di disuguaglianza egli deve poter intervenire fornendo assistenza e servizi anche se antieconomici. Ad esempio, se per curare delle malattie rare occorre un costoso macchinario, l’ospedale deve averlo per garantire il fondamentale diritto alla salute del cittadino, anche se il ticket complessivo incassato per l’utilizzo non copre assolutamente il costo dell’apparecchio, ovvero lo Stato ha speso più di quello che ricava dall’utilizzo del bene. 

Con il pareggio di bilancio invece il settore pubblico può appena far fronte ai servizi essenziali, appunto quei “livelli essenziali” di tutela di cui parla il decreto, sacrificando il diritto del cittadino ad avere quindi una piena tutela che permetta una qualità di vita dignitosa e libera dal bisogno. La cessione di sovranità fiscale e monetaria che è presupposto del pareggio di bilancio e che vincola gli obiettivi di finanza pubblica porta necessariamente lo Stato, per la sua spasmodica esigenza di risparmiare una moneta che non gestisce, a dover trascurare o comprimere i diritti dei propri cittadini. Ciò implica che la finanza pubblica diventa un bene primario per la tutela del quale tutto è sacrificabile, invece di un mero strumento da gestire per avere risorse a favore dei diritti dei cittadini, con un rovesciamento delle priorità che risulta inaccettabile per la nostra Costituzione, ma che ci fanno passare per giusta e necessaria.

Il decreto legge 65/2015 si situa in questo solco: gli anziani pensionati devono capire che lo Stato non può spendere (perché se lo è auto-imposto), che il loro diritto ad un reddito dignitoso e non eroso dall’inflazione, quindi impoverito, è sacrificabile sull’altare di questa auto-imposizione e che, se non accettano tale sacrificio, a soffrirne saranno i loro figli. Un vero e proprio ricatto generazionale…

Un’ultima considerazione: la Corte Costituzionale, oltre che a punire l’eliminazione totale dell’adeguamento come eccessivamente penalizzante e quindi costituzionalmente illegittimo, ha anche ammonito il Governo sul fatto che questo sacrificio non era comunque giustificato concretamente, se non con vaghe e generiche allusioni ad esigenze di bilancio. Riporto il punto della motivazione:

La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi.

Orbene, a mio avviso, neppure nel DL Poletti qui commentato si ha una motivazione che vada al di là del generico rispetto del principio dell’art. 81 Cost. nuovo testo e di non precisati obiettivi di finanza, senza che vengano specificati e senza che soprattutto si dimostri l’utilità nel tempo e l’effettività di “maggiori entrate attese” (come chiede la sentenza) che possano scaturire dal provvedimento. Su questo fondamentale punto il dubbio di costituzionalità quindi persiste.


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