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IMU la Corte Costituzionale conferma: illegittimo limitare l’esenzione prima casa per i coniugi non conviventi

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La  Corte Costituzionale dice la parola FINE all’annosa questione delle esenzioni da parte delle famiglie in cui i coniugi, non conviventi, godono delle esenzioni per prima casa per due abitazioni diverse. «Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». È quanto si legge nella sentenza n. 209 (relatore Luca Antonini,) con cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge
n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.

Questo cosa significa: se i due coniugi hanno abitazioni abituali diverse da quella comune allora è legittimo considerare entrambe le abitazioni come prima casa e quindi tutte e due le case- godono dell’esenzione legata all’abitazione principale. Questa visione era stata contestata dall’Agenzia delle Entrate, che ammetteva solo una delle due abitazioni come “Principale” e quindi meritevole dell’esenzione stessa. Invece ora la Suprema Corte viene a invertire questa visione, affermando che l’Agenzia non ha il diritto di interferire nelle scelte di vita delle coppie, sposate o anche solo conviventi che possono stabilire l’abitazione dei coniugi dove vogliono. Nello stesso tempo la Corte conferma che non è sufficiente avere la residenza per godere dell’esenzione, ma questa deve essere reale, effettiva, nel luogo dichiarato. Quindi non potremo avere un coniuge residente nella casa vacanze e l’altro invece nell’abitazione abituale. Resta il fatto che si apre la strada a numerosi rimborsi per molte coppie che si erano viste contestate le esenzioni da parte del fisco.


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