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Emergenza debiti: la procedura di sovraindebitamento della legge 3/2012 (con introduzione di Fabio Lugano ed ipotesi di applicazione alle cartelle esattoriali)

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La legge 3/2012 sulla sdebitazione è una normativa meno usata, che invece meriterebbe maggiore attenzione, perchè viene incontro alle esigenze di chi non è fallibile, ma si trova in una situazione debitoria estremamente pesante, sia che si tratti di un piccolo imprenditore, sia che semplicemente sia un consumatore. In questo momento in cui si parla di “Pace Fiscale” al fianco, o successivamente, alla proposta di prolungamento in corso per i pagamenti delle cartelle, non sarebbe forse utile pensare ad un allargamento ed ad una standardizzazione procedurale per questo tipo di procedura quando applicato a cartelle fiscali pregresse. I vantaggi sarebbero duplici:

  • non si tratterebbe di una norma erga omns, in cui tutti i debitori sono considerati alla stessa stregua, ma permetterebbe di soppesare le misure sulla base dell’origine del debito, dell’entità e della situazione patrimoniale del debitore;
  • premetterebbe un’applicazione diluita nel tempo, anche se sarebbe opportuno definire un ambito di applicabilità.

Per facilitare un allargamento in questo senso della normativa sarebbe necessario:

  • procedere standardizzando a livello regolamentativo l’intervento degli uffici delle entrate, che abbiano delle indicazione per guidare i debitori gravati da pesanti cartelle in questa direzione e quindi fissino l’ambito di accettabilità delle proposte fatte da perito e giudice, ad esempio con la cancellazione di sanzioni ed interessi per i casi rilevanti;
  • per non pesare con costi procedurali eccessivi standardizzare e proporre al gratuito patrocinio i costi procedurali.
  • permettere di scontare la rateazione ad un tasso di attualizzazione conveniente in modo che chi, con l’aiuto di parenti, amici, o dismettendo i propri beni personali, volesse liberarsi del debito in un’unica tranche, se ne possa avvalere comunque

Grazie e buona lettura.

 

Gli ultimi anni nel nostro paese, causa le scellerate “Riforme” del governo Monti e dei successivi, hanno generato conseguenze drammatiche e si sono verificati molti (troppi) suicidi conseguenti a situazioni di eccessivo indebitamento da parte di persone che avendo chiuso imprese oppure perso il lavoro non sono più stati in grado di far fronte all’imponente mole di debiti accumulata.

Una volta persa la propria azienda o il proprio lavoro, tante persone non sono più state in grado di pagare il mutuo alla propria banca. Oppure, anche che un piccolo imprenditore in crisi, che essendo una persona onesta, ha voluto continuare a saldare regolarmente i dipendenti della propria azienda.

Questo imprenditore ha scelto di non pagare contributi e tasse al fine di salvare, perlomeno, le famiglie dei propri dipendenti.

Alla luce delle assurde sanzioni imposte dagli enti di riscossione dei tributi, sommate agli interessi spesso usurari e all’aggio (ovvero al compenso dell’ente di riscossione medesimo), l’esposizione debitoria dell’azienda già in grave difficoltà p divenire quasi incontrollabile.

Per tali persone uscire da tali situazioni, voleva dire passare a soluzioni estreme quali il suicidio o l’accesso a prestiti usurari.

Per far fronte a situazioni di vita reale come quelle sopra illustrate, è stata varata la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul “sovra-indebitamento” o “salva suicidi”), nonché la successiva Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, le quali hanno segnato una importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto concorsuale.

Tale legge non è mai stata fortemente pubblicizzata e moltissimi ne sono all’oscuro e non sanno neppure della esistenza.

L’intento della nuova legge è quello di consentire a taluni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come privati cittadini, professionisti, pensionati, piccoli imprenditori) di avviare una procedura presso il Tribunale volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti mediante un pagamento rateale concordato nonché con un forte stralcio dell’esposizione debitoria complessiva.

Si vuole così evitare il ricorso a prestiti usurari e permettere inoltre al sovraindebitato di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell’economia e senza restare schiacciato dal carico dell’indebitamento preesistente.

Analizzando nel dettaglio le possibilità introdotte dalla legge n. 3/2012, si possono distinguere diverse procedure, ma le più importanti sono sicuramente il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Vediamo di capire tali procedure :

1) IL PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dai privati consumatori e a tal riguardo l’art. 6 comma 2 lett. b) della L. n. 3/2012 precisa che per “consumatore” deve intendersi il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il predetto piano consiste in una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti e può anche prevedere la cessione di una parte del patrimonio e uno stralcio della complessiva esposizione debitoria.

Si può paragonare alla pace fiscale con stralcio delle cartelle che era stato proposto dalla Lega.

E’ approvato e reso esecutivo mediante omologa dal Giudice con propria decisione anche se non vi è consenso dei creditori.

Il Giudice, infatti, escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, omologa il piano disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

2) L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato da alcuni tipi di enti o imprese non fallibili oppure da persone che abbiano debiti sia privati che aziendali.

L’unica differenza è costituita dal fatto che l’accordo deve essere accettato dal 60% dei creditori (Non il 60% del numero dei creditori ma il 60% dell’esposizione debitoria). Quindi, in questo caso non deciderà soltanto il Giudice ma avranno diritto di voto tutti i creditori.

LA PROCEDURA

Per quanto riguarda poi la procedura da seguire, essa si compone di diverse fasi:

Nella prima fase il debitore deve depositare presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo ove risiede la richiesta di nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Appreso il nominativo dell’organismo nominato dal tribunale, attraverso la comunicazione della cancelleria di volontaria giurisdizione ai recapiti indicati nella richiesta, il soggetto si rivolgerà all’OCC per illustrare la propria situazione debitoria ed ottenerne da questo la validazione, ovvero una relazione illustrativa che servirà per il prosieguo.

L’assistenza di un professionista non è obbligatoria ma è auspicabile perlomeno per redigere il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre all’OCC.

In una fase successiva, il debitore si dovrà recare al Tribunale del luogo ove risiede per presentare la propria proposta validata dall’OCC attraverso la predetta relazione corredata da tutti i documenti necessari all’ottenimento del provvedimento del Giudice.

Ricevuta la documentazione, con decreto d’urgenza il Giudice delegato fisserà un’udienza (comunicata all’interessato ed all’OCC) alla quale questi ultimi potranno partecipare.

Tra l’altro, per evitare il rischio di pregiudicare la fattibilità del piano, nel medesimo decreto d’urgenza il Giudice disporrà che non potranno essere avviate nuove azioni esecutive a carico del sovraindebitato ed imporrà la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (pignoramenti etc.) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.

All’esito dell’udienza e dell’esame della documentazione, il Giudice deciderà nel merito e a questo punto il soggetto dovrà mettere in esecuzione il programma presentato (ovviamente solo in caso di omologazione dello stesso).

TEMPI E COSTI DELLA PROCEDURA

In relazione ai costi della procedura, essi sono piuttosto contenuti in quanto limitati al pagamento dell’eventuale professionista che prepara la procedura, di un contributo unificato da € 98,00 e da una marca da bollo di € 27,00 per ciascuna delle due fasi, nonché al pagamento del compenso spettante all’OCC nominato dal Tribunale. Va depositato un acconto su libretto bancario e il resto viene direttamente inserito nel piano di pagamento rateale dei debiti).

Anche i tempi della procedura risultano assai contenuti, rilevato che una volta depositato il piano il Giudice fisserà immediatamente l’udienza e che, ad ogni buon conto, la procedura dovrà definirsi entro sei mesi dal deposito del piano da parte del sovraindebitato.

A beneficio degli interessati, riportiamo uno schema riepilogativo delle procedure potenzialmente attivabili tramite la nuova Legge sul sovraindebitamento n. 3 del 2012:

LEGGE N. 3/2012 SUL SOVRAINDEBITAMENTO

TRE POSSIBILI PROCEDURE

1° – PIANO DEL CONSUMATORE: – solo per crediti estranei all’attività professionale o imprenditoriale del sovraindebitato
– è sufficiente l’approvazione del Giudice anche senza il consenso dei creditori –
il Giudice dovrà valutare se l’istante si è indebitato per sua colpa o incolpevolmente

2° – ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI:
– può essere presentato da enti e imprese non fallibili
– per l’approvazione occorre il voto favorevole da parte dei creditori che rappresentino il 60% di tutti i crediti del sovra-indebitato e la successiva omologazione da parte del Giudice


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