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Appello agli euroscettici. Il momento delle parole è finito, dal 3 febbraio si fa sul serio!

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Germany's Chancellor Merkel smiles with Italy's Prime Minister Renzi during the Asia-Europe Meeting (ASEM) in Milan

Anche al sottoscritto piace scrivere articoli ed esprimere le proprie tesi su questa UE in convegni e dibattiti. Tuttavia, prima di tutto, resto un Avvocato e dunque non mi sarei sentito in pace con me stesso se non avessi tradotto le tesi che professo in una reale azione giuridica.

Con atto di citazione (clicca qui per leggerlo) insieme agli Avvocati Laura Muzio e Gabriela Musu, con il prezioso supporto dell’associazione Salviamo gli Italiani, e l’aiuto altrettanto prezioso fornitomi dal materiale redatto dai giuristi e dagli economisti che compongono la squadra di Riscossa Italiana, ho convenuto in giudizio nanti al Tribunale di Genova, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Interni e quello degli Esteri per fare accertare che i Trattati UE costituiscono illegittime cessioni di sovranità nazionale non consentite ai sensi e per gli effetti del combinato degli artt. 1 ed 11 Cost.

Come noto la Costituzione prevede unicamente la possibilità di limitare la sovranità nazionale (peraltro in condizione di reciprocità con gli altri paesi ed all’esclusivo fine di aderire ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli). Al contrario, con particolare riferimento alla materia monetaria ed economica, la sovranità del nostro paese è stata palesemente ceduta come la stessa UE assolutamente non nega.

Anzi lo conferma:

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Tali cessioni sono illegali e costituiscono una grave menomazione della personalità giuridica dello Stato. Lapalissiano infatti che il concetto di limitare non ricomprende in alcun modo quello di “cedere” permanentemente proprie prerogative sovrane in favore di un ordinamento straniero. Una cosa infatti è limitare un proprio potere d’imperio, un’altra è consegnare tale potere ad un terzo.

L’avvocatura si è costituita in giudizio con comparsa nella quale sostanzialmente conviene con l’esponente nel dire che, solo la Corte Costituzionale, potrà certificare l’illiceità della scelta fatta dal Governo italiano di ratificare i Trattati. Altresì l’Avvocatura ha richiesto la riunione di questa vicenda con ulteriore causa promossa dallo scrivente, quella per richiedere il risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto di voto consumatasi a causa del “porcellum” (clicca qui per leggerla).

Tale richiesta di riunione non fa che dimostrare nuovamente che il voto è il mezzo con cui si esercita la sovranità popolare sancita dall’art. 1 Cost. 

Il diritto di voto non è ripristinato solo con il ritorno al suo esercizio in forma eguale, libera, diretta e personale. Infatti cosa decidiamo con il voto se la sovranità che i il popolo eserciterebbe è già stata previamente ceduta in forza dei Trattati UE?

Non vi sono dubbi che, se la Corte Costituzionalità valuterà la fattispecie secondo diritto e non con inquinamento politico, dichiarerà illecita la ratifica dei Trattati UE così provocando l’agognata euroexit. Anche perché con la sentenza n. 238/2014 la stessa Corte ha già avuto modo di ribadire che la sovranità può essere solo limitata e che i diritti fondamentali ed i principi inviolabili sono sovraordinati al diritto internazionale, Trattati inclusi:

Non v’è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso[…] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione»(sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988).

Ed ancora, confermando anche il concetto di limitazione fatto proprio dallo scrivente, la Corte afferma: “Anche in una prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito, come questa Corte ha ripetutamente affermato(con riguardo all’art. 11 Cost.: sentenze n. 284 del 2007, n. 168 del 1991, n. 232 del 1989, n. 170 del 1984, n. 183 del 1973; con riguardo all’art. 10, primo comma, Cost.: sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 48 del 1979; anche sentenza n. 349 del 2007), dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale.

In claris non fit interpretatio.

Orbene oggi vi faccio presente che qualsiasi partito, movimento, associazione è legittimata a presentare un intervento adesivo nella causa in corso.

Siete contro questa UE che rappresenta un’oscena dittatura finanziaria? Allora il 3 febbraio costituitevi nanti al Tribunale di Genova appoggiando le mie tesi. Facciamo dichiarare incostituzionale questa follia chiamata UE.

Passiamo insieme dalle mere parole ai fatti! Andiamo Avanti! 

www.studiolegalemarcomori.it


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