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Vaccino obbligatorio per i docenti stoppato dal Garante della Privacy: niente liste di proscrizione

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Allo stato attuale, senza un nuovo intervento di carattere legislativo, non c’è nessun diritto da parte dei presidi e del personale amministrativo di richiedere lo stato vaccinale del personale docente. Questo punto è stato chiarito nelle FAQ, il nuovo strumento legislativo nazionale, da parte del Garante della Privacy, che afferma che neanche con l’assenso del docente si può superare il limite alla diffusione dei dati personali:

disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi d’idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente”.

Quindi senza una modifica di carattere legislativo sulle caratteristiche d’idoneità i presidi non possono fare delle liste di proscrizione che dividano i docenti vaccinati da quelli no. Solo chi ha direttamente contatto con gli agenti biologici pericolosi, cioè il personale medico, può essere sottoposto agli obblighi. Quindi il presupposto base per poter creare un obbligo vaccinale scolastico per i docenti viene a cadere: come è possibile per un preside distinguere docenti vaccinati da non vaccinati? Il tutto, ovviamente, in attesa di un pronunciamento della Corte di Cassazione o di quella Costituzionale in materia.

 

 


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