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Analisi e studi

Le politiche di riscossione del Comune di Milano e il dramma della ristorazione (di Ombretta Fapulli)

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Durante la quarantena la magistratura ha lavorato emettendo sentenze. Prendiamo spunto da due pronunce del Tribunale di Milano pubblicate proprio durante questo periodo per esaminare una problematica che interessa l’intero settore ristorazione (sentenze n. 2393/2020 pubblicata il 14/04/2020 e 2332/2020 pubblicata in data 8/04/2020). E’ noto che il Regolamento Cosap del Comune di Milano stabilisce all’art. 20 le conseguenze di tipo sanzionatorio e di ricalcolo del canone di occupazione annuale, in presenza di violazioni rispetto a quanto oggetto di concessione per l’occupazione del suolo pubblico. Le modalità di accertamento e di calcolo di tali importi sono spesso oggetto di esame giudiziale mediante procedimenti di opposizione alle pretese di pagamento del Comune di Milano, presso il Giudice di Pace di Milano e presso il Tribunale di Milano, secondo la suddivisione di competenza dei procedimenti per materia e valore.

I casi menzionati riguardano il tema del ricalcolo del canone annuale (art. 20 c. 3 Lettera a) Reg. Cosap Comune di Milano), con addebiti aggiuntivi elevati rispetto a quanto già corrisposto dal ristoratore (16.614,0 € ingiunti in un caso e 5.384 € nell’altro). Senza entrare nel merito delle decisioni del Giudice e delle possibili interpretazioni normative per cui dette decisioni potrebbero risultare discutibili giuridicamente sotto il profilo interpretativo, è essenziale osservare un aspetto che attiene principalmente all’ambito politico nella situazione emergenziale economica in cui versano i ristoratori in tutto il Paese e certamente nel Comune di Milano. Infatti, come nelle fattispecie in esame, pubblicate nel pieno del periodo di chiusura degli esercizi, risultano già inoltrate ai ristoratori le richieste di pagamento degli importi dovuti per la provvisoria esecutività della sentenza.

In particolare, il settore riscossioni del Comune di Milano ha richiesto di corrispondere entro la fine di giugno p.v. quanto dovuto in sentenza a titolo di canone aggiuntivo ricalcolato e confermato dal Giudice come dovuto. Si osserva come la sentenza di primo grado, per quanto provvisoriamente esecutiva è sempre impugnabile nei termini di legge (un mese dalla notifica del titolo ovvero sei mesi dalla sua pubblicazione). Nonostante la provvisoria esecutività, quindi, non necessariamente quanto accertato è da ritenersi definitivo, dovendosi attendere il passaggio in giudicato allo scadere dei termini di impugnazione. Inoltre, sia che si tratti di esecuzione in via provvisoria ovvero in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, gli importi confermati potranno essere richiesti in via esecutiva dall’Ente entro il termine decennale di prescrizione ordinaria del credito.

A questo punto sorge l’interrogativo: se la sentenza può trovare esecuzione in tempi dilatati, tenuto conto del periodo di grave difficoltà vissuto dal settore ristorazione in tutto il Paese e certamente anche a Milano, cosa giustifica la pretesa di pagamento inoltrata con una tale tempestività a soggetti appartenenti ad un settore così duramente colpito? Risulta incomprensibile ed illogica la scelta politicamente operata di procedere indiscriminatamente in tempi così stringenti. Il Sindaco Sala parrebbe voler supportare i milanesi nelle numerose apparizioni su Facebook in cui invita alla coesione responsabile dei cittadini. Le politiche che emergono dalle azioni dell’ufficio riscossioni del Comune di Milano paiono muoversi nella direzione diametralmente opposta, di una indifferenza sostanziale ai problemi realmente vissuti da una parte della città e delle sue imprese.

Se il problema è di recupero di risorse utili al bilancio del Comune per far fronte alla spesa corrente, sarebbe opportuno che tali risorse divenissero oggetto di richiesta al Governo Conte anziché ad un settore che merita rispetto e massima tutela in un periodo storico così drammatico.

Da quanto sopra emerge l’ulteriore illogicità di un presunto sostegno statale mediante proposta di  indebitamento, come da dl liquidità, per cifre che a mala pena potrebbero coprire le pretese di pagamento degli Enti locali oltre alle pretese fiscali dell’erario per le quali come è noto al momento non sussiste alcuna rinuncia.

Avv. Ombretta Fapulli


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