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L’Algeria si frega il Mar Sardo: esposto di Mauro Pili

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Il sottoscritto Mauro Pili, nato a Carbonia il 16 ottobre 1966, residente in via Pietri n.10 – Iglesias, in qualità di cittadino Sardo – Presidente del Movimento Unidos espone quanto segue

Il presente atto ha quale scopo di porre all’attenzione di questo Ecc.mo Procuratore della Repubblica accadimenti che si inseriscono nell’ambito di una vicenda che riguarda affari di Stato con gravissime ripercussioni nelle attività economiche e sociali delle aree di competenza giurisdizionale e territoriale della S.V., affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale di specifici fatti dedotti con particolare riferimento al reato di cui all’art.264 del codice penale e al documentato nocumento arrecato allo Stato Italiano e conseguentemente alla Sardegna.


FATTO

il 20 marzo del 2018 il Presidente della Repubblica popolare democratica dell’Algeria ha emanato un decreto che istituisce la zona economica esclusiva dell’Algeria;

nel decreto si estendono i confini della zona economica esclusiva dell’Algeria sino a 200 miglia marine;

con tale decreto si definiscono nuovi confini marittimi con una modifica rilevante e sostanziale della sovranità negli specchi acquei definiti con coordinate marittime riportate nel testo allegato al decreto;

da tale nuova conformazione dei confini marittimi si rileva una cessione rilevante di sovranità sulle acque internazionali da parte dell’Italia verso l’Algeria;

emerge dalla nuova configurazione che sul versante ovest della Sardegna, dall’isola di Carloforte sino ad Alghero, il confine marittimo territoriale della dell’Algeria passa dalle normate 12 miglia di acque territoriali algerine alle 200 miglia, occupando gran parte delle acque internazionali da sempre oggetto di attività di pesca da parte delle marinerie sarde, residenti nei comuni rivieraschi direttamente connessi con quegli spazi acquei;

il decreto a firma del Presidente della repubblica d’Algeria prevede l’acquisizione di sovranità per vastissime superfici di mare senza alcuna condizione all’Algeria;

tale decreto del governo algerino sarebbe stato notificato a tutti gli organismi interessati a partire dal segretario generale delle Nazioni Unite e la stessa ambasciata italiana ad Algeri;

l’Italia non ha attivato nessuna azioni di disconoscimento, contrasto ed opposizione a tale zona economica esclusiva;

l’Italia si oppone formalmente a tale decisione algerina il 28 novembre del 2018, ben 8 mesi dopo;

un tempo decisamente eccessivo rispetto alla gravità della minaccia che incombe proprio davanti alle coste italiane, così come verrà rappresentato nella nota richiamata a firma della Rappresentanza italiana all’Onu;

Mappa che indica l'ubicazione di Italia e Algeria

IN DIRITTO

il limite territoriale delle 12 miglia marine è adottato dalla maggior parte degli Stati mondiali e coincide nella stessa misura anche per lo spazio aereo sovrastante, per il fondo e il sottofondo marino – a meno di un limite inferiore imposto per problemi geografici di delimitazione riferito alle brevi distanze tra Stati, come nel caso delle Bocche di Bonifacio;

il diritto internazionale di Geopolitica degli Spazi Marittimi, sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (Montego Bay – 10 dic. 1982), definisce i limiti territoriali degli Stati nella misura delle 12 miglia marine, a partire dalla linea batimetrica di 1,50 mt dalla costa;

l’Italia ha esteso a 12 miglia il proprio mare territoriale con la Legge 14 agosto 1974 n ° 359, ampliando il precedente limite di 6 miglia previsto dall’art. 2 del Codice della Navigazione del 1942. Il nostro Paese ha stipulato accordi di delimitazione con la Francia, per la fissazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio, e con la Jugoslavia (cui sono succedute Croazia e Slovenia), per la delimitazione del golfo di Trieste;

il D.P.R. 26 Aprile 1977, n° 816, ha stabilito un «sistema di linee di base» articolato in 38 segmenti complessivi, che ha portato ad una notevole semplificazione del margine esterno del mare territoriale, passato ad uno sviluppo lineare inferiore a 5000 km, rispetto ad uno sviluppo costiero effettivo di 7418 km;

la zona economica esclusiva è un’area esterna al mare territoriale, immediatamente dopo la zona contigua, che non può invadere i limiti territoriali di un altro Stato e che si estende fino a 200 miglia marine – (e cioè: a partire sempre dalla linea di base dalla quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali di 12 mgl, con una estensione massima di 188 miglia marine);

all’interno delle zone economiche esclusive lo Stato costiero esercita giurisdizione funzionale in specifiche materie. Secondo l’articolo 58 para 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, tutti gli altri Stati, sia costieri che privi di litorale, godono della libertà di navigazione (marittima), di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini e di altri usi del mare leciti in ambito internazionale;

i maggiori poteri, spettano in questo caso allo Stato costiero titolare della zona economica esclusiva che ha la titolarità dei diritti sovrani sulla massa d’acqua sovrastante, il fondo marino ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, viventi e non viventi – (e dunque soprattutto la pesca), compresa la produzione di energia delle acque e delle correnti;

la giurisdizione in materia di installazione e uso di isole artificiali o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e protezione come è la conservazione dell’ambiente marino;

1) IL DECRETO DELLA REPUBBLICA DI ALGERIA DEL 20 MARZO 2018

il testo del decreto della Repubblica di Algeria riporta i presupposti e l’articolato della nuova istituzione:
Sulla relazione del Ministro degli Affari Esteri;
Vista la Costituzione, e segnatamente gli articoli 13, 18, 91-6 °e 143 (paragrafo 1);
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e segnatamente la parte V, ratificata con il decreto presidenziale n. 96-53 del 2 Ramadhan 1416 corrispondente al 22 gennaio 1996;
Vista la Convenzione relativa alla delimitazione delle frontiere tra la Repubblica Algerina
Democratica e Popolare e la Repubblica di Tunisia, firmata ad Algeri l’11 Luglio 2011 e ratificata con il decreto presidenziale n. 13-316 del 10 Dhou El Kaâda 1434 corrispondente al 16 settembre 2013;
Vista l’ordinanza n. 76-80 del 23 ottobre 1976, modificata e integrata, recante il Codice Marittimo;
Vista la legge n. 79-07 del 21 luglio 1979, modificata e integrata, recante il Codice Doganale;
Vista la legge n. 90-30 del 1 dicembre 1990, modificata e integrata, recante legge demaniale;
Vista la legge n. 01-11 dell’11 Rabie Ethani 1422 corrispondente al 3 luglio 2001, modificata e integrata, relativa alla Pesca e all’acquacoltura;
Vista la legge n. 02-02 del 22 Dhou El Kaâda 1422 corrispondente al 5 febbraio 2002, sulla protezione e la valorizzazione del litorale;
DECRETO
Vista la legge n. 03-10 del 19 Joumada El Oula 1424 corrispondente al 19 luglio 2003 sulla protezione dell’ambiente nel quadro dello sviluppo sostenibile;
Vista la legge n. 05-07 del 19 Rabie El Aouel 1426 corrispondente al 28 aprile 2005, modificata e integrata, relativa agli idrocarburi;
Vista la legge n. 14-05 di 24 Rabie Ethani 1435 corrispondente al 24 febbraio 2014 in materia di diritto minerario;
Vista la legge n. 15-21 del 18 Rabie El Aouel 1437 corrispondente al 30 dicembre 2015 recante la legge di orientamento sulla ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
Visto il decreto n. 63-403 del 12 ottobre 1963 che stabilisce l’entità delle acque territoriali;
Visto il decreto n ° 84-181 di 7 Dhou El Kaâda 1404 corrispondente al 4 agosto 1984 che definisce le linee di base da cui viene misurata la larghezza delle aree marine sotto la giurisdizione nazionale;
Visto il decreto presidenziale n. 04-344 del 23 Ramadhan 1425 corrispondente al 6 novembre 2004 che istituisce un’area contigua al mare territoriale;
Visto il decreto presidenziale n. 17-01 del 3 Rabie Ethani 1438 corrispondente al 2 gennaio 2017 recante le missioni e l’organizzazione del servizio nazionale di guardia costiera;
Decreta:
Art 1. L’istituzione di una zona economica esclusiva al largo delle coste algerine.
I limiti esterni della zona economica esclusiva, calcolati dalle linee di base definite dal decreto 84- 181 del 4 agosto 1984, di cui sopra, sono specificati dalle coordinate espresse nel Sistema Geodetico Mondiale (WGS 84), indicati nella tabella allegata al presente decreto.
Art. 2. I limiti esterni della zona economica esclusiva possono, se necessario, essere modificati conformemente nel quadro degli accordi bilaterali con gli Stati di cui le coste sono adiacenti o di fronte alle coste algerine, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74 del Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 1982.
Art. 3. Nella sua zona economica esclusiva, la Repubblica Algerina Democratica e Popolare esercita i suoi diritti sovrani e la sua giurisdizione in conformità con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare del 1982, e segnatamente la parte V.
Art. 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.
Fatto ad Algeri, il 2 Rajab 1439 corrisponde al 20 marzo 2018.
Firmato: Abdelaziz BOUTEFLIKA

2) L’OPPOSIZIONE TARDIVA DELLA RAPPRESENTANZA ITALIANA ALLE NAZIONI UNITE
lo Stato italiano, colpevolmente, e si chiede di valutare l’eventuale dolo, a distanza di ben 8 mesi trasmette all’Onu la propria formale opposizione al decreto della Repubblica d’Algeria;
nella nota della rappresentanza italiana alle Nazioni Unite si afferma: la Rappresentanza permanente dell’Italia desidera evidenziare che il governo italiano esprime l’opposizione alla definizione della zona economica esclusiva, come indicato dal suddetto decreto, poiché si sovrappone indebitamente a zone di legittimo ed esclusivo interesse nazionale;
si tratta di un’ammissione gravissima che confermerebbe un nocumento rilevante ai danni dello Stato italiano e che costituisce un atto che lede le attività economiche sarde con particolare riferimento alla pesca e al pericolo di utilizzo di quelle aree marine per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi;

SINTESI NOCUMENTO

Il decreto della Repubblica di Algeria potrebbe aver, dunque, causato un gravissimo nocumento allo Stato italiano sia sul piano della cessione di sovranità in acque internazionali, che su quello economico legato sia all’attività economica di pesca che della presenza di idrocarburi. E proprio in questa ultima ipotesi della presenza di idrocarburi, al nocumento allo Stato italiano si potrebbero aggiungere rilevanti arricchimenti di soggetti terzi che potrebbero più favorevolmente sfruttare tali giacimenti all’interno della delimitata zona economica esclusiva piuttosto, che su quello italiano;

3) RISPOSTA GOVERNO ALGERIA A NOTA ITALIA ALL’ONU

il governo algerino a giugno del 2019 replica formalmente allo Stato italiano notificando la propria posizione che viene trasmessa all’Onu;
il governo dell’Algeria ribadisce con forza la propria decisione e afferma nella dichiarazione all’Onu: la delimitazione della zona economica esclusiva algerina è stata decisa prendendo in considerazione l’esame di regole oggettive dei principi pertinenti del diritto internazionale per garantire una delimitazione giusta ed equa degli spazi marittimi tra Algeria e Italia, ai sensi dell’articolo 74 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del Mare;
nella stessa comunicazione si ribadisce: “L’istituzione della zona economica esclusiva dell’Algeria è registrata nel quadro della sua legislazione nazionale e dell’esercizio dell’Algeria dei suoi diritti sovrani riconosciuti in questa zona dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare e diritto internazionale.
nell’ultimo incontro tra il governo algerino e quello italiano del 16 gennaio ultimo scorso la delegazione dell’Algeria si sarebbe dichiarata totalmente indisponibile a rimettere in discussione il decreto istitutivo della zona economica esclusiva dell’Algeria.
DIRITTO

Infedeltà in affari di Stato

la delicatezza della questione sottoposta alla Vostra attenzione si colloca nella più sistematica trattazione dell’illecito tra i delitti contro la personalità dello Stato, che pur nella particolare natura e delicatezza degli interessi tutelati dall’art. 264 c.p., non può in alcun modo essere condizionata da eventuali riflessi di natura politica e o d’immagine;

la conseguente divulgazione di rapporti e di collegamenti che svelano indirizzi politici ed economici dello Stato, che in alcun modo posso essere preclusi ad un’attenta valutazione, non costituisce alcuna remora a procedere ad una puntuale verifica in sede penale dei fatti che si richiamano nel presente Esposto – denuncia;

nonostante la dottrina faccia rilevare esigenze di opportunità politica, connesse alla peculiarità degli interessi tutelati dall’art. 264 c.p., appare chiaro e doveroso un riflesso diretto nella struttura della fattispecie, con particolare riferimento alla costruzione della possibilità del nocumento agli interessi nazionali come condizione obiettiva di punibilità;

è significativa la preoccupazione comune alla relazione introduttiva Appiani ed alla relazione ministeriale Rocco di sottolineare la portata e l’àmbito di applicazione della norma;

nella relazione Rocco si richiama in termini puntuali l’esigenza di riaffermare le ragioni dell’art.264 c.p.: «Le ragioni, che allora militavano per fare introdurre nella nostra legislazione questa figura di delitto, non soltanto sussistono anche oggi, ma può dirsi che abbiano acquistato ed acquistino, ogni giorno più, importanza sempre maggiore per il continuo sviluppo dei rapporti, che lo Stato deve allacciare o mantenere con l’estero»;

L’unica innovazione introdotta nel nuovo ordinamento penale è di carattere letterale che sostituisce all’espressione interesse «pubblico» viene sostituita quella di interesse «nazionale».

tale esposto – denuncia intende sottoporre alla Vostra Cortese attenzione sia il tipo di reato che l’esigenza di individuare il soggetto attivo, o soggetti plurimi, del presunto illecito, indicato con il termine generico «chiunque», che si deve trattare, infatti, di persona «incaricata di trattare all’estero affari di Stato»;

non si può escludere che altri soggetti attivi, funzionari dello Stato e/o agenti diplomatici abbiano svolto un ruolo diretto nella mancata trattazione della questione e della mancata tempestiva impugnazione dell’atto unilaterale dell’Algeria;

nella fattispecie tra l’incarico di trattare all’estero Affari di Stato e il rendersi infedele al mandato, deve ritenersi che il termine mandato non intervenga nel suo rigoroso significato tecnico-giuridico di contratto civilistico, ma in quello generico di incarico, come appunto quello riservato a chi aveva l’obbligo di difesa delle prerogative e della sovranità dello Stato italiano;

il mandato è di fatto conferito attraverso un rapporto di natura pubblicistica, in relazione alla natura dell’affare ed al soggetto chiamato a trattarlo come in questo caso il Ministro degli esteri delegato;

per quanto riguarda la natura degli affari da trattare all’estero, vi è piena concordanza in dottrina che l’oggetto dell’affare è del tutto irrilevante e, in particolare, che non deve necessariamente trattarsi di un’attività di natura politica;

qualunque attività, dunque, a prescindere dalla sua originaria qualificazione, diviene affare di Stato una volta che il Governo italiano ha l’obbligo e non lo fa di trattare all’estero l’attività stessa o di opporsi a eventuali azioni che ledono la sovranità dei propri territori o di quelli contigui come nel caso richiamato;

rientrano pertanto nell’àmbito dell’art. 264 c.p. anche affari industriali, come quelli relativi alla definizione di aree specifiche di pesca, prospezione ed estrazione di idrocarburi, commerciali, turistici, culturali, relativi a rapporti di lavoro, ecc.

l’infedeltà è, dunque, un concetto normativo, nel senso che non si tratta di un elemento descrittivo generico o indefinito, ma di un concetto relativo a dati rilevabili e riscontrabili oggettivamente;

appare indispensabile verificare l’esistenza del presupposto del possibile nocumento all’interesse nazionale, che risulterebbe condizione obiettiva di punibilità;

in questa fattispecie l’infedeltà che si chiede di accertare non può essere intesa come volontà di tradire, implicante la rappresentazione delle conseguenze nocive del proprio operato, ma come discrepanza, rilevabile sul solo terreno obiettivo, del mancato incarico ad opporsi tempestivamente agli atti richiamati;

è fin troppo evidente che si potrà parlare di condotta «infedele» se si rappresenta non solo l’attività di “chiunque” delegato come discordante rispetto alle istruzioni ricevute, ma anche e soprattutto per il potenziale nocumento che la condotta ha effettivamente arrecato all’interesse nazionale;

il potenziale nocumento all’interesse nazionale, nell’art. 264 c.p., appare evidente come condizione obiettiva di punibilità;

in questa fattispecie occorre accertare che qualunque comportamento, sia questo positivo od omissivo, costituisca o meno violazione delle istruzioni ricevute, cioè del contenuto dell’incarico, ovvero non abbia alcuna diretta attinenza con i limiti posti dal mandato, può integrare gli estremi della condotta infedele, sempreché l’agente se ne rappresenti la potenziale carica lesiva degli interessi nazionali e la contraddittorietà con le finalità perseguite dal Governo italiano con il conferimento dell’incarico;

a tal proposito appare dirimente l’evidenza che la stessa norma affida al riconoscimento del nocumento all’interesse nazionale quale momento consumativo ed oggettività giuridica;

occorre valutare se il nocumento all’interesse nazionale dal caso in oggetto di tale esposto – denuncia si trova in rapporto di causalità con la stessa nozione di infedeltà al mandato, nel senso che il soggetto che «si rende dolosamente infedele, vuole implicitamente cagionare un nocumento agli interessi nazionali»;

la definizione e individuazione del possibile nocumento come condizione obiettiva di punibilità e il ruolo che è stato attribuito a tale elemento nella struttura della fattispecie criminosa è elemento oggettivo e dirimente;

l’ipotesi di delitto in esame configura un reato proprio, sorretto dal particolare dolo dell’agente che viola un dovere di fedeltà assunto verso lo Stato con l’accettazione dell’incarico: ne consegue che in tanto potrà realizzarsi un’ipotesi di concorso in cui figurino terzi non mandatari , in quanto il soggetto proprio abbia agito con il dolo di infedeltà;

va valutato se i fatti richiamati configurano un’ipotesi di concorso necessario, in cui la plurisoggettività è rappresentata dalla partecipazione della o delle controparti che hanno trattato l’affare con il mandatario.


Per quanto sopra esposto e motivato il sottoscritto Mauro Pili chiede che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.

Formula altresì denuncia-querela qualora dagli accertamenti emergessero fatti-reato procedibili a querela di parte.

Il sottoscritto chiede di essere avvisato ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione presso lo Studio Legale …………. – Cagliari

Con osservanza.

Mauro Pili

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