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LA PANDEMIA E LA SVOLTA AUTORITARIA (di Mimmo Caruso)

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Come sappiamo la Costituzione non prevede un diritto speciale per lo stato di emergenza ma disciplina la forma più grave di emergenza ovvero lo stato di guerra prevedendo la proroga della durata delle Camere (art. 60, comma 2) e il conferimento al Governo (non al Presidente del Consiglio) dei poteri necessari (non i pieni poteri) nel caso di deliberazione per legge dello stato di guerra (art. 78) mentre, per altro verso, in casi straordinari di necessità e urgenza il governo può emanare decreti legge controfirmati dal Presidente della Repubblica da presentare in Parlamento per la conversione in legge pena la decadenza ex tunc. In entrambi i casi resta ferma sia la centralità del Parlamento sia il principio di collegialità nel senso che il potere decisionale non può essere concentrato nelle mani di un solo uomo.

Tuttavia, i numerosi decreti del Presidente del Consiglio emanati per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus hanno creato, di fatto, un diritto speciale emergenziale capace di limitare e, in alcuni casi, di annullare del tutto diritti e libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione: la libertà personale (art. 13), di circolazione (art. 16), di riunione (art. 17), di associazione (art. 18), di culto (art. 19), il diritto all’istruzione (art. 34), la tutela del lavoro (art. 35), la libertà di impresa (art. 41) in nome della tutela del diritto alla salute ritenuto preminente sugli altri in questa contingenza storica per cui occorre chiedersi se i provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio siano conformi alla Costituzione tenuto conto dei criteri di proporzionalità, bilanciamento, necessità, temporaneità.

Occorre domandarsi in particolare: a) se il diritto alla salute possa essere davvero considerato preminente; b) se i DD.P.C.M, sia pure formalmente coperti da decreti legge convertiti in legge, possano legittimamente comprimere diritti costituzionali garantiti da riserva assoluta di legge; c) se le misure contenute nei DD.P.C.M. possano essere considerate proporzionate e adeguate rispetto alla reale offensività dell’emergenza epidemiologica; d) se, di fatto, si sia verificata una rottura della Costituzione con riferimento all’equilibrio nell’assetto dei poteri degli organi costituzionali.

Sbaglia chi ritiene che il sacrificio di diritti costituzionali possa essere accettato per la tutela del diritto alla salute ritenuto preminente rispetto a tutti gli altri diritti dell’individuo in ragione dell’aggettivo fondamentale utilizzato dai costituenti nella formulazione dell’art. 32.

Infatti, pronunciando sul caso Ilva, la Corte Costituzionale ha affermato che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri per cui anche in una situazione emergenziale occorre operare un ragionevole bilanciamento tra valori non essendo possibile limitare l’esercizio di alcuni diritti costituzionali in nome della tutela di altri ritenuti prevalenti.

Sotto questo profilo, ad esempio, è da ritenere senz’altro abnorme la decisione di limitare la libertà di impresa chiudendo interi comparti economici (palestre, piscine, ristoranti, bar) vieppiù in assenza di evidenze scientifiche sulla responsabilità nella diffusione dei contagi proprio in quei settori.

Il ragionevole contemperamento di interessi di pari rilevanza emergenti da situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette non poteva affatto essere compiuto con lo strumento giuridico dei decreti del Presidente del Consiglio ma doveva essere rimesso al legislatore e quindi al Parlamento anche per mezzo della decretazione d’urgenza.

I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, sono atti amministrativi utilizzati per dare attuazione a disposizioni di legge e per la loro natura di fonti normative secondarie non sono idonei né all’opera di bilanciamento tra valori costituzionali né tantomeno possono essere legittimamente utilizzati per incidere sulle libertà costituzionali che possono essere limitate soltanto per legge.

A nulla vale la formale copertura di precedenti decreti legge convertiti in legge dal momento che questi ultimi consistono nella astratta previsione di mere facoltà concretamente applicate, integrate e ampliate dai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

E questo è un ulteriore profilo di illegittimità poiché, come avvertito da autorevole dottrina, “nelle materie coperte da riserva di legge assoluta è possibile rilasciare alle fonti subordinate solo l’emanazione di disposizioni di dettaglio necessarie all’esecuzione e perciò solo secundum legem, non praeter e tanto meno contra” (C. Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico).

A ciò si aggiunga che i divieti di spostamento estesi alla generalità dei cittadini e non limitati a luoghi circoscritti, il coprifuoco dalle 22 alle 5, l’obbligo di permanenza all’interno della propria abitazione in mancanza di valida giustificazione per uscire rappresentano privazioni della libertà personale senza il rispetto della duplice riserva di legge e di giurisdizione prevista dall’art. 13 della Costituzione.

Il sacrificio delle libertà costituzionali e le pesanti limitazioni imposte a interi settori economici per mezzo di atti discrezionali del Presidente del Consiglio senza il coinvolgimento del Parlamento non sono affatto giustificati dalla virulenza della pandemia poiché la stragrande maggioranza dei contagiati non accusa sintomi e solo una minima percentuale presenta complicazioni tali da richiedere il ricovero in ospedale. In effetti i dati OMS, recentemente pubblicati, evidenziano che il tasso di letalità del Covid 19 è dello 0,14% assai vicino a quello dell’influenza che è dello 0,10% mentre l’ebola può arrivare al 90% sicché sono in molti a ritenere che la vera preoccupazione del governo sia quella di mascherare le inefficienze degli ospedali per la carenza di posti letto e personale sanitario a causa dei tagli indiscriminati alla sanità nel corso degli ultimi anni per contenere il debito pubblico così come imposto dai vincoli europei.

Ma la conseguenza più grave è che con l’escamotage di una emergenza ospedaliera più che epidemiologica sia stata impressa una svolta autoritaria stravolgendo la Costituzione visto che il Parlamento da fulcro dell’ordinamento è stato relegato al ruolo di comparsa e la suprema autorità dello Stato è il Presidente del Consiglio atteso che i suoi decreti prevalgono sulla legge, annullano i diritti costituzionali e sono sottratti ad ogni forma di sindacato del Parlamento stesso che è solo informato del contenuto dei DD.P.C.M. per graziosa concessione del Presidente del Consiglio.

Nemmeno negli anni drammatici del terrorismo e dello stragismo, vere emergenze nella Storia della Repubblica, si era assistito ad una così alta concentrazione di poteri nelle mani di un solo uomo diventato Presidente del Consiglio per grazia ricevuta e non certo per volontà degli italiani.


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