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La giustizia civile si modernizza: ammessi video e audio nel processo civile

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 Come riporta ItaliaOggi, la giustizia italiana si modernizza: Video e audio entrano legittimamente come elementi probanti dei processi civili. Nelle nuove specifiche tecniche per il processo telematico civile e penale ci sono anche i file come mp4 e mp3 fra i documenti informatici che le parti possono allegare agli atti, aprendo quindi il processo alla multimedialità: la bozza del provvedimento del ministero della Giustizia, a cura del dipartimento per la transizione digitale di via Arenula, resterà in consultazione pubblica ancora qualche giorno prima di entrare in vigore.

Questa modifica erà già stata annunciata a luglio il sottosegretario Andrea Ostellari, intervenendo al question time in commissione Giustizia al Senato: nella risposta all’interrogazione l’esponente del Governo confidava che il problema sarebbe stato risolto «entro il 2023». La dimensione massima della busta telematica aumenta fino a 60 megabyte, però questo limite resta basso e quindi i video dovranno essere spezzettati, una situazione che rischia di comunque rendere complicata l’inclusione di prove video.

Quali sono i formati ammessi?

La novità sta all’articolo 15, primo comma, punti c) e d), del provvedimento Dgsia, la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati della Giustizia: tra i formati ammessi come file allegati ci sono i video che appartengono alle famiglie mpeg2 e mpeg4, vale a dire mp4, m4v, mov, mpg, mpeg e avi. E per quanto riguarda l’audio, oltre a mp3, sono autorizzate le estensioni raw, wav, aiff e aif. Gli allegati sono sempre sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata nei casi previsti dalla legge, per certificarne la veridicità e la provenienza, e nel caso di compressione, la firma deve essere successiva a questa proceduta.

I video coerenti con le nuove pratiche commerciali

Finora, invece, le specifiche tecniche del processo civile telematico hanno permesso di depositare come allegati solo file con estensione «pdf, odf, rtf, txt, jpg, gif, tiff e xml», dunque nessun formato che consentisse di produrre direttamente audio e video. Al momento soccorre l’articolo 196 quater disp. att. Cpc, introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, secondo cui «il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche». È insomma stata la clausola di riserva introdotta dalla riforma Cartabia a permettere il deposito «attraverso la masterizzazione del file audio su supporto cd o dvd e il suo materiale deposito in cancelleria». Ora la modifica delle specifiche tecniche supera anche il contrasto di giurisprudenza apertosi sulla necessità o meno dell’autorizzazione del giudice per depositare «il supporto analogico in grado di preservare l’integrità del documento». La modifica è necessaria in quanto ormai è sempre più diffusa la conclusione di contratti tramite registrazione del consenso delle controparti che, a questo punto, potrà essere allegato direttamente alle cause civili, per una migliore decisione del giudice.

 


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