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La denuncia contro il colpo di Stato finanziario in atto

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A maggio ho provveduto a depositare a nome dell’associazione “Salviamo gli Italiani” di cui faccio parte, sette denunce penali relative al colpo di Stato finanziario in essere.

Da allora la situazione è già profondamente mutata, purtroppo in peggio.

Comprendendo la sempre maggiore gravità degli avvenimenti ho deciso, assumendone ogni consequenziale rischio e nel rispetto del giuramento di servire gli interessi della nazione prestato al momento dell’iscrizione all’albo professionale, di pubblicare in integrale l’ultima versione di tale denuncia rendendola così disponibile a tutti i cittadini.

Cliccate qui per scaricarla e depositarla in qualsiasi Procura o corpo delle forze dell’ordine a voi congeniale: Esposto contro la cessione della sovranità nazionale

Trascrivo altresì integralmente l’atto:

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA

ESPOSTO

Promosso da __________________________________________________ nato/a a _______________________ il ____________________ e residente in____________________________, via ____________________________ ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell’Avv. Marco Mori (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Tel e Fax: 0185.23122 – Pec: [email protected]), sito in Rapallo (GE), C.so Mameli 98/4.

* * *

L’art. 1 della Costituzione Italiana recita: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo,che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

-L’art. 11 della Costituzione Italiana dispone: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle LIMITAZIONI di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

-L’art. 241 c.p. punisce la violazione dei precetti costituzionali suindicati disponendo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche”.

-L’art. 243 c.p. punisce: Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.

-L’art. 283 c.p. punisce: Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato e la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni”.

L’art. 287 c.p. punisce: Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”.

L’art. 294 c.p. punisce: Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno ad esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

L’art. 90 della Cost. dispone:Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento (art. 77 c.p. mil.p) o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”.

Tali norme, ad avviso di chi scrive, sono state palesemente ignorate da molti uomini che hanno avuto responsabilità politiche di governo negli ultimi trent’anni, fino all’attuale Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Senatore a vita ed ex Presidente del Consiglio Mario Monti, ed all’ormai ex Presidente del Consiglio Enrico Letta nonché ai membri del Governo ed alla maggioranza del Parlamento. Tali norme continuano ad essere violate anche dall’attuale Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Prima di loro, analoga violazione del precetto costituzionale, è stata posta in essere dai Governi capeggiati da Giuliano Amato e successivamente da Romano Prodi i quali hanno posto le basi per il radicale spoglio della sovranità e dell’indipendenza della Repubblica Italiana in favore di quelle autorità private che, ai sensi dell’art. 106 del Trattato di Maastricht (TUE poi sostituito dal Trattato di Lisbona), hanno il potere assoluto ed incontrastato (ex art. 108, oggi art. 130 del capo II del Trattato di Lisbona) di emettere moneta dal nulla e senza alcun vincolo giuridico traendone profitti e poteri consequenzialmente illimitati: La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità”.

Ai sensi dell’art. 104 del Trattato di Maastricht fu posto anche il primo paletto alla politica di deficit di bilancio, politica imprescindibile per la crescita economica: Gli stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi fissando altresì i primi parametri debito-pil disciplinati con il poco noto Regolamento CE n. 1466/97.

I vertici di BCE e di Banca d’Italia sono anch’essi corresponsabili per la commissione delle fattispecie criminose di cui sopra, ivi compreso l’attuale governatore di BCE Mario Draghi.

Ma andiamo con ordine con una necessaria ricostruzione storica, seppur largamente parziale, dei fatti avvenuti.

* * *

PREMESSO IN FATTO

1) Nel 1972, tra gli Stati dell’allora Comunità economica europea (Italia, Francia, Germania Occidentale ed il Benelux), venne stipulato un accordo atto a mantenere stabili e predeterminati entro certi parametri i margini di fluttuazione delle rispettive valute, nonché i margini delle stesse rispetto al dollaro. Detto accordo è meglio noto come “serpente monetario europeo”. L’esperimento si avviò verso un rapido fallimento per l’uscita, solo due anni dopo, della Francia e dell’Italia.

Si trattò del primo storico tentativo di creare un organo bancario centrale per quella che sarebbe stata la futura Unione Europea. La ragione della rapida uscita di Italia e Francia fu la crisi petrolifera del 1973 che non sarebbe stata economicamente superabile senza la possibilità di svalutare lira e franco. Allora una simile scelta economica non fu bollata come “populismo” ma come un atto concreto e scientificamente valido per limitare gli effetti della crisi economica sui cittadini;

2) Nel 1979, con ormai alle spalle la crisi petrolifera, venne posto in essere il secondo tentativo di stipulare un accordo di cambio delle valute entro limiti di oscillazione predefiniti, il cd. SME;

3) Nel luglio 1981 avveniva ciò che comunemente viene chiamato il divorzio tra l’allora Ministero del Tesoro (in persona di Beniamino Andreatta) e la Banca d’Italia. A decorrere da tale anno la Banca d’Italia non aveva più alcun obbligo di acquistare le obbligazioni emesse dal Ministero. Era il primo passo della perdita, in capo alla Stato Italiano, della possibilità di svolgere in totale autonomia ed indipendenza, nonché secondo regole pienamente democratiche e rispettose dei precetti costituzionali, l’emissione di moneta nel sistema. Si iniziava il cammino che avrebbe portato alla completa perdita della sovranità monetaria;

4) Pacifico ed incontestabile che fino a quando era la Banca Centrale ad acquistare le obbligazioni emesse dal Ministero del Tesoro non vi era alcun indebitamento reale da parte dello Stato. Tale procedura infatti costituiva una semplice operazione contabile “fittizia” che, al contrario della cessione delle obbligazioni sui mercati, non comportava alcun costo per la Nazione ma ne aumentava unicamente la ricchezza;

5) Gli effetti sul debito del precitato divorzio sono stati oltremodo evidenti (raddoppio in dieci anni!).

La ragione di ciò è ovvia: da allora l’unico canale d’emissione monetaria nel sistema è divenuto il ricorso ai mercati e dunque, il prestito a tassi molto meno convenienti dei precedenti. Al contrario i due unici rimanenti modi di emissione monetaria scevri di profitti per i banchieri privati, cioè l’emissione diretta di moneta da parte dello Stato o una banca centrale pubblica prestatrice di ultima istanza, sono stati definitivamente accantonati;

6) L’Italia, in virtù del precitato divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d’Italia, non solo vedeva il proprio debito pubblico esplodere letteralmente, ma addirittura il paese arrivava al punto di dover abbandonare il sistema dello SME. L’uscita però avvenne non prima che fosse intrapreso quello che può essere definito, senza tema di smentita, il primo esproprio della ricchezza del nostro paese in favore dei creditori del debito pubblico passato, in poco più di dieci anni, dal 55% al 115,6% del PIL.

Nello specifico detto esproprio fu intrapreso dal Governo capeggiato da Giuliano Amato il quale mise in essere una manovra correttiva da 100 mila miliardi di lire, compreso il tristemente noto prelievo forzoso dai conti correnti siti nelle banche italiane ratificato ex post con decreto legge (fatto privo di legittimità giuridica), correva il 10 luglio 1992.

L’esito della manovra fu ampiamente negativo sui conti pubblici tanto che il debito pubblico saliva ulteriormente negli anni successivi per raggiungere nel 1994 il picco del 121,8% del PIL.

La crisi del debito consentì, altresì, di varare la nota e massiccia attività di privatizzazione che ha caratterizzato gli anni novanta.

La privatizzazione contribuì ad una piccola discesa del debito stesso ma ovviamente non ne eliminava le cause strutturali che erano da ricercarsi nel nuovo sistema di creazione della moneta inaugurato nel 1981. Ecco dunque l’unica riforma strutturale che ad oggi salverebbe il paese, recuperare la sovranità monetaria illegittimamente ceduta.

7) Proprio durante la crisi del debito pubblico, esattamente come sta avvenendo oggi per le ultime riforme volute dall’UE di cui si dirà infra, venne stipulato il Trattato di Maastricht, correva il 7 febbraio 1992. L’entrata in vigore fu prevista per il 1° novembre 1993 e seguiva il Trattato di Roma del 1957 con cui era stata istituita la Comunità economica europea (CEE) e l’atto unico europeo che entrando in vigore nel 1 luglio 1987 lo aveva emendato.

Venne altresì varata la Legge n. 82 del 7 febbraio 1992, proposta dall’allora Ministro del Tesoro Guido Carli, con la quale si disponeva che la decisione circa il tasso ufficiale di sconto (ovvero il costo convenzionale del denaro alla sua emissione) divenisse di competenza esclusiva di Banca Italia senza che venisse concordata preventivamente con il Ministero stesso: “Art. 1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell’interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d’Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, dal Governatore della Banca d’Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.

Con il Trattato di Maastricht invece vennero poste le basi per la definitiva cessione della sovranità monetaria nazionale e la consegna della stessa a quei mercati che avevano ormai allungato le loro mani sul debito pubblico italiano fin dall’anno 1981. Manovra che era già fallita per due volte nei precedenti vent’anni ma che, questa volta, era favorita dalla crisi economica in atto e dalla conseguente politica della paura che influenzava inevitabilmente le scelte elettorali dei cittadini.

Solo l’Europa avrebbe potuto salvare l’Italia. Ma l’Europa che aveva in mente la finanza non era quella auspicata e sognata dai cittadini.

L’Europa fortemente voluta dalla finanza era unicamente quella in cui la creazione della moneta era strappata dal controllo democratico ed attribuita in via esclusiva ad un organo di proprietà privata che così avrebbe acquisito un controllo totale delle politiche economiche nazionali e ciò senza alcun rischio d’impresa;

8) Al di là di alcuni principi generali suggestivi e certamente condivisibili, il Trattato di Maastricht, costituendo il SEBC, ovvero il sistema europeo delle banche centrali, viola palesemente i principi di cui agli artt. 1, 11 e 47 della nostra Costituzione.

Si tratta di un duplice attacco alla sovranità ed all’indipendenza nazionale. Valore che l’ordinamento penale giustamente protegge e tutela ex art. 241 c.p.

Da un lato il Trattato fornisce base giuridica al fatto di consentire che sia l’Europa a dettare le politiche economiche delle nazioni, dall’altro priva le nazioni stesse di una Banca Centrale con cui finanziare in autonomia dette politiche.

Priva altresì le nazioni della possibilità di svalutare la propria moneta per rispondere ad esigenze economiche: da Maastricht in poi non sarà più la moneta ad adeguarsi all’economia ma l’economia a doversi adeguare alla moneta.

Il denaro quindi da strumento alternativo al baratto per consentire lo scambio di beni e servizi di cui costituiva unicamente l’unità di misura, diventa esso stesso prodotto e strumento di predazione.

Fin d’ora, sopra ad ogni congettura, valga il vero.

Il TEU ha istituito BCE, Banca Centrale Europea di proprietà di azionisti privati che avrebbe dovuto iniziare ad operare dal giugno 1998, fatto poi realmente avvenuto, a cui ha conferito l’assoluta indipendenza di gestione delle politiche monetarie.

BCE diviene l’unico organo autorizzato ad emettere moneta nella comunità Europea ex art. 106 Trattato UE.

Ai sensi dell’art. 108 del TUE, BCE era ed è un organo che non risponde ad alcun criterio democratico: “Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli stati membri si impegnano a rispettare questo principio e non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti (Detta norma è stata confermata anche dal successivo Trattato di Lisbona, ovvero il Trattato istitutivo dell’Unione Europea attualmente in vigore, – Titolo VIII “Politica economica e monetaria” – capo II art. 130 – versione consolidata).

Utile rammentare che questa indipendenza è priva di senso logico posto che BCE è di proprietà delle banche centrali europee che a loro volta sono in massima parte di proprietà dei principali gruppi bancari internazionali i quali rispondono ad interessi propri e non certo al benessere collettivo.

Non possiamo in alcun modo confondere il libero mercato, sistema che ha dimostrato di funzionare in quanto stimola in modo costruttivo il personalismo (se vogliamo l’egoismo) umano, con il potere creativo della moneta che non può essere sottratto al pubblico interesse.

A BCE, altresì, è stato posto il divieto di svolgere attività di prestatore di ultima istanza potendo prestare unicamente al tasso ufficiale di sconto, unilateralmente determinato, alle banche commerciali (dunque in palese conflitto d’interessi anche alle banche che compongono il suo “board”) le quali poi speculano sui debiti delle nazioni acquistati sul mercato secondario causando un’imposizione fiscale semplicemente folle (il dato reale della pressione fiscale in Italia è pari, tra imposte dirette ed indirette, ad una somma superiore al 68% del reddito).

L’Italia, con una moneta così concepita, perdeva dunque sia il controllo diretto dei tassi d’interesse che vengono decisi dal mercato, che ovviamente li può facilmente influenzare spostando i propri capitali (peraltro, dopo l’abolizione del “gold standard”, creati dal nulla), sia la possibilità di svalutare la moneta stessa. Possibilità che si era resa necessaria per superare la crisi petrolifera e quella del debito del 1992, causata come già detto proprio dal divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca Italia.

L’art. 101 TUE dispone: “E’ vietata la concessione di scoperti di conto o di qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali agli Stati Membri, a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli stati membri, così come l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali”. (Il testo è stato riconfermato dal capo II art. 123 del Trattato di Lisbona – versione consolidata).

Ovviamente la disciplina del Trattato che ha istituito il SEBC confligge palesemente con la costituzione, anche con riferimento all’art. 47 che merita di essere rammentato: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

L’indipendenza della Banca Centrale è dunque pacificamente incostituzionale in quanto non consente alla mano pubblica il controllo diretto del credito ma anzi subordina lo Stato alla Banca Centrale stessa così violando anche l’art. 47 Cost.

L’Art. 104 del TUE ha altresì attribuito tutti i poteri di raccomandazione e di imposizione di politiche fiscali d’austerità a BCE, di fatto sottraendo definitivamente la sovranità alle nazioni dell’Europa che da tale momento venivano ufficialmente consegnate ai mercati.

La politica economica è così divenuta di competenza di soggetti che sfuggono a qualsivoglia controllo democratico. Il potere politico dunque è stato pacificamente usurpato.

Anche il profitto dell’attività di emissione della moneta viene disciplinato dallo stesso Trattato di Maastricht e riservato in favore del SEBC stesso e dunque degli azionisti delle singole banche centrali;

9) In data 2 ottobre 1997 viene stipulato il Trattato di Amsterdam, uno dei trattati fondamentali dell’allora Comunità Europea che entrerà in vigore nel maggio 1999.

Questo Trattato viene ratificato dall’Italia con la Legge n. 209/1998;

10) All’avvicinarsi dell’avvento dell’euro il Consiglio Europeo emetteva, ai sensi dell’art. 103, paragrafo 5 del TUE, deliberato secondo la procedura dell’art. 189 C del Trattato (a seguito di discutibile parere di ammissibilità procedurale reso dal Parlamento Europeo (Si rinvia alla lettura dell’interessante lavoro sul punto del Prof. Giuseppe Guarino), il purtroppo poco noto regolamento 1466 del luglio 1997 di cui è necessario esaminare il testo compiutamente.

Sezione 1 OBIETTIVO E DEFINIZIONI

Art. 1 Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all’esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell’ambito della sorveglianza multilaterale che deve essere esercitata dal Consiglio per prevenire tempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere il coordinamento delle politiche economiche.

Sezione 2 PROGRAMMI DI STABILITA’

Art. 3 1.Ciascuno stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all’art. 103 del Trattato nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una base essenziale per la stabilità dei prezzi ed una crescita vigorosa, sostenibile e favorevole alla creazione di lavoro. 2. Il programma di stabilità contiene le seguenti informazioni:

a) l’obiettivo a medio termine di una situazione di bilancio della pubblica amministrazione, con un saldo prossimo al pareggio o in attivo e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo nonché l’andamento previsto del rapporto debito/PIL;

b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell’economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescitareale del PIL, l’occupazione e l’inflazione;

c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma nonché, per le misure più importanti della manovra di bilancio, una stima dei loro effetti quantitativi sui conti pubblici;

d) l’analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito.

3. Le informazioni concernenti l’evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL nonché delle principali ipotesi economiche di cui alparagrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua ed includono, oltre all’anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi.

Art. 4 I programmi di stabilità sono presentati prima del 1° marzo 1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno. Gli Stati membri che abbiano adottato la moneta unica in un momento successivo presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione del Consiglio relativa alla loro partecipazione alla moneta unica.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di stabilità ed i programmi aggiornati.

Art. 5 1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all’articolo 109 C del trattato, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 103, se l’obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di stabilità preveda un margine di manovra per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.

Il Consiglio esamina inoltre se il programma di stabilità faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

2. Il Consiglio procede all’esame di ciascuno dei programmi di stabilità di cui al paragrafo 1 entro al massimo due mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 109 C, formula un parere sul programma. Se, conformemente all’articolo 103, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio invita, nel suo parere, lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.

3. I programmi di stabilità aggiornati sono esaminati dal comitato di cui all’articolo 109 C sulla base della valutazione della Commissione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 6 1. Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 103, paragrafo 3, il Consiglio verifica l’applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cui all’articolo 109 C, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all’obiettivo a medio termine o al percorso di avvicinamento a tale obiettivo definito nel programma per il saldo di bilancio della pubblica amministrazione.

2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente il determinarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione, a norma dell’articolo 103, paragrafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.

3. Qualora ritenga, nell’esercizio della successiva sorveglianza, che lo scostamento della posizione di bilancio dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell’articolo 103, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti prontamente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.

SEZIONE 3 PROGRAMMI DI CONVERGENZA

Art. 7 1. Ciascuno Stato membro non partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 103 nella forma di un programma di convergenza, che costituisce una base essenziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa (tecnicamente impossibile con queste regole! n.d.s.), sostenibile e favorevole alla creazione di posti di lavoro.

2. Il programma di convergenza contiene le seguenti informazioni, in particolare le variabili relative ai criteri di convergenza: a) l’obiettivo a medio termine di una situazione di bilancio della pubblica amministrazione, con un saldo prossimo al pareggio o in attivo e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo; l’andamento previsto dal rapporto debito pubblico/PIL; gli obiettivi a medio termine di politica monetaria; le relazioni tra tali obiettivi e la stabilità dei prezzi e dei cambi;

b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell’economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione delprogramma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l’occupazione e l’inflazione;

c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma nonché, per le misure più importanti della manovra di bilancio, una stima dei loro effetti quantitativi sui conti pubblici;

d) l’analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito.

3. Le informazioni concernenti l’evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono, oltre all’anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi.

Art. 8 1. I programmi di convergenza sono presentati prima del 1° marzo 1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di convergenza ed i programmi aggiornati.

Art. 9 1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all’articolo 109 C del trattato, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 103, se l’obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di convergenza preveda un margine di manovra per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misureadottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine e per conseguire una convergenza durevole.

Il Consiglio esamina inoltre se il programma di convergenza faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

2. Il Consiglio procede all’esame di ciascuno dei programmi di convergenza di cui al paragrafo 1 entro al massimo due mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 109 C, formula un parere sul programma. Se, conformemente all’articolo 103, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.

3. I programmi di convergenza aggiornati sono esaminati dal comitato di cui all’articolo 109 C sulla base della valutazione della Commissione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 10 1. Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 103, paragrafo 3, il Consiglio verifica l’applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri non partecipanti conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cui all’articolo 109 C deltrattato, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all’obiettivo a medio termine o al percorso di avvicinamento a tale obiettivo definitivo nel programma per il saldo di bilancio della pubblica amministrazione.

Inoltre il Consiglio verifica le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.

2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente il determinarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione, a norma dell’articolo 103, paragrafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.

3. Qualora ritenga, nell’esercizio della successiva sorveglianza, che lo scostamento della posizione di bilancio dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell’articolo 103, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti prontamente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.(omissis…)

Il regolamento in questione è un autentico “economicidio” oltre che un’evidente cessione di sovranità in materia di politica economica.

L’obbligo giuridico per una nazione di prelevare a mezzo tassazione dai cittadini la medesima somma, oppure una somma addirittura superiore (avanzo primario) a quanto per essi speso è incompatibile, sotto il profilo scientifico, con qualunque scenario di crescita, tantomeno con quello di una crescita “vigorosa” come afferma lo stesso regolamento sopra trascritto.

Tale fattore di politica economica combinato all’istituzione del SEBC e quindi all’impossibilità degli stati di emettere moneta senza ricorrere all’indebitamento tramite i mercati ha decretato lo scacco matto per la sovranità e l’indipendenza di ogni nazione UE, condannate fin dal 1999 all’arrivo di una crisi di violenza inaudita che, in prima battuta, si riflette sulla distruzione della domanda interna ed il conseguente crollo occupazionale aprendo anche la strada a violenti scenari deflattivi già in atto (il dato dell’inflazione in Italia è oggi estremamente allarmante essendo paro allo 0,1% su base annua e dunque ben sotto al parametro stesso che BCE dovrebbe rispettare, ovvero quello del 2%).

Crisi che a sua volta, come si spiegherà nel proseguo del presente atto, ha determinato un’ulteriore fase di cessione della sovranità e dell’indipendenza degli stati in un disegno criminoso senza uguali nella storia.

Ma vi è di più, con ulteriore regolamento 7 luglio 1997 n. 1467 venivano previste sanzioni economiche per gli stati inadempienti verso la politica economica imposta dal Consiglio Europeo con un meccanismo sanzionatorio pecuniario in proporzione del PIL (con massimale allo 0,5%) disciplinato dall’art. 12 di predetto regolamento.

Ma proseguiamo nel racconto cronologico dei fatti.

11) Il 1° giugno 1998 BCE entra formalmente in attività, precisamente sei mesi prima dell’entrata in vigore dell’euro ovvero la moneta unica privata europea;

12) In data 11 dicembre 2000 viene sottoscritto il Trattato di Nizza il quale è essenzialmente rivolto all’individuazione delle riforme istituzionali (cessioni di sovranità ovviamente) da adottare per l’ingresso di nuovi stati all’interno dell’unione e poco interessa ai fini del presente esposto;

13) In data 1 gennaio 2002 l’euro diventa la valuta corrente di dodici paesi della Comunità Europea;

14) Con Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) si apre la strada alla cessione della maggioranza delle quote pubbliche della Banca d’Italia che vengono cedute ad azionisti privati, ovvero ai principali istituti di credito italiani tra cui la tristemente nota MPS (Dall’elenco azionisti disponibile anche su Wikipedia emerge che il capitale sociale di Banca Italia è al 94,33% in mano a banche ed assicurazioni private).

Specificamente la norma che ha consentito tale abominio giuridico è l’art. 19 comma 10 della precitata legge: Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, è ridefinito l’assetto proprietario della Banca d’Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici”.

La procedura di cui all’art. 17 Legge 23 agosto 1988 n. 400 implica la diretta responsabilità nella privatizzazione della Banca d’Italia in capo al Presidente della Repubblica ed al Consiglio dei Ministri.

Si chiede sin d’ora a Codesta Spettabile Procura l’acquisizione di tutta la documentazione relativa alla privatizzazione della Banca d’Italia e ciò anche in riferimento alla recentissima ulteriore modifica normativa disposta con decreto legge n. 133/2013;

15) Il 13 dicembre 2007 veniva stipulato il Trattato di Lisbona con il quale la Comunità Europea diveniva ancor più propriamente “Unione Europea”. Trattasi di un passo ulteriore verso la sottrazione delle sovranità nazionali precedentemente stoppata dalla bocciatura francese ed olandese alla Costituzione europea avvenuta nel 2005. Dunque un passo ulteriore compiuto non solo senza il consenso dei popoli ma calpestando il loro rifiuto già formalizzato.

Il Trattato ha la caratteristica di essere estremamente frammentario e disorganico fatto che ne complica notevolmente l’intelligibilità.

16) Negli anni successivi il debito pubblico continuava la sua crescita con un PIL al palo a causa delle politiche economiche restrittive decise unilateralmente dalla Commissione Europea.

L’Italia in virtù di tali politiche economiche profondamente (e volutamente!) recessive che determinavano un costante aumento della pressione fiscale, otteneva un importante “avanzo primario” (il termine avanzo primario sta a significare che le entrate fiscali superano le spese correnti al netto del debito pubblico da rifinanziare sui mercati);

Precisamente nel 2011 il saldo primario italiano arrivava a circa 30 miliardi di euro (Fonte Corte dei Conti).

Ciò, come ovvio, non provocava alcun miglioramento nell’economia del paese che anzi sprofondava verso la recessione. L’avanzo primario non impediva al debito pubblico di continuare la sua ascesa ma anzi, finiva per favorirla direttamente.

Dunque è circostanza dimostrata documentalmente che negli ultimi anni circa un quarto della pressione fiscale complessiva veniva utilizzata (e viene utilizzata tutt’oggi) unicamente per pagare interessi sul debito in favore dei mercati e dunque anche di quelle banche che, essendo azioniste di BCE, hanno unilateralmente deciso la politica monetaria dell’Unione Europea con l’assoluta indipendenza di cui all’art. 108 del TUE (oggi capo II art. 130 del Trattato di Lisbona) e che poi acquistano sul mercato secondario le obbligazioni nazionali determinandone il relativo interesse secondo le leggi della domanda e dell’offerta che dunque finiscono per governare con il solo spostamento dei propri ingenti capitali.

Le Banche sono dunque autorizzate a comprare denaro creato dal nulla a costi bassissimi per poi acquistare il debito pubblico con margini di guadagno enormi.

Se ad esempio si acquista il denaro allo 0,25% e poi con questo denaro si comprano i titoli di debito a percentuali del 7%, come avvenuto ad esempio nel novembre 2011, si moltiplica il costo del denaro di ben 28 volte!

Si lucra premendo dei semplici pulsanti senza produrre alcun beneficio per l’economia reale e violentando la Costituzione non solo in merito alla sovranità ma anche con riferimento agli artt. 41, 42 e 43 che giustamente antepongono l’interesse pubblico all’iniziativa economica privata.

Pensare che per anni il dibattito del conflitto di interessi nel nostro paese ha riguardato il Sig. Silvio Berlusconi senza mai intaccare l’ulteriore e più evidente conflitto d’interesse che esisteva ed esiste nell’emissione della moneta, è davvero surreale.

L’emissione di moneta infatti è la principale sovranità di una nazione, sovranità che ne garantisce l’indipendenza dai mercati. Dunque non esisteva nulla di più importante su cui vigilare. Perdere la sovranità monetaria in favore di uno straniero equivale a tutti gli effetti ad un’occupazione militare.

BCE è indipendente dalle nazioni ma le nazioni sono completamente dipendenti da BCE.

17) Proprio nell’anno 2011, nonostante l’importante avanzo primario di cui si è detto, l’Italia è diventata vittima di un vile (ed ampiamente premeditato) attacco speculativo proprio da parte di quei mercati che, rispondendo all’interesse del profitto, agiscono secondo logiche esclusivamente mercantilistiche in una materia, quella monetaria, che invece è di primario interesse pubblico. Come noto la leva monetaria determina direttamente il tasso di occupazione in una nazione.

Con maggior precisione la leva monetaria consente di gestire l’inflazione, elemento chiave per ottenere la piena occupazione secondo i parametri macroeconomici della nota curva di Phillips (esiste una relazione di proporzionalità diretta matematicamente dimostrabile tra aumento dell’inflazione e aumento dell’occupazione).

Il problema più grave causato dall’attacco speculativo comunque non è stato direttamente l’illegittimo profitto delle banche private, ma il fatto che in nome del procurato stato di emergenza l’Italia si sia spogliata di ulteriori fette di sovranità con una serie di provvedimenti del Governo e del Parlamento avvallati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;

18) Sono emerse alcune indiscrezioni, di straordinaria gravità, circa il fatto che già nell’estate 2011 (dunque ben prima della crisi di Governo del successivo autunno) Mario Monti sarebbe stato contattato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per sondare una sua disponibilità a divenire Presidente del Consiglio; indiscrezioni ribadite nelle interviste di Alan Friedman a Carlo De Benedetti, Romano Prodi e Mario Monti stesso in cui si confermano incontri in cui Napolitano avrebbe preallarmato Monti per un incarico da premier;

19) Il 1 luglio 2011 l’agenzia di rating Standard & Poor’s bocciava l’Italia affermando: “Restano sostanziali rischi per il piano di riduzione del debito, principalmente a causa della debole crescita”. Il ragionamento dell’agenzia regge unicamente per il fatto che la banca centrale non può più acquistare direttamente il debito pubblico italiano posto che, in caso contrario, la nazione sarebbe sempre e comunque stata solvibile.

20) In data 4 agosto 2011 BCE, come già detto, l’indiscussa portatrice degli interessi della finanza, annunciava l’acquisto sul mercato secondario di titoli di Stato irlandesi e portoghesi, ma non di quelli italiani. Tale dichiarazione aumentava enormemente le difficoltà di collocazione dei titoli di debito pubblico.

21) Nello stesso periodo luglio-agosto 2011 la DeutsheBank cedeva circa l’88% dei titoli di stato italiani nel suo portafoglio contribuendo attivamente all’acuirsi della crisi del debito causando l’innalzamento dei tassi di interesse dei titoli di stato italiani.

22) Ma non è finita qui. L’attacco dei mercati all’indipendenza ed alla sovranità della nazione diventa sempre più frontale: in data 5 agosto 2011 sempre BCE inviava una lettera che, a quanto appreso dagli organi di stampa, avrebbe dovuto rimanere segreta alla pubblica opinione, con la quale addirittura imponeva al Governo Berlusconi l’instaurazione della politica dell’austerità fiscale.

Detta lettera sarebbe stata sottoscritta sia dal Governatore in carica Jean Claude Trichetche da quello che lo sarebbe divenuto a breve ovvero Mario Draghi (In allora Governatore di Banca Italia).

L’austerità, dopo aver completamente distrutto l’economia greca, arrivava dunque anche in Italia dove avrebbe lasciato dietro di se una scia analoga di fallimenti e morte (dal 2011 ad oggi il numero dei suicidi nel nostro paese è stato a dir poco drammatico e le denunce di semplici cittadini ex art. 580 c.p. sono state giustamente innumerevoli);

23) Nello specifico BCE, con la citata missiva di cui si chiede sin d’ora l’acquisizione a codesta Spett.le Procura della Repubblica, aveva l’ardire di subordinare l’acquisto dei titoli italiani sul mercato secondario (e dunque in ogni caso ad un tasso ben maggiore, fino a 28 volte maggiore nel novembre 2011, di quello praticato dalla stessa Banca Centrale in favore delle banche commerciali) alla fedele applicazione della politica del rigore finanziario e fiscale.

24) Occorre ora menzionare il termine “SPREAD”. Variabile completamente sconosciuta prima del 2011.

La parola “Spread” significa semplicemente: “differenziale”. Differenziale, nello specifico senso che a noi interessa ai fini del presente esposto, tra il rendimento sul mercato secondario delle obbligazioni emesse dallo stato italiano con quelle emesse dalla Germania.

Trattasi di un dato la cui esistenza è palesemente illegittima e priva di senso logico posto che l’art. 11 della Costituzione, nel consentire limitazioni alla sovranità, specifica che le stesse debbano avvenire “in condizioni di parità”con gli altri stati. Ergo se la Germania si finanzia ad un tasso inferiore a quello italiano detta parità non sussiste.

Ad ogni buon conto a Gennaio 2011 lo Spread tra titoli italiani e tedeschi era pari a soli 173 punti saliti a 225 nel luglio 2011 (dunque saliti oggettivamente di poco). Non vi era alcuna ragione dunque che potesse giustificare l’intervento di BCE e la richiesta di applicazione di misure di austerità al paese dato anche l’avanzo primario conseguito. Tantomeno vi erano ragioni per cui una grande banca tedesca come DeutscheBank dovesse tagliare l’esposizione verso i titoli di Stato italiani.

Peraltro la stessa crescita dello Spread era motivata proprio dalle minacce della banca centrale di non acquistare i titoli di stato italiano sui mercati.

Come detto nel 2011 l’Italia era in netto avanzo primario e dunque la situazione era addirittura migliore di quella degli anni precedenti. Non c’era alcun motivo sopravvenuto perché il paese fosse, solo in allora, ritenuto a rischio insolvenza. L’unica ragione erano le mosse di BCE e DeutscheBank;

25) L’Italia, in ogni caso, rispondeva a BCE con il varo, nel mese di agosto 2011, di una manovra correttiva da 45,5 miliardi, ma Berlusconi, conscio di non poter proseguire oltre nell’applicazione di una politica economica restrittiva, paventò un’uscita del paese dall’euro avviando all’uopo una trattativa in sede europea e ciò nell’autunno 2011.

Dagli organi di stampa si è potuto apprendere che tale idea comportò la reazione immediata dell’UE.

Il Wall Street Journal riportava la notizia di una telefonata del 20 ottobre 2011 di Angela Merkel a Giorgio Napolitano per chiedere addirittura le dimissioni di Berlusconi. Lo stesso ex premier spagnolo Zapatero riferisce di pressioni dell’UE su Silvio Berlusconi che avrebbero portato alle sue dimissioni;

26) Sempre fonti giornalistiche hanno riportato alcune frasi dette dal Presidente della Commissione UE José Barroso ad un ministro italiano secondo cui era necessario staccare la spina a Berlusconi e che la strategia doveva essere “una raffica di dichiarazioni da tutti i fronti”;

27) Bini Smaghi, ex membro del consiglio direttivo della BCE, ha confermato, sempre sulla base di indiscrezioni di stampa, che “non è un caso che le dimissioni di Berlusconi siano avvenute dopo che l’ipotesi di uscita dall’Euro era stata ventilata in colloqui privati con i governi di altri paesi”.

Come un membro del consiglio direttivo di BCE possa conoscere i colloqui privati svolti tra i Governi europei desta sconcerto e preoccupazione.

Ad ogni buon conto conferma delle intenzioni di Berlusconi è stata data anche da Hans-Werner Sinn, Presidente dell’Ifo, istituto di ricerca tedesco;

28) Costituisce notizia di questi giorni la conferma anche da parte dell’ex Ministro del Tesoro U.S.A. Geithner che nel 2011 alcune personalità europee non meglio precisate contattarono l’amministrazione Obama presentando un piano per costringere il governo Berlusconi a dimettersi;

29) Nel mese di settembre 2011 la già citata agenzia di rating Standard & Poors declassava il debito italiano, senza aver riguardo all’immenso patrimonio artistico, archeologico e culturale del paese, incrementando così la sofferenza del paese sui mercati fomentati sempre dalle minacce di BCE di non acquistare i titoli italiani. Quella che avrebbe dovuto essere la nostra banca centrale perseverava in una politica apertamente ostile agli interessi della nazione.

30) In data 9 novembre 2011, dunque, prima che il Premier italiano avesse rassegnato le dimissioni, alcuni ispettori della BCE venuti a verificare con mano l’adempimento dell’Italia alle imposizioni di cui alla lettera di agosto 2011, nel corso di un incontro con la Commissione Bilancio del Senato, avrebbero addirittura dichiarato: “Verrà fatto il governo Monti. Voi lo sosterrete?”, “Se voi non sostenete il Governo Monti, noi non compriamo i vostri titoli per due mesi, e voi andate in fallimento”.

Tale circostanza, di carattere palesemente estorsivo, sarebbe stata narrata dal senatore della Lega Nord Massimo Garavaglia. Si chiede all’Ill.ma Procura adita di accertare compiutamente i fatti perché assolutamente dirimenti ai fini del presente esposto.

31) Sempre in data 9.11.2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con una coincidenza temporale davvero sorprendente, provvedeva all’immediata nomina di Mario Monti quale senatore a vita della Repubblica Italiana. Tale nomina non trovava alcuna valida spiegazione;

32) In pari data si verificava, altresì, un vero e proprio crollo delle azioni delle principali aziende di Silvio Berlusconi tra cui Fininvest S.p.a. e Mediaset S.p.a. (Le azioni Mediaset perdevano il 12,2% del valore in un solo giorno). Fininvest S.p.a., che nel 2010 aveva avuto un utile netto di circa 160 milioni di Euro, alla fine del 2011 riportava un crollo tale da registrare utile per soli 7,5 milioni.

33) Tre giorni dopo Silvio Berlusconi cedeva effettivamente alle minacce di BCE, UE e dei mercati presentando le proprie dimissioni.

Il Presidente della Repubblica conferiva proprio allo stesso Mario Monti l’incarico di formare il nuovo Governo, ovvero il Governo scelto della Banca Centrale Europea per l’esecuzione delle misure di austerità previste allo scopo di ottenere dall’Italia la cessione di ulteriori fette di sovranità ed indipendenza. Cessioni ovviamente avvenute in assenza di condizioni di reciprocità.

Correva il giorno 13.11.2011, una data che rimarrà indelebile nella storia di questo paese, quanto la data dell’inizio della prima o della seconda guerra mondiale. I danni già subiti dall’Italia a causa dalla politica dell’austerità economica sono infatti paragonabili solo a quelli cagionati da un evento bellico.

Da notare che Mario Monti, di cui sono ampiamente noti i rapporti di collaborazione con ambienti bancari e finanziari stranieri quali Goldman Sachs e Moody’s, al momento di accettare l’incarico di Presidente del Consiglio giurando fedeltà alla Repubblica e alla nazione italiana a norma dell’art. 1, comma 3, legge n. 400/88 (“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”) faceva ancora parte, con mansioni dirigenziali, di organismi quali il “gruppo Bilderberg” e la “Commissione Trilaterale”, che riuniscono annualmente esponenti del mondo politico, imprenditoriale, finanziario e scientifico occidentale. Dette organizzazioni costituiscono, a giudizio di un numero crescente di osservatori e studiosi, una forma di “governo oligarchico transnazionale”, caratterizzato dalla segretezza e da meccanismi di cooptazione, che di fatto si sovrappone alle aule parlamentari dei rappresentanti del popolo democraticamente eletti, esautorandoli dalle loro funzioni.

34) I fatti sopracitati si sono sposati con l’immediato intervento del Consiglio Europeo che su proposta della Commissione Europea:

-in data 8.11.11 inasprisce con regolamento n. 1177/11 il sistema sanzionatorio ed i vincoli di bilancio di cui al precitato Reg. CE n. 1467/97 (Doc. 5);

-in data 16.11.11 modifica con il regolamento CE n. 1175/11 il Reg. CE n. 1466/97 sempre nel senso di una maggiore stringenza della disciplina di bilancio (Doc. 6);

-sempre in data 16.11.11 il regolamento CE n. 1173/11 legiferava ulteriormente in merito all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (Doc. 7);

-nello stesso senso si colloca la Direttiva n. 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Trattasi del cosiddetto “Six Pack”.

La Commissione Europea non si ferma qui ed in data 23.11.11 emana altre due proposte: il cd. “Two Pack”.

Esso si riferisce ad una proposta di regolamento sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri e di un’altra recante disposizioni comuni in materia di monitoraggio e valutazione del bilancio. Tradotto in parole povere con il Two Pack la “legge di stabilità” – provvedimento che in Italia sostituisce la vecchia “legge finanziaria” e definisce l’ammontare della spesa e degli investimenti pubblici – viene sottoposta al potere di veto e decisionale di Bruxelles.

Il PSC (patto di stabilità e crescita) diviene così completo in tutta la sua violenza trattando le nazioni, spogliate completamente della propria indipendenza e sovranità nella totale ignoranza dei cittadini, complice il velo di silenzio calato dai mass media, come soggetti che devono unicamente obbedire alla Commissione (posto che le leggi sono state materialmente redatte dalla stessa) sotto pena sanzioni e forme di commissariamento.

In Italia si continua a dibattere dell’ormai anacronistico vincolo del 3% annuo nel rapporto tra deficit e PIL mentre con il PSC si è imposto l’obbligo a tutti i paesi aderenti all’UE di ridurre nella misura del 60% (oggi superiore al 135%) il rapporto tra debito complessivo e PIL e ciò nel periodo di venti anni.

I Parlamenti Nazionali non hanno più alcun potere salvo quello di aumentare l’imposizione fiscale al fine di eseguire gli ordini che giungono alla nazione addirittura, come accaduto per il nostro paese, sotto forma di missiva della Banca Centrale, ente di proprietà privata.

35) Il Governo Monti rispondeva agli ordini della Commissione Europea e di BCE e metteva subito in essere, senza esitazione alcuna, una massiccia politica di aumento della tassazione (auto, casa, pensioni, imposte dirette ed indirette, bolli, addizionali regionali, costi della giustizia solo per citarne alcune).

Il Presidente Monti forniva anche una serie di dichiarazioni pubbliche che non possono lasciare adito a dubbi circa gli interessi a cui lo stesso Governo stava rispondendo, ovvero gli interessi del profitto dei privati che hanno usurpato la sovranità nazionale utilizzando a tal fine la stessa Commissione Europea.

Risulta peraltro assai banale un concetto: se per ogni euro circolante lo Stato Italiano, che non può emettere moneta, deve restituire il valore nominale della moneta creata dal nulla e diventata circolante maggiorato degli interessi, potrà adempiere alle proprie obbligazioni solo depredando i cittadini dei risparmi accumulati nelle loro vite. Il dato non può essere contestato sotto alcun profilo logico, tecnico o giuridico.

Se lo Stato, altresì, non può perseguire l’aumento del deficit a causa delle politiche economiche di pareggio imposte dalla Commissione Europea, la velocità predatrice della moneta aumenta ulteriormente portando le nazioni ad un’inevitabile collasso, il quale è scientificamente indiscutibile.

Se lo si nega, o si ignorano le dinamiche della creazione della moneta oppure si è in totale malafede.

36) In punto malafede, peraltro, è stato lo stesso Mario Monti ad aver rilasciato una serie di dichiarazioni inequivocabilmente confessorie che riepilogano gli allucinanti eventi sin d’ora narrati.

Specificamente alla CNN Monti ha addirittura dichiarato testualmente il seguente concetto: “Bene stiamo guadagnando posizioni migliori in termini di competitività grazie alle riforme strutturali. Stiamo effettivamente distruggendo la domanda interna attraverso il consolidamento fiscale.

In termini economici dunque Monti ha detto apertamente, forse ormai in preda ad un delirio di onnipotenza, che il suo Governo stava abbattendo i salari con politiche fiscali attraverso la distruzione della domanda interna e che dunque tale abbattimento, secondo lui, avrebbe finito per renderci nuovamente competitivi per mezzo del conseguente crollo dei salari.

Ascoltare questa frase mette davvero i brividi in quanto il costo sociale di una simile operazione è stato ed è immenso (centinaia di morti per suicidio in tutta Italia).

Tutto questo in nome del profitto dei mercati.

-In data 26.09.2011 durante la trasmissione “L’infedele” Mario Monti prosegue nel suo personale spettacolo facendo un’altra dichiarazione orribile: “Oggi secondo me stiamo assistendo, non è un paradosso, al grande successo dell’euro e qual’è la manifestazione più concreta del grande successo dell’euro? La Grecia! Perché l’euro è stato creato sì per avere una moneta unica ma soprattutto per convincere la Germania, che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare al marco per avere una moneta comune europea, che attraverso l’euro, attraverso i vincoli che nascevano dall’euro, la cultura della stabilità, il Presidente Ciampi richiamava sempre la cultura della stabilità tedesca, si sarebbe diffusa un po’ per volta a tutti. Quale caso di scuola si sarebbe mai potuto immaginare, caso limite, di una Grecia, che da… è costretta a dare abbastanza peso alla cultura della stabilità e sta trasformando se stessa.

Forse su tale frase è meglio non proferire commenti di sorta posto che si finirebbe per trascendere ampiamente il limite della continenza espositiva. Dunque è bene limitarsi ad elencare i dati ufficiali della catastrofe Greca.

Nel 2008 la Grecia aveva un debito pubblico pari al 99,19% del PIL. Dopo l’austerità il dato è schizzato al 178,3% nel 2013. Desolante.

Nello stesso periodo il PIL che aveva segnato il massimo nel 2008 è sceso fino a 176,6 milioni ovvero ha avuto un calo del 23%.

Ma ovviamente il dato più drammatico, che evidenzia il crimine insito nelle misure di austerità, è il dato occupazionale. La Grecia nel 2008 aveva un tasso di disoccupazione pari al 7,68% passato già nel 2011 al 14,62%.

Oggi il dato della disoccupazione in Grecia è arrivato nel 2013 al 27,3%.

Quanto compiuto in Grecia non è un successo dell’euro ma un crimine contro l’umanità.

-Infine si cita un’ultima dichiarazione, facilmente rinvenibile sul canale you tube, in cui Monti afferma addirittura testualmente: “Io ho una distorsione che riguarda l’Europa ed è una distorsione positiva, anche l’Europa, non dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia bisogno di crisi e di GRAVI crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell’Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario . E’ chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini, ad una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico di non farle diventa superiore al costo del farle perché c’è una crisi in atto visibile conclamata. Certamente occorrono delle autorità di enforcement (n.d.s. costrizione traducendo in Italiano) rispettate che si facciano rispettare che siano indipendenti e che abbiano risorse e mezzi adeguati oggi abbiamo in Europa troppi Governi che si dicono liberali e che come prima cosa hanno cercato di attenuare la portata la capacità di azione le risorse l’indipendenza delle autorità che si sposano necessariamente al mercato in un’economia anche solo liberale”.

Tale dichiarazione renderebbe addirittura superflua la prosecuzione nella lettura del presente atto al fine di dichiarare la piena responsabilità di Monti Mario per il reato di cui all’art. 241 c.p. e/o 243 c.p. e si inquadra alla perfezione nel contesto normativo in cui l’UE è stata via via trasformata, da strumento di sviluppo e pace, in una dittatura finanziaria dalla quale solo la Magistratura, l’unico potere ancora realmente libero nel nostro paese, può finalmente salvarci.

37) Il Senatore Monti, in piena coerenza con il proprio dichiarato obiettivo di ridurre la sovranità nazionale attraverso una grave crisi indotta con l’aumento della pressione fiscale e conseguente distruzione della domanda interna, ha condotto l’Italia alla promulgazione delle seguenti leggi di ulteriore limitazione della sovranità e dell’indipendenza del paese.

Leggi approvate dal Parlamento che dunque ha assunto anche le conseguenti piene responsabilità civili e soprattutto penali:

– Con legge Costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 sono state riformate, limitando la sovranità dello Stato Italiano in favore dell’Unione Europea i seguenti articoli della Costituzione:

A) l’art. 81 Cost. riformato mette al bando ogni politica di espansione monetaria recitando: Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale”.

B) L’art. 97 Cost. dopo la riforma dispone:Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, leattribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge

C) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (omissis…).

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni; (omissis…).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (omissis…).

E) L’art. 119 Cost. viene così modificato: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea(omissis…).

-Con Legge 23 luglio 2012 n. 116 il Parlamento ha ratificato il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) redatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012, legge promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 28.07.2012.

Trattasi di una norma che sottrae un’altra fetta altrettanto importante della nostra sovranità nazionale.

Il MES in sostanza è un meccanismo di assistenza finanziaria agli Stati ma per la cui fruizione sono necessarie l’assolvimento di severe condizioni ed ulteriori cessioni di sovranità.

Il MES non crea alcuna base monetaria ma funziona unicamente in base alle somme erogate dagli stati membri.

Trattasi di somme che non vengono immediatamente versate nella loro interezza ma che, in caso di richiesta, dovrebbero essere erogate (prendendole dalle tasche dei cittadini!) senza dilazione dallo stato membro e ciò ai sensi dell’art. 9 della citata legge.

Non si può dunque che parlare di una nuova ed evidentissima cessione della sovranità nazionale che impone altresì condizioni estremamente gravose per un paese ormai economicamente distrutto dalle misure di austerità imposte dallo stesso Governo Monti sotto l’egida di BCE e lo sguardo compiaciuto di Giorgio Napolitano che anzi in data 13.10.2012 dichiarava: “per crescere cedere ulteriore sovranità all’Europa”.

Specificatamente l’Italia è stata messa in condizione di dover versare, a semplice richiesta del MES, l’astronomica somma di € 125.395.900.000.

Altresì i membri del MES godono di tutele giuridiche fuori dalla realtà di qualsivoglia stato di diritto.

Ovvero di immunità totale ed assoluta secretazione degli atti compiuti ai sensi dell’art. 35 L. 23/7/2012 n. 116. Infine il MES pur prestando denaro alle nazioni contro interessi e sacrifici macroeconomici è esente da qualsivoglia tassazione ex art. 36 della citata legge;

38) Il Governo Monti termina con le dimissioni del Presidente del Consiglio rassegnate in data 21.12.2012 ed il paese torna alle elezioni sempre con la legge che poi sarà dichiarata incostituzionale con sentenza n. 1 del 2014;

39) Il clima in cui si svolgono le elezioni politiche è di terrore e paura. Ogni tentativo di mettere in discussione le fallimentari politiche di austerità e di cessione della sovranità nazionale viene stigmatizzato come populismo. In mancanza del rispetto delle politiche di rigore fiscale viene falsamente prospettata la distruzione economica della nostra nazione. Ciò è perfettamente in linea con la dichiarazione del Sig. Monti sopra trascritta e prodotta;

40) Nel frattempo (marzo 2013) il Parlamento Europeo, mentre l’Italia è distratta dalle questioni interne, approva il già citato “Two Pack” e dunque dal 2014 sarà compito esclusivo della Commissione Europea decidere sulla nostra Legge di Stabilità (la Legge più importante dello Stato) acquisendo così il totale controllo delle politiche economiche nazionali. La sovranità sul punto dunque non viene limitata ma completamene sottratta al Parlamento Italiano, fatto completamente illegittimo e rilevante sotto il profilo penale;

41) Il nuovo governo viene formato in data 28 aprile 2013, sempre su incarico del primo presidente della Repubblica ad essere rieletto per un secondo mandato (in data 22 aprile 2013).

La scelta del Presidente ricade ancora una volta su una persona diversa dai candidati alla Presidenza del Consiglio, ovvero Enrico Letta, il quale ha da subito proseguito con assoluta dedizione nelle politiche imposte dalla BCE (anche per tramite UE) e dunque dirette inequivocabilmente alla distruzione della domanda interna allo scopo di abbattere i salari ed indurre una crisi che conseguentemente porti i cittadini ad accettare nuove cessioni della sovranità nazionale anche grazie meccanismi di “enforcement” (costrizione) quali il MES e il poco noto ERF (European Redemption Fund) che impone agli Stati di garantire con beni reali il proprio debito esattamente come fanno i cittadini quando chiedono un mutuo. Semplicemente ridicolo: le Nazioni private della sovranità vengono declassate al rango di qualsivoglia altro soggetto privato;

42) In data 15 giugno 2013 il Governo Letta vara il “Decreto del Fare” con il quale è stata ulteriormente incrementata la pressione fiscale con esso. Viene confermato l’aumento dell’IVA dal 1 ottobre (aumento che ha comportato un calo del relativo gettito ma è stato molto efficace nell’abbattere i consumi) e l’aumento degli acconti sulle imposte dirette, azione economicamente folle in un sistema già in recessione certificata in cui dunque non è prevedibile una crescita dei redditi per l’anno successivo;

43) Ma non è finita qui. Il 12 settembre 2013, conformemente alle dichiarazioni di Monti con le quali si premetteva l’essenzialità delle gravi crisi al fine di procedere alla sottrazione di fette della sovranità nazionale, il Parlamento Europeo ha approvato anche la cd. “Unione Bancaria” e ciò su proposta della Commissione Europea.

Si sottolinea solo l’art. 4.3.1 di questa proposta, poi approvata dal Parlamento Europeo: “Principi, Istituzioni e Compiti. (omissis…) i costi o le altre spese sostenuti in relazione all’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi siano in primo luogo a carico degli azionisti e dei creditori dell’ente soggetto a risoluzione della crisi e solo in ultima analisi, se necessario a carico del settore finanziario.

Tale norma certifica che laddove una banca fallisce siano i correntisti a pagarne il prezzo e non già il settore finanziario. Dopo aver obbligato addirittura i pensionati ad avere un conto corrente, ecco a chi sarà chiesto il sacrificio per le vili speculazioni della finanza internazionale.

Tale norma è stata salutata trionfalmente dal nostro Governo in particolare nelle persone di Enrico Letta e Fabrizio Saccomanni e ciò la dice lunga sugli interessi ai quali queste persone rispondono.

Questa è la nostra Europa, l’Europa voluta dagli esponenti del nostro governo;

44) Pare quasi superfluo dire, per concludere questa lunga (seppur largamente incompleta) premessa, che a seguito delle politiche di austerità tutti i dati economici del paese sono peggiorati e la sovranità ed indipendenza dell’Italia è stata cancellata e ciò senza contare l’imminente arrivo di altro strumento che Mario Monti chiamerebbe di “enforcement” ovvero il già citato ERF (European Redemption Fund).

Ecco in sintesi i principali dati macroeconomici.

Nel 2007 il tasso di disoccupazione italiana era al 6,1%, nel 2011 superava di poco la misura dell’8% mentre oggi è già pari al 13,6% ed è in crescita esponenziale. L’analogia con gli effetti dell’austerità in Grecia è oltremodo evidente e porta alla conclusione che anche qui, proseguendo con le attuali politiche, si arriverà a tassi di disoccupazione analoghi.

Il debito pubblico del nostro paese a dicembre 2011 era pari a 1.907 miliardi, dopo un solo anno di “cura” Monti era già salito a 1.989 miliardi.

A dicembre 2013 il debito ha addirittura sfondato la soglia dei 2.070 miliardi ed il rapporto con il PIL, nel frattempo precipitato a causa delle politiche volte alla distruzione della domanda interna, ha raggiunto il 130% così peggiorando considerevolmente il dato del 120% del 2011.

Oggi il debito, sotto il Governo Renzi (Governo che persegue le medesime politiche di sottrazione dell’indipendenza e della sovranità nazionale), ha sfondato il muro del 135% arrivando a Marzo alla cifra complessiva di 2.120 miliardi di Euro.

Insomma l’austerità ha spinto volutamente la nazione in una spirale recessiva volta ad ottenere le elencate (macroscopiche) cessioni della sovranità nazionale con conseguenze disastrose per la vita umana.

45) In data 7 agosto 2014 Mario Draghi, governatore di BCE, ha espressamente chiesto che gli Stati UE cedano la propria sovranità per le riforme strutturali come riportato anche dall’Ansa.

Matteo Renzi, a quanto appreso dagli organi di stampa, si è detto d’accordo salvo poi proferire alcune dichiarazioni di facciata sprovviste di reali iniziative a difesa della nostra sovranità ed incontrandosi subito dopo con Mario Draghi stesso, investito di chissà quale potere esente dal vaglio della sovranità popolare.

Si ribadisce peraltro che le “cessioni di sovranità” sono espressamente vietate dalla Costituzione la quale prevede unicamente la possibilità di mere limitazioni per altro vincolate da un preciso scopo ovvero “pace e la giustizia tra le Nazioni”. Al contrario la proposta di rendere limitabile “ogni sovranità” fu dibattuta e respinta in seno all’assemblea costituente in data 24 marzo 1947. In particolare fu bocciato l’assunto: “accetta e propugna, a condizione di reciprocità e di uguaglianza, qualsiasi limitazione di sovranità, che sia necessaria ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli”.

Tutto ciò richiamato e premesso, l’esponente ritiene che i fatti sommariamente esposti costituiscano le condotte commissive di gravissimi reati penali.

IN DIRITTO

Sulla base dei fatti premessi si ritiene che siano stati consumati i reati di cui all’epigrafe del presente atto commessi dalle più alte cariche dello Stato, dai membri dei Governi e dei Parlamenti che si sono succeduti dal 1992 ad oggi, nonché dai governatori della Banca d’Italia e di BCE sempre dal 1992 ad oggi.

Ivi compresi dunque le persone dei Sig.ri Giuliano Amato, Romani Prodi, Mario Monti, Enrico Letta, Fabrizio Saccomanni, Mario Draghi, Matteo Renzi e certamente Giorgio Napolitano chiedendo all’uopo i provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti ovvero di valutare l’arresto in flagranza di reato posto che le illegittime cessioni di sovranità nazionale stanno proseguendo alacremente con inevitabile compromissione del bene giurdico della personalità dello Stato penalmente tutelato.

A) Il reato di cui all’art. 241 c.p. (attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato) che in riferimento alla persona del Capo dello Stato Giorgio Napolitano diviene punibile ex art. 90 Cost. letto in combinato con il dettato di cui all’art. 77 c.p. mil.p. ed il reato di cui all’art. 243 c.p. (Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato Italiano) che tuttavia ad avviso di chi scrive non coinvolge il Capo dello Stato per espressa limitazione costituzionale;

B) Il reato di cui all’art. 283 c.p. (attentato contro la Costituzione dello Stato), che in riferimento alla persona del Capo dello Stato Giorgio Napolitano diviene punibile ex art. 90 Cost. letto in combinato con il dettato di cui all’art. 77 c.p. mil.p.;

C) Il reato di cui all’art. 287 c.p. (usurpazione di potere politico o di comando militare);

D) Il reato di cui all’art. 289 c.p. (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali) che in riferimento alla persona del Capo dello Stato Giorgio Napolitano diviene punibile ex art. 90 Cost. letto in combinato con il dettato di cui all’art. 77 c.p. mil.p.;

E) Il reato di cui all’art. 294 c.p. (Attentato contro i diritti politici del cittadino).

* * *

-In merito al reato sub. A)

L’art. 241 c.p. punisce chi: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche.

In primo luogo si sottolinea come la norma in esame sia stata modificata con L. 24.02.2006 n. 85.

Nella previgente formulazione la parola “violenti” non era inserita ed il reato era punito con la morte (ergo ergastolo ex lege).

Detta modifica normativa è assai inquietante ed ha anticipato di pochi mesi la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16751 del 21.07.2006 che per la prima volta era chiamata a disquisire proprio in merito a questioni monetarie e di sovranità, per quanto in maniera palesemente incidentale visto che l’attore non aveva in alcun modo contestato la legittimità dei Trattati Europei.

I fatti abbondantemente narrati nelle premesse del presente esposto ovviamente rientravano perfettamente all’interno della condotta punita dall’art. 241 c.p. prima della poco comprensibile riforma del 2006.

Quale era infatti l’urgenza di riformare reati sostanzialmente mai applicati nella storia dell’ordinamento italiano come quelli che puniscono i delitti contro la personalità dello Stato?

La privazione della sovranità nazionale infatti è fatto gravissimo e ciò sia se è compiuta con la forza sia se lo è con l’uso di una semplice penna.

Ci si domanda dunque se la modifica della fattispecie penale sia stata fatta appositamente al fine di consentire che le limitazioni di sovranità compiute in spregio agli artt. 1 ed 11 Cost. non fossero più, secondo l’ottica dei signori dell’euro, perseguibili.

In tale caso la stessa L 24.02.2006 n. 85 costituirebbe elemento costitutivo del reato stesso e dunque parte dell’intero disegno criminoso perseguito per cui si discute con conseguente legittima applicazione dell’art. 241 c.p. nel testo previgente.

Lo scenario che consegue a tale ragionamento risulta assai inquietante e dovrà essere uno dei principali punti d’indagine su cui l’Ill.ma Procura adita dovrà impegnarsi.

Ad ogni buon conto, nonostante la citata modifica normativa, chi scrive ritiene che la fattispecie di cui all’art. 241 c.p. sia, in ogni caso, ancora ampiamente applicabile per le cessioni della sovranità e dell’indipendenza del paese avvenute dal 1992 ad oggi ed ancora in essere come prova anche la destituzione del Governo Berlusconi avvenuta nel 2011.

Ma andiamo con ordine.

In primo luogo occorre esaminare approfonditamente gli art. 1 ed 11 cost. e valutare la loro compatibilità con il Trattato Istitutivo dell’Unione Europea e con le ulteriori norme recentemente approvate dal Parlamento Italiano come, ad esempio, la L. 23.07.2012 n. 116 istitutiva del cd. MES nonché la riforma costituzionale che, sempre nel 2012, ha modificato gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.

Come noto l’art. 1 della Costituzione recita: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Fermo il diritto al lavoro, diritto peraltro ampiamente frustrato dagli effetti deflattivi delle politiche di austerità dirette alla distruzione della domanda interna, il riferimento ai limiti alla sovranità popolare porta alla necessaria lettura dell’art. 11 Cost. che dispone: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

La ratio della norma Costituzionale era dunque quella di favorire la pace tra le nazioni consentendo a tale fine una limitazione della sovranità purché compiuta in condizione di reciprocità. Trattasi di norma nata alla fine del secondo conflitto mondiale e non certo concepita pensando alla nascita dell’UE o di BCE.

Ovviamente la cessione della sovranità monetaria ad una banca sovranazionale composta da azionisti privati, banca che non risponde ad alcun controllo democratico ex art. 108 TUE (oggi Trattato di Lisbona), non è atto conforme alla nostra Costituzione.

La cessione è per definizione la perdita permanente della sovranità che nel caso è pacificamente avvenuta. Inoltre BCE non sarebbe comunque organismo che rientra nei vincoli di scopo ben previsti dall’art. 11 Cost.

Si rammenta come detto in narrativa che non ogni limitazione di sovranità è possibile, essendo tale inciso dibattuto e respinto in seno all’Assemblea Costituente (seduta pomeridiana del 24.03.1947).

Tanto meno è conforme alla Costituzione la totale cessione della sovranità in materia di politica economica.

Sul punto il cd. “Two Pack” costituisce indiscutibilmente una cessione assoluta di sovranità e non certo una mera limitazione in condizioni di reciprocità per gli scopi di cui all’art. 11 Cost.

Tornando a BCE invece risulta evidente, che tra i Governi e la stessa Banca Centrale non vi è alcuna parità di poteri e che dunque la conseguente cessione assoluta della sovranità monetaria in favore di detta banca, peraltro per motivi che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo della pace e della giustizia tra le nazioni, esula ampiamente dai limiti del dettato costituzionale rientrando nel pieno ambito di operatività della fattispecie penale di cui all’art. 241 c.p.

Appare inoltre evidente che le politiche di austerità stanno aumentando l’odio tra le nazioni aprendo la strada al concreto rischio dello scoppio di una guerra.

Questa dunque è la posta in palio.

Peraltro, come già detto, non solo BCE è un organismo sovranazionale che ex lege non può accettare anche solo semplici “consigli” dagli stati e dagli altri organi UE, ma addirittura è una Banca Centrale che non ha alcuna funzione di prestatore di ultima istanza ma fornisce credito unicamente alle banche commerciali consentendo loro enormi profitti.

Queste banche commerciali, che poi altro non sono che le stesse componenti del consiglio d’amministrazione di BCE, usano la massa monetaria immessa dal nulla nel sistema unicamente per trarre profitti ed acquistare beni o servizi, anche grazie all’ulteriore follia delle privatizzazioni.

Storia di questi giorni la triste svendita di pezzi della nostra nazione compiuta in medio oriente dal Presidente del Consiglio Enrico Letta e proseguita da Matteo Renzi che ha recentemente avvallato l’ulteriore svendita di Alitalia.

Ad ogni buon conto le norme che provano inconfutabilmente quanto specificato sono quelle già menzionate nella premessa del presente atto a cui si rinvia integralmente per una migliore lettura.

La crisi del 2011, iniziata con l’invio della lettera di BCE al Governo Berlusconi per richiedere l’applicazione delle misure di austerità e che ha poi condotto all’avvento di Mario Monti, è stata la vera leva con cui fare accettare alle nazioni ulteriori e sempre più consistenti cessioni di sovranità privandole dei pur esigui margini di manovra che il Trattato di Maastricht prima e Lisbona poi ancora lasciavano. Tale leva nel caso di specie è stata addirittura utilizzata per destituire un Governo legittimamente eletto con un altro gradito alla finanza.

Come testualmente dichiarato da Monti Mario la crisi è divenuta l’arma necessaria per fare sì che l’Europa potesse fare dei passi avanti che, sempre secondo Monti, sono appunto l’illecita cessione di sovranità in favore del mercato, così abbattendo definitivamente le singole sovranità nazionali.

In questo contesto si colloca l’approvazione da parte del Governo del MES, del pareggio di bilancio in costituzione, del cd. two-pack nonché dell’unione bancaria e delle ulteriori riforme costituzionali in programma e già più volte annunciate da quelli che una volta erano Governi di Stati sovrani e che oggi sono meno di colonie inermi nanti al potere dei mercati.

Sotto il profilo della fattispecie penale dell’art. 241 c.p. è dunque indubbio che la sovranità nazionale sia stata sottratta in favore di organi stranieri tra cui la stessa BCE e che l’indipendenza dello Stato non solo sia stata limitata ma addirittura completamente cancellata.

Infine si ricorda che l’art. 47 Cost. dispone che sia la Repubblica a coordinare e controllare il credito e non viceversa.

Il SEBC (Sistema europeo delle banche centrali) non ha dunque alcuna legittimità giuridica.

La Costituzione è letteralmente stuprata!

In punto diritto, ai fine della ricorrenza del reato penale in parola, occorre unicamente disquisire ancora circa il presupposto consumativo del reato così come modificato nel 2006 e dunque trattare anche del concetto di “atti violenti” inserito nell’art. 241 c.p.

Tuttavia la risoluzione giuridica del problema appare più semplice di quanto possa in un primo momento apparire.

La giurisprudenza, infatti, è assolutamente unanime e consolidata sull’interpretazione ampia del concetto di violenza che non comprende solo l’atto fisico dell’agente.

La violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.

L’austerità è l’atto “impropriamente” violento (anche se forse si potrebbe parlare addirittura di atto apertamente violento in re ipsa viste le conseguenze di morte che ha comportato e comporta) imposto da BCE e pedissequamente posto in essere dal Governo Monti prima, Letta poi e Renzi oggi, sempre con l’avvallo del Presidente Napolitano, che distruggendo la domanda interna e conseguentemente riducendo la popolazione in una condizione di paura e sempre più dilagante povertà, ha determinato l’accettazione sulla base di una falsa forza maggiore di ogni atto con cui la sovranità italiana è stata completamente sottratta.

Il reato dunque è perfettamente consumato.

Lo stesso poi può dirsi con specifico riferimento alla falsa crisi dello spread del 2011. In allora l’atto violento furono le stesse manovre poste in essere da BCE che determinarono l’insostenibile aumento dei tassi d’interesse al punto di ottenere la sostituzione di un Governo eletto con quello gradito alla finanza.

Occorre fare un’ultima riflessione laddove non si aderisse all’eccezione di “atti violenti” che ivi si espone.

I fatti sino ad ora narrati rientrerebbero comunque nell’ambito di operatività di cui all’art. 243 c.p. che punisce: “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.

Trattasi di disposizione normativa che mira a tutelare l’interesse del mantenimento della pace e dell’esclusione, nello svolgimento delle relazioni internazionali, di interferenze da parte di soggetti non autorizzati, conniventi con lo straniero, capaci di compromettere i rapporti e la pacifica convivenza tra i popoli.

Il verificarsi dell’evento bellico non è elemento necessariamente richiesto per la consumazione del reato in parola per il quale è sufficiente l’avvenuta intelligenza con lo straniero a tale fine o a quello di compiere anche altri atti altrimenti ostili alla nazione che è proprio ciò che interessa in questa sede.

Tenere “intelligenze” significa semplicemente stringere un accordo con lo straniero, accordo che ai fini del reato in parola può anche essere assolutamente palese e non già occulto. La stipula di un trattato è pacificamente un atto d’intelligenza con lo straniero.

La qualificazione giuridica meno immediata è invece quella che definisce appunto il concetto di “atto ostile”.

Atti di ostilità sono tutte le azioni d’inimicizia diverse dalla guerra stessa che risultino dannose degli interessi del paese anche qualora non coercitivi o non violenti. Ecco dunque spiegata la ragione per cui, non aderendo a quanto precedentemente asserito, l’art. 243 c.p. diventa norma residuale rispetto al 241 c.p.

L’ordinamento democratico della Repubblica Italiana si basa ovviamente sulla nostra Costituzione che all’articolo 1 attribuisce espressamente la sovranità al popolo. Tale passaggio costituisce l’essenza di una democrazia nel senso proprio del termine.

Un atto d’intelligenza con lo straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell’indipendenza nazionale in violazione degli artt. 1 e 11 Cost. deve necessariamente qualificarsi come “atto ostile” a quel bene giuridico che si può definire personalità dello Stato Italiano.

Non vi è infatti azione più ostile nei confronti di una nazione di quella diretta a cancellarne la sovranità o a menomarne l’indipendenza. Ogni evento bellico è per sua definizione il tentativo di sottomettere un altro Stato menomandone proprio la sua sovranità e la sua indipendenza.

Oggi la compromissione dell’indipendenza e della sovranità nazionale non avviene dunque con i carri armati ma con i vincoli di bilancio imposti con i trattati che spogliano la nazione di qualsivoglia capacità giuridica in materia politica ed economica.

La cessione di sovranità dell’Italia in favore dell’Europa rappresenta indiscutibilmente la fine dell’Italia quale nazione libera ed indipendente, ciò è esattamente quello che accadrebbe in caso di occupazione militare del paese. Ad avviso dello scrivente siamo in presenza di un atto oggettivamente ostile alla personalità dello Stato.

Laddove la cessione della sovranità avviene oltre i limiti del dettato Costituzionale, anche se si è in assenza di violenza, ricorre la piena punibilità ex art. 243 c.p. Atto ostile è pertanto semplicemente ciò che contrasta con la personalità dello Stato.

Se si parla di interessi nazionali la valutazione dovrà quindi essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità. Anche se si ritenesse che la cancellazione dell’Italia come Stato possa essere atto compiuto nell’interesse del popolo italiano stesso ciò non toglierebbe la qualifica di atto ostile ad un trattato che disponga suddetta cancellazione.

Ergo il carattere ostile di un atto è in re ipsa nella cessione di sovranità compiuta in violazione di principi fondamentali della nostra costituzione indipendentemente dal fatto che si possa pensare o meno che tale cessione migliorerà la qualità della vita nel nostro paese.

Dunque i discorsi come quelli di Mario Monti, di Giorgio Napolitano, di Mario Draghi e Matteo Renzi di cui si è già detto, ove si enfatizza il disegno criminoso di “cedere” (dichiarano apertamente che non si tratta di limiti!) la sovranità nazionale in favore dell’Europa dei mercati non fa altro che evidenziare indiscutibilmente l’elemento psicologico del reato in parola.

Il fatto che gli ultimi tre Presidenti del Consiglio imposti dagli stranieri sponsorizzino la fine dell’Italia quale nazione sovrana ed indipendente è per evidenza logica un atto ostile all’Italia stessa posto che la perdita della sovranità comporta la fine del paese quale nazione e la conseguente perdita della personalità giuridica.

In merito all’elemento psicologico per la consumazione del reato non rileva che il soggetto agente voglia il male della popolazione italiana ma unicamente che il soggetto agente abbia il dolo specifico di compiere un atto ostile alla sopravvivenza della nazione Italia quale entità indipendente e sovrana dotata di propria personalità giuridica.

* * *

-in merito al reato sub B)

L’art. 283 c.p. punisce: “Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato e la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni”.

Le considerazioni giuridiche sono in tutto e per tutto analoghe alle precedenti.

La Costituzione in forza della crisi è stata effettivamente modificata. In particolare sono cambiati gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. con la messa al bando di qualsivoglia politica di espansione monetaria da parte dei singoli stati.

Il pareggio in bilancio, una follia macroeconomica manifesta, è diventata norma di carattere costituzionale.

L’illustre economista John Maynard Keynes si rivolterebbe nella tomba, il suo pensiero è stato messo al bando dalla Costituzione Italiana.

Anche la fattispecie penale in esame ha visto aggiungere al proprio testo il termine “violenza”. Anche in questo caso la violenza è quella posta in essere grazie al meccanismo della paura indotta dalle conseguenze dell’austerità chiesta da BCE.

Paura che ha consentito, subito dopo l’inizio del Governo Monti, di approvare a tempo record la vergognosa riforma costituzionale menzionata, contraria ai principi fondamentali della nostra carta ovvero ai più volte menzionati artt. 1 e 11 cost.

La configurazione del reato in parola appare dunque evidente e ciò per le ragioni già abbondantemente esposte.

Si è infatti inserito in Costituzione una cessione di sovranità economica incompatibile con gli scopi delle limitazioni possibili ex art. 11 Cost.

* * *

-in merito al reato sub. C)

L’art. 287 c.p. punisce chi: Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Usurpare significa arrogarsi ovvero assumere un potere che per legge non spetta.

L’usurpazione, ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa, deve riguardare un potere politico. La destituzione di un Governo legittimamente eletto e la sostituzione di esso con altro, che invece non ha avuto alcuna legittimazione democratica, configura pienamente la consumazione del reato in parola.

Le campagne elettorali si basano su programmi ed il programma dell’austerità, tanto caro alla finanza mondiale e richiesto da BCE per ovvie ragioni di speculazione finanziaria e dominio politico, non era stato assolutamente posto all’attenzione delle sovrane decisioni del popolo italiano.

Nello specifico dunque il Governo Berlusconi è stato destituito in favore del Governo prescelto dai mercati finanziari per diretto ordine dell’Unione Europea e della sua banca centrale privata, BCE.

Addirittura, stando a quanto emerso in questi mesi, sia la lettera di BCE che le politiche che il Governo Monti avrebbe dovuto adottare, dovevano rimanere sconosciute all’opinione pubblica italiana.

Le informazioni dovevano essere diluite e distribuite passo dopo passo al fine di creare consenso nei cittadini.

Corrado Passera, a.d. di Banca Intesa, stando alle rivelazioni apprese sugli organi di stampa, già nell’estate 2011, propose proprio a Napolitano e Monti un piano per la ripresa economica chiedendo di “non proporre tale piano agli italiani, adesso e con sincerità, ma costruendo il vasto consenso necessario attraverso la condivisione di benefici e sacrifici”;

Non può e non deve trarre in inganno, ai fini della configurazione del reato di cui si discute, il fatto che Berlusconi abbia rassegnato le proprie dimissioni visto che la sua scelta non è stata in alcun modo libera. La volontà del Governo è stata palesemente coartata.

Ciò è avvenuto per tramite di pesantissime ingerenze di organismi esteri di cui in premessa e con l’attacco diretto della finanza agli stessi interessi economici personali di Silvio Berlusconi che, messo all’angolo, ha fatto un passo indietro consegnando l’Italia al Governo di Mario Monti.

Il Governo Monti, in pochi mesi, ha messo in ginocchio l’economia del paese con una politica di consolidamento fiscale esclusivamente e dichiaratamente rivolta alla distruzione della domanda interna.

Tale politica ha causato nell’economia reale solo fallimenti, disperazione e suicidi. Di contro, la medesima politica, ha determinato la ripresa dei mercati azionari che rispondono proprio agli interessi di chi aveva espressamente richiesto l’austerità.

Lo stesso Monti ha più volte confermato tale circostanza con dichiarazioni a dir poco sconcertanti sopramenzionate che si producono su supporto USB.

Ma vi è di più.

L’usurpazione del potere politico trascende dalla destituzione del Governo Berlusconi e trova le proprie basi giuridiche dalla legge elettorale approvata nell’anno 2005, il cd. “Porcellum”.

Uno dei temi più dibattuti negli ultimi mesi nel nostro paese è quello relativo alla pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza n. 1/2014 ha dichiarato l’illegittimità della Legge elettorale che ha formato l’attuale Parlamento ovvero la Legge 21 dicembre 2005 n. 270.

Con detta sentenza la Corte ha sostanzialmente scoperto l’acqua calda, ovvero che il cd.“porcellum” era ed è costituzionalmente illegittimo e ciò sia in riferimento al premio di maggioranza che alla mancata possibilità per l’elettore di esercitare la propria preferenza in ordine ad uno specifico candidato.

La Cassazione con la successiva sentenza n. 8878/2014 ha potuto, in conseguenza della declaratoria d’incostituzionalità della legge elettorale che: “i ricorrenti non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni (omissis…), svoltesi successivamente all’entrata in vigore della L. n. 270/2005 e sino alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, secondo le modalità, previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto”.

In sostanza si è dunque acclarata un’usurpazione del potere politico posto che il Parlamento non è allo stato composto nel rispetto della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha rimarcato nella propria pronunzia l’importanza del principio della continuità dello Stato che tuttavia non conferisce, ad avviso di chi scrive, legittimitàall’usurpazione del potere politico protrattasi per quasi dieci anni e che ancora si protrae.

La Corte, semplicemente, ha richiamato la Costituzione, mantenendo l’esistenza di uno Stato fino alle prossime necessarie elezioni così esprimendosi: “Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)”.

La Corte correttamente ha pertanto conferito legittimità, secondo i limiti costituzionali, alle attuali camere ma, proprio i limiti richiamati in sentenza presupponevano necessariamente l’immediato scioglimento delle stesse.

Solo dopo tale atto formale il Parlamento avrebbe potuto legiferare in caso d’urgenza manifesta. L’art. 61 Cost. infatti dispone: “Finché non sono riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”.

Il regime della prorogatio passa per lo scioglimento delle camere.

Ad avviso di chi scrive la prosecuzione dell’attività legislativa senza passare da tale passaggio costituzionalmente necessario rappresenta usurpazione manifesta del potere politico.

Vale solo la pena rimarcare che questo Parlamento, come noto, sta addirittura tentando di modificare la Costituzione.

Ciò giustifica ampiamente la richiesta d’intervento urgente della Magistratura con particolare riferimento all’adozione di una misura cautelare, della specie meglio vista e ritenuta, che pare l’unico mezzo atto a fermare tale aberrazione morale e giuridica.

Questo è il pensiero dello scrivente.

* * *

D) L’art. 289 c.p. dispone:È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni”.

Il commento della configurabilità della fattispecie in esame non necessita di particolari approfondimenti giuridici.

Unico dubbio potrebbe essere l’alternatività di tale reato con quelli precedentemente menzionati. Alternatività che tuttavia non interessa la persona del Presidente della Repubblica che può essere messo in stato d’accusa solo ai sensi delle norme richiamate dall’art. 77 c.p. militare di pace, norma che fa espresso richiamo proprio all’art. 289 c.p.

Sul punto si rimanda comunque alle valutazioni dell’Ill.ma Procura adita.

Nel merito della condotta penalmente sanzionata è oltremodo evidente che l’atto idoneo in via definitiva ad impedire al Governo l’esercizio delle proprie attribuzioni è certamente la sua destituzione e/o comunque la sottrazione allo stesso della propria sovranità ed indipendenza posta in essere con i comportamenti meglio individuati nella premessa del presente atto dal 1981 ad oggi.

Sul punto si ripetono le considerazioni già svolte anche sul tema della modifica del 2006 che ha aggiunto il termine “violenti” alla fattispecie.

* * *

-in merito al reato sub. E)

L’art. 294 c.p. punisce: Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno ad esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

L’Italia ha avuto ben tre Presidenti del Consiglio imposti dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano su ordine dei mercati finanziari e ciò a decorrere dal novembre 2011.

Lo strappo costituzionale che si è compiuto non ha precedenti.

La fattispecie in esame ha trovato la propria consumazione in due distinti momenti.

In primo luogo quando, alla caduta del Governo Berlusconi sotto il peso della lettera di BCE e della speculazione condotta dai mercati che controllano quali proprietari la stessa Banca Centrale, si è posto a capo del Governo una persona che neppure sedeva in Parlamento tanto che per legittimare la nomina fu addirittura necessario nominare Monti Senatore a vita.

In tale frangente dunque i cittadini furono privati dei loro diritti politici con violenza, minaccia e/o inganno.

Una falsa crisi per poter nominare un Governo che cedesse la sovranità del paese, ecco il disegno della finanza a cui anche Mario Monti ha aderito con passione.

Ancora una volta le considerazioni giuridiche sul punto sono le medesime già esposte e dunque si rimanda interamente ad esse.

Occorre però rilevare che il reato in oggetto si è consumato anche nel periodo antecedente alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. La campagna elettorale infatti è stata segnata dagli effetti delle misure di austerità richieste da BCE ed eseguite dal Sig. Mario Monti con la predetta complicità del Governo e del Parlamento.

La tornata elettorale è stata dunque dominata dalla falsa paura che senza rigore finanziario l’Italia sarebbe fallita. Il voto non è stato libero in forza di un preciso disegno criminoso.

La già trascritta dichiarazione del Sig. Mario Monti costituisce la prova provata della veridicità di quanto si afferma. Vale dunque la pena riportala nuovamente data la sua manifesta violenza intrinseca: “Io ho una distorsione che riguarda l’Europa ed è una distorsione positiva, anche l’Europa, non dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia bisogno di crisi e di GRAVI crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell’Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario . E’ chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini, ad una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico di non farle diventa superiore al costo del farle perché c’è una crisi in atto visibile conclamata. Certamente occorrono delle autorità di enforcement (n.d.s. costrizione traducendo in Italiano) rispettate che si facciano rispettare che siano indipendenti e che abbiano risorse e mezzi adeguati oggi abbiamo in Europa troppi Governi che si dicono liberali e che come prima cosa hanno cercato di attenuare la portata la capacità di azione le risorse l’indipendenza delle autorità che si sposano necessariamente al mercato in un’economia anche solo liberale”.

La coercizione psicologica sugli elettori italiani è stata dunque pacificamente ammessa. In claris non fit interpretatio!

Infine si rammenta che a seguito della declaratoria di incostituzionalità delle Legge elettorale di cui si è detto sarà un Parlamento composto in violazione accertata delle norme costituzionali a modificare la stessa Costituzione.

Cortocircuito democratico.

Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente

CHIEDE

Che i responsabili dei reati di cui in epigrafe indicati siano condannati penalmente in base alle norme penali suindicate ovvero a quelle meglio viste e ritenute da codesta Ill.ma Procura della Repubblica.

Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.

Si chiede di voler affrontare la problematica indicata nel presente esposto con massima attenzione giuridica e non come una mera polemica sulla struttura dell’attuale sistema monetario.

Il fatto che un comportamento sia da tempo consolidato non implica la sua corrispondenza alla legge ed a volte, come in questo caso, più l’operazione fraudolenta è semplice ed alla luce del sole, più è difficile riconoscerne l’antigiuridicità intrinseca che ha determinato a cascata tutte le successive conseguenze sulla personalità giuridica della nostra amata nazione.

La sovranità appartiene al popolo e non può essere delegata a privati che non hanno fra i propri scopi istituzionali quello del bene pubblico ma unicamente gli utili, privati che stanno portando morte e distruzione in tutta Europa favorendo il rischio di conflitti tra Nazioni.

Si chiede l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuto per fermare quello che appare, a tutti gli effetti, un colpo di stato.

Con la massima osservanza.

Luogo e data.

Firmato

 

 

www.studiolegalemarcomori.it


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