Seguici su

Attualità

La Costituzione mette al bando la finanza speculativa.

Pubblicato

il

 

L’art. 4 Cost. recita testualmente:

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Il diritto al lavoro, come noto, è un principio fondamentale della Repubblica. Ciò implica che il nostro Stato debba fare tutto ciò che in suo potere per perseguire la piena occupazione. Tale diritto arriva prima di ogni libertà di iniziativa economica.

Oggi è altrrttanto noto che lo Stato, avendo ceduto la sovranità monetaria ed economica, non può più far nulla per garantire la piena occupazione, ma dipende esclusivamente dal vincolo esterno UE. Ciò è già gravemente incostituzionale.

In questo articolo però mi interessa soffermarmi sul secondo comma della norma e dunque su quel dovere di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Costituzione parla appunto di dovere, ergo di un vero obbligo positivo di concorrere con il proprio lavoro al progresso materiale o spirituale del nostro Paese.

Ora lo speculare in borsa, il casinò globale della finanza, i derivati ed ogni attività affine, sono per definizione comportamenti che concorrono al progresso o sono mere speculazioni di stampo parassitario che avvantaggiano pochi a scapito di molti? Non ci sono dubbi, addirittura i media e gli esperti usano sempre, per queste attività, in questo caso con ragion veduta, il termine speculazione.

Pertanto si deve concludere che la speculazione è espressamente bandita dal nostro ordinamento, che si basa invece sugli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Nessuno può vivere di speculazione!

La piana applicazione della Carta, non solo imporrebbe la sovranità al popolo al di sopra di ogni potere economico, ma spingerebbe dunque a considerare illecita (o al massimo un’obbligazione naturale del pari del gioco d’azzardo) ogni attività finanziaria non connessa al progresso materiale o spirituale della società, dunque in definitiva è illecita ogni attività finanziaria sconnessa con l’economia reale. 

In punta di diritto i contratti di tale specie andrebbero considerati nulli per violazione diretta dell’art. 4 Cost., norma ovviamente imperativa. Ma anche su questo filone nel nostro Paese non si è sviluppata alcuna linea giurisprudenziale, anzi nell’opinione pubblica è passato il concetto opposto: tutto ciò che crea profitto è lecito e la libertà inizia e termina proprio in questo semplice concetto.

Così si dimentica che la libertà di ogni individuo incontra il limite della libertà altrui ed ovviamente, più in generale, il limite del rispetto dei diritti inviolabili di ogni essere umano. Diritti inviolabili dunque, anche e soprattutto, da ogni forma di potere economico, qualsiasi sia la sua dimensione ed importanza. L’iniziativa privata per la Costituzione è infatti specificata come libera solo laddove non contrasti con l’interesse pubblico. Mi riferisco ovviamente agli artt. 41 e ss. che sono la ovvia esplicitazione anche dei principi contenuti nel citato art. 4.

Ecco cosa intendo quando dico che nella Costituzione del 1948 ci sono le soluzioni per il Paese. Purtroppo manca una classe politica dotata di palle sufficientemente grandi per mettere in atto questo politiche!

Non già politiche rivoluzionarie, ma di semplice ripristino della legalità formale e sostanziale.

Avv. Marco Mori – Blog scenarieconomici – autore de “Il Tramonto della democrazia – analisi giuridica della genesi di una dittatura europea” disponibile su ibs – clicca qui.


Telegram
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.

⇒ Iscrivetevi subito