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La clausola di salvaguardia che non scatta: perché l’UE nega la flessibilità sull’energia prevista dall’articolo 26
Il nuovo Patto di Stabilità nasconde una trappola: come la Commissione UE usa l’articolo 26 per negare la flessibilità sulla crisi energetica, trasformando le regole in puro potere politico.

Il punto più problematico della posizione assunta da Bruxelles sulla crisi energetica non è soltanto il rifiuto di riconoscere i presupposti per l’attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263. Il nodo vero è un altro, più profondo: l’assenza di un criterio rigido e predeterminato finisce per ampliare enormemente la discrezionalità interpretativa della Commissione, che si ritrova così a decidere, di fatto, quali crisi meritino flessibilità fiscale e quali no.
È proprio questo il cuore politico del problema.
L’articolo 26 consente a uno Stato membro di chiedere una deviazione temporanea dal percorso di spesa qualora si verifichino “circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro” aventi “un rilevante impatto sulle finanze pubbliche”. La formulazione è volutamente ampia. Non contiene soglie quantitative automatiche, non lega l’attivazione della clausola a una contrazione prestabilita del PIL, non definisce in modo tassativo quali eventi possano rientrare nella nozione di eccezionalità.
In teoria, questa elasticità dovrebbe rendere il sistema più adattabile. In pratica, però, produce l’effetto opposto: trasferisce sulla Commissione un potere interpretativo estremamente ampio. Quando il perimetro applicativo di una norma non è definito da parametri oggettivi, la valutazione sull’esistenza dei presupposti diventa inevitabilmente discrezionale. E quando la discrezionalità cresce, cresce anche il rischio di applicazioni selettive.
Le dichiarazioni di Valdis Dombrovskis vanno lette esattamente in questa chiave. L’idea che serva una “grave recessione” per attivare la clausola introduce un criterio che il testo dell’articolo 26 non contiene. Non si tratta di una precisazione tecnica neutrale, ma di una restrizione interpretativa che alza arbitrariamente la soglia di accesso alla flessibilità. In questo modo, una clausola concepita per consentire agli Stati di reagire agli shock straordinari viene svuotata della sua funzione preventiva e trasformata in uno strumento attivabile solo a danno già conclamato.
La crisi energetica, invece, presenta tutte le caratteristiche che la norma richiede. È uno shock esogeno, chiaramente fuori dal controllo degli Stati membri. Ha prodotto e continua a produrre effetti rilevanti sulle finanze pubbliche, imponendo misure di sostegno a famiglie e imprese, incidendo sulla crescita, comprimendo la base imponibile e aggravando la vulnerabilità del tessuto produttivo. Sul piano giuridico, i presupposti per chiedere l’attivazione della clausola appaiono tutt’altro che infondati. Eppure, l’Unione sceglie di non riconoscerli.
Qui emerge la vera asimmetria. In presenza di altre priorità, in particolare quelle riconducibili alla difesa e al riarmo, la flessibilità viene ammessa con letture estensive e funzionali. Nel caso dell’energia, invece, prevale una lettura restrittiva. Ne consegue che non è la natura dello shock a determinare l’eccezionalità, ma la valutazione politica compiuta dall’autorità chiamata a interpretarla. Non è la crisi a non essere eccezionale: è l’interpretazione a essere selettiva.
Questo è il punto che più indebolisce la credibilità del nuovo Patto di stabilità. Se l’articolo 26 non è sorretto da criteri realmente oggettivi e verificabili, la sua applicazione dipenderà inevitabilmente dal giudizio della Commissione. E ciò significa che la flessibilità non sarà più una facoltà regolata dal diritto, ma una concessione subordinata a una scelta politica.
Dal punto di vista istituzionale, il rischio è evidente. Una clausola di salvaguardia dovrebbe servire a ridurre la rigidità delle regole in presenza di shock straordinari. Ma se l’identificazione dello shock eccezionale è lasciata a una valutazione ampia, non vincolata e mutevole, allora la clausola smette di essere una garanzia e diventa un dispositivo di potere. Non rafforza la certezza del diritto: la indebolisce.
Dal punto di vista economico, le conseguenze sono altrettanto gravi. Negare margini di flessibilità di bilancio in una fase di forte pressione energetica significa ostacolare la capacità degli Stati di proteggere il sistema produttivo e il reddito disponibile delle famiglie. Ciò introduce un effetto prociclico: invece di attenuare lo shock, lo si amplifica. I costi energetici elevati si trasformano così non solo in un problema di mercato, ma in un fattore di compressione industriale, di perdita di competitività e di rallentamento degli investimenti.
Il paradosso è che il nuovo Patto era stato presentato come più realistico e meno meccanico rispetto al vecchio quadro. Ma proprio l’ampiezza della clausola, in assenza di parametri stringenti, finisce per aumentare il potere interpretativo della Commissione. Più che superare la rigidità precedente, la si sostituisce con una discrezionalità ancora più penetrante.
In definitiva, la questione non è se esistano argomenti per chiedere l’attivazione dell’articolo 26 sulla crisi energetica. Quegli argomenti esistono eccome, e sono solidi. La vera questione è che l’architettura della norma, così come viene letta da Bruxelles, consente alla Commissione di filtrare politicamente ciò che dovrebbe essere valutato giuridicamente.
E quando una clausola di salvaguardia dipende più dall’interpretazione della Commissione che dall’oggettività dei presupposti, il problema non è più soltanto la mancata flessibilità: è la trasformazione della regola in discrezionalità.
Antonio Maria Rinaldi

Antonio Maria Rinaldi è stato direttore generale di SOFID, capogruppo finanziaria di ENI e presidente di Trevi Holding, oltre che Professore di Finanza aziendale presso l’Università di Pescara e di Politica Economica presso la Link University. Europarlamentare dal 2019 al 2024 e membro della Commissione ECON.







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