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IL CONTRATTO UNICO DI RETE E DI NUOVA SUB-FORNITURA (di Marco Minossi)

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Risolve molti problemi, diseconomie e squilibri nei settori del cosiddetto “gruppo F” delle eccellenze produttive italiane: Fashion (prendi il recente caso-scuola della filiera di Gucci), Food, Furniture; esprime appieno il suo potenziale nella sub-fornitura Meccanica, in particolare per le PMI, tanto familiari quanto tecnologiche “4.0”, che progettano e costruiscono stampi (per plastica, lamiere o pressofusioni), e che eseguono i vari stampaggi, con maggiore rilevanza per le produzioni di componentistica (ad esempio, per il settore Automotive o Elettrodomestico) rispetto a quella di articoli finali (Giardinaggio, Casalinghi, Fai-da-te, e molti altri). Il contratto di cui parliamo va benissimo anche per l’Edilizia di progetto, forniture di macchinari e di materiali, nonché prestazione di lavori e servizi, finalizzate ad una grande opera specifica, prevalentemente all’estero.

Lo stesso, istituzionale Progetto Italia, l’operazione pubblico-privata di sistema che vuole rendere più competitive le PMI, facendole selezionare e coordinare da un Main Contractor e da altre grandi imprese “capofila”, si ispira a questo modello. Da noi trattato qui in anteprima la scorsa estate, Progetto Italia ha subìto rallentamenti a causa del mutato scenario politico nel momento del suo lancio, dell’attuale appesantimento di SACE (che ne è partner tramite CDP, Cassa Depositi e Prestiti del Ministero dell’Economia) per la questione della prestazione di garanzie assegnata in capo ad essa sulla nuova liquidità complessiva al paese, non più solo sull’export; da ultimo, per via della ritardata, ma appena avvenuta, nuova denominazione del promotore di riferimento, trasformata da “Salini Impregilo” in “WeBuild”.

Il Contratto Unico, che significa un solo agreement a regolamentare una pluralità di relazioni articolate, a guida e a garanzia di tutti gli attori coinvolti, é un nuovo modello di business, congeniale ai rapporti di produzione e fornitura di filiera.

PMI fornitrici, istituto di credito di riferimento, brand Principal (o Dominus). Oltre alla committenza e al procurement delle forniture in una Rete di imprese, il terzo player presta al secondo le garanzie a beneficio delle prime; la responsabilità del Dominus si estende così da un quadro forzoso quale quello disegnato dalla Corte di Cassazione – con la famosa sentenza del 2017 (per i crediti da lavoro dei dipendenti dei subcontractor) – alla base volontaria dell’erogare loro valore in termini di facilitazioni bancarie. Prestazioni di garanzie tecniche sul capitale di funzionamento (working capital), e di interventi di supporto che impattano sulla rapidità delle procedure. Accade pertanto che la diminuzione del prezzo marginale, che contraddistingue normalmente i ritorni dei subfornitori in tali tipologie di partnership, viene compensata da un maggior valore garantito, oltre che dai volumi, dal patronage e dal know-how di management ricevuti in cambio.

Se il committente finale della filiera è estero, il Dominus può favorire lo sconto pro-soluto di lettere di credito irrevocabili emesse a favore delle PMI della Rete, oppure chiederne con la clausola “trasferibile”: liquidità immediata prima e durante la produzione su commessa, che non intacca l’utilizzo degli affidamenti in essere.

Vari interventi di marketing e di management sono previsti in questa formula a beneficio delle piccole imprese da parte del Principal, proprio con l’utilizzo del suo personale specializzato anche presso le aziende della catena di fornitura: l’assorbimento di nuove competenze risulta notevole per quest’ultime. Non solo audit, esame di idoneità, quindi, ma anche crescita delle competenze.

Questo contratto plurilaterale – di marcata ispirazione “Common Law”, anglosassone, come risultano ormai configurarsi tutti i contratti d’impresa internazionali o comunque complessi dei nostri giorni – viene ad essere in realtà un memorandum di business della Rete, inclusivo del patto di segretezza NDA, con le tutele reali per tutte le parti coinvolte previste solo a livello extra-contrattuale. Non si pone più di tanto l’annosa questione della legge applicabile, del foro competente, il rischio di mancato pagamento o di inadempimento é pressoché nullo per tutti. Quest’ultimo valore aggiunto si manifesta compiutamente vero nel caso, anch’esso sempre più adottato, di inserimento degli accordi nel canale prevalente, ancorchè non unico, della Blockchain (smart-contract).

Marco Minossi


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