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“SULLA SIRIA OCCORRE AGIRE ALL’INTERNO DELLA CORNICE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”.

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“SULLA SIRIA OCCORRE AGIRE ALL’INTERNO DELLA CORNICE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”. INTERVISTA A GIUSEPPE PACCIONE. A cura di Gennaro Grimolizzi

I precedenti storici dovrebbero dare molti insegnamenti, ma a quanto pare vengono sistematicamente accantonati. È quanto sostiene Giuseppe Paccione (esperto di Diritto internazionale e dei conflitti armati) in questa intervista a Domus Europa. Paccione analizza la situazione internazionale ed i rischi di una guerra del Mediterraneo contro la Siria, anticipata via twitter dal Presidente americano Donald Trump. La realtà, però, è diversa da un set cinematografico.

A cura di Gennaro Grimolizzi.

Dottor Paccione, la guerra mediterranea è ormai alle porte?

L’auspicio sarebbe che non avesse mai luogo una guerra che possa coinvolgere più nazioni, altrimenti si rischierebbe di entrare in un conflitto mondiale fatto a pezzettini, come ebbe modo di affermare Papa Francesco. Aggiungerei anche la famosa frase di San Giovanni Paolo II che disse: “la guerra è un’avventura senza ritorno.”

Gli Stati Uniti sono legittimati a scatenare il conflitto nel Mediterraneo e ad agire contro la Siria?

Assolutamente no! Senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nessuno Stato, piccolo o grande, può azzardarsi di intraprendere la via dell’azione coercitiva armata contro un altro, perché violerebbe l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. Questo articolo stabilisce, in maniera chiara e inconfondibile, che i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, eccetto nel caso in cui dovesse esserci la necessità di difendersi. Il diritto naturale all’autotutela è garantito e per decidere azioni occorre l’autorizzazione del principale organo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: il Consiglio di Sicurezza. Su quest’ultimo punto, persino la Corte Internazionale di Giustizia, nella ben nota sentenza relativa al caso sulle Attività armate del Congo, del 2005, ha marcato una chiara linea proprio sull’articolo 2, paragrafo 4, tanto da definirlo una pietra angolare della Carta delle Nazioni Unite, ma anche norma dello jus cogens. Pertanto, ogni attacco dagli Stati Uniti contro la Siria, fuori da questa cornice, sarà considerato illecito.

La Russia reagirà con lo stesso vigore annunciato dagli Stati Uniti?

Spero che non si concretizzino scenari di guerra. La Russia, dopo le minacce di Trump via twitter, rammentando che il diritto internazionale vieta persino la minaccia di attacco contro un altro Stato, si troverebbe nel diritto di adottare ogni misura necessaria per respingere eventuali attacchi da parte degli Stati Uniti. In poche parole scatterebbe l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che indica il diritto naturale di autotutela. Questa disposizione evidenzia che l’uso unilaterale della forza armata può essere trasferito nel quadro della liceità solo nel momento in cui uno Stato debba essere costretto ad adottare tutti i mezzi necessari per difendersi da un’aggressione posta in essere da un altro Stato. Qui, potrebbe subentrare l’istituto della rappresaglia che in un certo senso non è ammessa dalla Carta delle Nazioni Unite, in quanto ritenuta illecita perché in contrasto con i fini delle Nazioni Unite, come pure ribadito dalla Corte Internazionale di Giustizia. Quest’ultima ha asserito che le rappresaglie armate in tempo di pace sono illecite. Persino la Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli fra gli Stati vincola ciascuno Stato ad astenersi dal compiere atti di rappresaglia implicanti l’uso della forza.

Le armi chimiche sono in uso in Siria?

È arduo dare una risposta concreta. Partendo dal paradigma dell’impiego delle armi chimiche, esse, assieme alle armi batteriologiche e nucleari, vengono fatte rientrare nella qualifica di armi di distruzione di massa. Rappresentano uno degli aspetti più spaventosi degli sviluppi tecnologici dell’ultimo secolo. Queste armi sono divise in diverse categorie. Nonostante ogni nazione fornisca una propria definizione al riguardo, oggi come armi di distruzione di massa si indicano le armi nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche (NBCR). È istituita un’organizzazione internazionale speciale, che ha il compito di far rispettare il divieto delle armi chimiche: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). Va detto, inoltre,  che la Repubblica Araba siriana ha ratificato il Protocollo di Ginevra del 1925 nel 1968, e, in seguito, il 14 ottobre del 2013, è divenuta parte della Convenzione di Parigi sulle armi chimiche del 1993, essendo stata costretta ad aderire sotto la pressione congiunta della Federazione russa e degli Stati Uniti. Ciò in seguito agli orrori suscitati dall’attacco chimico del 21 agosto 2013 a Ghouta, effettuato dall’esercito siriano con l’uso di missili terra-terra  contenenti gas sarin. Oggi, non siamo ancora a conoscenza di reali prove se siano state utilizzate tali armi contro la popolazione di Douma.

La Russia ha posto il veto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla verifica degli osservatori Onu in merito all’uso di armi chimiche in Siria. È in malafede?

I fatti di Douma hanno sconvolto la comunità internazionale, tanto da spingere il Consiglio di Sicurezza ad intervenire con tre bozze risolutive che non hanno avuto l’esito positivo a causa del veto della Russia. Tali progetti di risoluzione prevedevano la creazione di un nuovo meccanismo di inchiesta indipendente delle Nazioni Unite sul ricorso alle armi chimiche in Siria. L’atteggiamento della Russia di adottare il suo diritto di bloccare le bozze della risoluzione è stato in risposta alla posizione di Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Questi tre hanno posto il veto sulla risoluzione della delegazione russa concernente la creazione di un organo di esperti, affidando al Consiglio di Sicurezza il compito e la responsabilità di nominarli. In entrambi i casi, l’obiettivo era quello di coprire il vuoto lasciato dalla procedura investigativa comune dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, il cui mandato era scaduto lo scorso novembre. La Russia decideva di presentare un’ulteriore bozza risolutiva, che non è stata adottata, per non aver ottenuto voti a sufficienza per la sua approvazione. Il progetto di risoluzione proponeva l’invio di ispettori dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sul luogo dove è avvenuto l’attacco chimico. Certo, il sospetto resta, nel senso che agli Stati poco importa il rispetto delle regole internazionali e della convivenza.

Gli aerei americani hanno iniziato le operazioni di ricognizione spiccando il volo da Sigonella. Partiranno dalla Sicilia gli attacchi dal cielo in caso di guerra con la Siria?

Sulla base militare di Sigonella credo che vada fatta chiarezza. L’uso di questa base si inquadra in un accordo negoziale tra l’Italia e gli Stati Uniti. Il fondamento giuridico è contenuto nell’articolo 3 del Patto Atlantico, in base al quale ogni Stato membro si vincola a mantenere e sviluppare la propria capacità di resistere ad attacchi armati. Circa la presenza di basi militari messe a disposizione delle forze statunitensi, va aggiunto che fra il nostro Paese e gli Stati Uniti vige un accordo bilaterale del 1954 con il quale si regolano le modalità d’uso delle basi sul territorio italiano concesse alle Forze militari statunitensi. I rapporti Italia-Usa sono anche regolati dal Memorandum of Understanding, stipulato dal Ministero della Difesa e dal Dipartimento alla Difesa nel 1995. Riguarda le installazioni e le infrastrutture Usa sul territorio italiano. Tale intesa bilaterale appronta uno schema generale per gli accordi specifici di ogni base e su questo si è raggiunto il Technical Arrangement on Sigonella del 2006, che determina la presenza delle forze militari statunitensi nella struttura militare in Sicilia, nota pure come The Hub of the Med per la sua posizione strategica nel Mediterraneo.


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