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SUL PAGAMENTO DI RISCATTO AD OSTAGGI, ANCHE ALL’ESTERO

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Ricordiamo il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8. “Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia”, che recita :

Articolo 1) Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto
     1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero può altresì richiedere ed il giudice può disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi è fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima.

     2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro è revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato

     3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessità o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, può autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro.

     4. Le disposizioni dell’ articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell’ articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima 

     4-bis. Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto il prezzo della liberazione della vittima.

La norma è applicabile anche all’estero. Il Comma 4 prevede che anche chi si presta a pagare il riscatto a per terzi compie un reato, richiamando dall’articolo 379 de Codice Penale, che dice:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato  e dei casi previsti dagli articoli 648648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.

Quindi ci sarebbe, magari, qualcosa da dire….


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