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Analisi e studi

Perchè i DPCM che limitano la libertà personale sono uno schiaffo alla Costituzione? (di Giuseppe PALMA)

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Mi sono già espresso sul punto, e forse sono stato tra i primi a farlo già il 22 marzo con una intervista a ByoBlu24, due giorni dopo su questo blog e pochi giorni fa su Libero. Ieri ho anche argomentato la questione in un articolo – sempre su questo blog – in risposta a Zagrebelsky: https://www.google.com/amp/s/scenarieconomici.it/lerrore-in-punto-di-diritto-di-zagrebelsky-di-giuseppe-palma/amp/

Ma, vista la confusione che c’è in giro, mi rendo conto che il punto merita un ulteriore approfondimento da parte mia:

La tipizzazione dei casi in cui limitare la libertà personale è coperta da “riserva di legge assoluta” prevista dall’art. 13 della Costituzione. Ciò vuol dire che per limitare la libertà personale, al di fuori delle ipotesi già previste dall’art. 13 della Costituzione (e dalle leggi vigenti), occorre una legge ordinaria ovvero un atto avente forza di legge (decreto-legge o decreto legislativo) previsto dall’art. 77 della Costituzione.

In entrambi i casi, cioè sia la legge ordinaria che gli atti aventi forza di legge, sono fonti primarie del diritto che – nella scala gerarchica delle fonti – si collocano due gradini al di sotto della Costituzione, un gradino al di sotto delle leggi costituzionali (e di revisione costituzionale) e un gradino al di sopra degli atti amministrativi del governo (regolamenti, Dpcm etc).

Cosa vuol dire, praticamente? Vuol dire che i casi in cui limitare la libertà personale possono essere indicati – TASSATIVAMENTE – solo dalla legge o dagli atti aventi forza di legge. Mai, e dico mai, da un atto del governo di fonte secondaria (regolamenti, Dpcm etc).

Fatta eccezione per la legge delega di cui al primo comma dell’art. 77 della Costituzione (alla quale segue l’adozione del decreto legislativo), né la legge ordinaria né il decreto-legge possono “delegare” al governo la tipizzazione dei casi in cui limitare la libertà personale. In nessun caso.
Il motivo è semplice: la tipizzazione dei nuovi casi in cui poter limitare la libertà personale da parte del governo avverrebbe – come di fatto è avvenuto – con atti amministrativi dell’esecutivo (fonte secondaria del diritto), come possono essere ad esempio i Dpcm o i regolamenti, in PALESE VIOLAZIONE della “RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA” prevista dalla Costituzione.

Siamo nelle mani di gente al governo che, tra gli altri limiti, è anche priva di qualsiasi cultura giuridica e costituzionale.

Avv. Giuseppe PALMA

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Consigli letterari:

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma, “DEMOCRAZIA IN QUARANTENA. Come un virus ha travolto il Paese“, Historica edizioni, QUI i link per l’acquisto: http://www.historicaedizioni.com/libri/democrazia-in-quarantena/

https://www.ibs.it/democrazia-in-quarantena-come-virus-libro-paolo-becchi-giuseppe-palma/e/9788833371535

https://www.mondadoristore.it/Democrazia-quarantena-Come-Giuseppe-Palma-Paolo-Becchi/eai978883337153/

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