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Lo Stato ha la sovranità monetaria, di Francesco Carraro

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Intervento di Francesco Carraro al Convegno “UN MONDO POSITIVO – Analisi, progetto e realizzazione di una Rinascita Economica”, che si è tenuto il 24 marzo 2023, nella Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

Francesco Carraro ha fatto una disamina per dimostrare perché la sovranità monetaria è ancora saldamente in mano allo Stato italiano, nonostante l’euro. Questo è il video del suo intervento :

Questo invece è la trascrizione del suo intervento alla Camera :

“Parlare di sovranità monetaria oggi è un tabù, o meglio qualunque discussione su questo tema si infrange spesso sul presupposto erroneo che, “juribus” sic stantibus, una moneta nazionale parallela all’euro (gelosamente “amministrato”, e somministrato, dalla BCE) non sia “legale”.

Viviamo nell’era della MONETA UNICA, cioè l’euro che non è più emesso dal nostro Paese e quindi – ecco il mantra – ABBIAMO PERDUTO LA SOVRANITA’ MONETARIA.

Ma è proprio vero?

In realtà l’articolo 117 della nostra Costituzione, integrato con la riforma costituzionale del titolo V nel 2001, aggiunse al testo originario la seguente formulazione: “Lo stato ha legislazione esclusiva in materia di (…):  moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario”.

Ora, come noto, nel nostro ordinamento vige il principio della gerarchia delle fonti, quindi a questo punto dobbiamo chiederci dove si collocano i trattati europei in questo contesto. Secondo una risalente interpretazione, ai trattati internazionali deve essere attribuita la stessa “forza” giuridica delle leggi con cui essi vengono ratificati. Onde per cui, se un trattato è ratificato con una legge ordinaria avrà la forza di una legge ordinaria. Se viene ratificato con una legge costituzionale, avrà forza di legge costituzionale.

Tuttavia nel medesimo, e succitato, articolo 117 venne inserito un “distinguo”; e cioè che lo Stato esercita la potestà legislativa “nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Ebbene, secondo l’interpretazione maggioritaria invalsa in dottrina e in giurisprudenza, tale modifica ha attribuito ai trattati internazionali l’efficacia di “norme interposte”, quindi con una posizione “intermedia” tra Costituzione e leggi ordinarie.

Con sentenze nr. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 il Giudice delle Leggi ha stabilito che i trattati, benchè rubricabili al rango di norme interposte (e quindi superiori alla legge ordinaria) non assurgono, però, al rango di norme costituzionali ed è necessario che siano conformi alla Costituzione: “In occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne, occorre verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta”.

Nel caso, invece, dei trattati comunitari,  i cosiddetti “contro-limiti” sono rappresentati, per giurisprudenza granitica del nostro Giudice delle Leggi, dai principii fondamentali (artt. 1-12) e dai diritti inviolabili (artt. 13-54) della suprema Carta. Ergo, anche i trattati europei sono, sia pure in modo meno esteso, subordinati alla Costituzione.

Un tanto premesso, andiamo ora a verificare le date, perché le date, nel diritto, sono importanti.

Quando fu approvata la modifica l’articolo 117, nell’ottobre 2001, chiarendo inequivocabilmente che spetta allo Stato l’esclusiva in materia di “moneta”, il trattato di Maastricht era già stato stipulato (7 febbraio 1992), l’euro era già a regime sui mercati finanziari come moneta scritturale (1 gennaio 1999) mentre le banconote e le monetine sarebbero entrate, di lì a pochissimo, nelle nostre tasche (1 gennaio 2002).

Quindi, il nostro legislatore sapeva benissimo che l’Unione aveva l’esclusiva in materia di “politica monetaria” (consacrata poi nell’articolo 3 di Lisbona) e sapeva anche che in Europa le uniche “banconote” a corso legale sarebbero state solo quelle in euro di competenza esclusiva della BCE.

Ergo, l’articolo 117 della Costituzione non solo ha una forza giuridica superiore ai trattati internazionali in genere e ai trattati europei, ma può essere interpretato in una sola, coerente, razionale  e logica maniera: e cioè che lo Stato conserva la potestà legislativa in materia monetaria. Quindi, ciò significa, tra l’altro, il potere di emettere “biglietti di Stato”, cosa diversa e alternativa rispetto alle “banconote” di cui parla l’articolo 128 TFUE, ma anche ovviamente forme monetarie alternative come la moneta fiscale.

Un’ultima annotazione, sempre di carattere “cronologico”. Il 13 dicembre 2007 viene firmato il Trattato di Lisbona che entra in vigore il primo dicembre 2009. Ebbene, quel trattato non solo è gerarchicamente subordinato ai principii fondamentali e ai diritti inviolabili della Costituzione e, quindi, pure all’articolo 117 – declinazione della sovranità del popolo italiano (di cui parla l’articolo 1) in materia monetaria –   ma viene stipulato anche “dopo” la riforma dello stesso articolo 117.

Esso codifica, nell’articolo 3, la esclusiva in materia di “politica monetaria” (con precipuo riferimento alla moneta unica “euro”, ovviamente) della UE. Mentre l’articolo 128 TFUE attribuisce il monopolio – in materia di corso legale di “banconote” – alla BCE, quindi non può per ragioni giuridiche, storiche, ermeneutiche e di semplice buon senso aver usurpato il potere sovrano dello Stato italiano di battere moneta.

Non vi è alcun dubbio che lo Stato italiano lo abbia ratificato solo nella misura in cui (e per la dirimente ragione che) lo ha ritenuto pienamente conforme alla inscalfibile sovranità (anche monetaria) dello Stato italiano esplicitata dall’articolo 117 della Costituzione e alla correlata esclusiva potestà legislativa attribuita alla Repubblica in materia di moneta.

Se volete un avvallo autorevole a questa tesi vedete e leggete la petizione in favore dei biglietti di stato lanciata il 31 marzo 2020 dal Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale, nonché presidente della associazione “Attuare la Costituzione”, Paolo Maddalena.

Vediamo ora un altro autorevolissima fonte in grado di avallare quanto testè precisato.

Direttamente dal sito di Banca d’Italia estraiamo il seguente brano: “Quando invece è la banca centrale a emettere le banconote …, queste non sono spese in beni e servizi ma fornite alle banche commerciali, in forma di prestito, per le esigenze del sistema economico, o utilizzate per l’acquisto di attività finanziarie, come i titoli di Stato o le attività in valuta estera; al valore delle banconote, iscritto al passivo del bilancio della banca centrale, corrisponde quindi l’iscrizione di attività fruttifere nell’attivo del bilancio, che rendono un interesse. Quando la moneta è prodotta dallo Stato, è quest’ultimo che, spendendola ad esempio per acquistare beni e servizi, la mette in circolo nell’economia e realizza immediatamente il controvalore, al netto dei costi di produzione. Oggi, quindi, il signoraggio viene percepito in prima battuta dalle banche centrali, le quali tuttavia lo riversano poi agli Stati, titolari ultimi della sovranità monetaria.”

Il brano di cui sopra dimostra, inconfutabilmente, che anche gli stessi supremi consessi del “potere bancario” sono consapevoli di un dato di fatto giuridico purtroppo ignorato persino da troppi “sovranisti”. Il sistema di creazione della moneta prevede che essa venga generata dalla banca centrale attraverso la collocazione, al passivo del bilancio, delle banconote di nuova emissione mentre, all’attivo (secondo la logica della partita doppia), si collocano asset come i titoli del debito pubblico. Il signoraggio percepito dalla BCE, cioè gli interessi resi dai titoli in questione, viene poi girato alla nostra Banca centrale nazionale che, a sua volta, lo “versa” allo Stato “titolare ultimo della sovranità monetaria”. Ergo lo Stato potrebbe tranquillamente creare moneta e spenderla per acquistare beni e servizi, mettendola in circolazione nell’economia reale, realizzando immediatamente il controvalore al netto dei costi di emissione.

E allora perché non accade? Perché non c’è la volontà politica di farlo. Lo Stato, pur sovrano, ha deciso di appaltare il suo potere più prezioso a un soggetto terzo che un tempo, se non altro, era la nostra Banca Nazionale. Oggi è un ente extraterritoriale e transnazionale con sede a Francoforte.

Ma almeno sgombriamo il campo dall’alibi “legale” così declinato: non si può fare perché ci sono i trattati. Non è vero. Si può fare e sarebbe legale. Che poi “legale” non faccia per forza rima anche con “opportuno” o “conveniente”, siamo i primi a riconoscerlo. E tuttavia –  ci sia consentito aggiungere –  forse si approssima un’epoca in cui conteranno il coraggio e la volontà ben più rispetto all’opportunità e alla convenienza. In tempi eccezionali, sono le misure eccezionali a salvarti la pelle. Non solo: con l’opportunità e la convenienza – soprattutto quelle degli altri, più che non le nostre – abbiamo già mandato praticamente a ramengo il paese più bello del mondo.”

Il video integrale del convegno, suddiviso in n.3 parti, si può vedere su “Byoblu – La TV dei cittadini” con questi link:

– 1° parte – INFERNO – https://www.byoblu.com/2023/04/02/un-mondo-positivo-marzo-2023-1-parte/

– 2° parte – PURGATORIO – https://www.byoblu.com/2023/04/02/un-mondo-positivo-marzo-2023-2-parte/

 3° parte – PARADISO – https://www.byoblu.com/2023/04/02/un-mondo-positivo-marzo-2023-3-parte/

Fabio Conditi

Presidente di Moneta Positiva

https://www.youtube.com/@MonetaPositiva


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