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Immobili, ristrutturazioni ed espropri: arrivata la proposta della commissione. Eccovi degli estratti

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Alla fine la montagna della Commissione ha partorito un topolino di direttiva sugli immobili, o meglio una topa piuttosto invadente, ma meno di quanto si temesse. Però attenti che qualche grossa sorpresa c’è.

Prima di tutto la bozza proposta la potete trovare a questo link, secondo il principio di Scenari per cui lasciamo a voi farvi, se volete, la vostra idea. Se leggete la bozza noterete come è piena di correzioni all’ultimo minuti. Ci sono intere parti cancellate, parole pesanti e influenti, che sono state cancellate all’ultimo secondo. Qualche telefonata dalle capitali europee ha fatto uscire i funzionari della commissione dalla propria bolla?

Vediamo qualche parte interessante :

  1. Gli edifici pubblici dovranno essere ristrutturati entro il 2030 secondo i criteri di neutralità climatica, cioè classi A e B. Vedremo se lo faranno
  2. I grandi lavori di ristrutturazione degli edifici esistenti, indipendentemente dalle loro dimensioni, offrono l’opportunità di adottare misure convenienti per migliorare le prestazioni energetiche. Per ragioni di economicità, dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di prestazione energetica alle parti rinnovate che sono più rilevanti per la prestazione energetica dell’edificio. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di definire una “ristrutturazione importante” in termini di percentuale della superficie dell’involucro edilizio o in termini di valore dell’edificio. Se uno Stato membro decide di definire una ristrutturazione importante in termini di valore dell’edificio, valori come il valore attuariale o il valore attuale basato sul costo di ricostruzione, escluso il valore del terreno su cui è situato l’edificio, potrebbe essere usato. Quindi se si ristruttura, a seconda della dimensione della ristrutturazione, potranno essere imposti i vincoli di neutralità climatica. La scelta è lasciata agli stati.
  3. Viene definito un database nazionale degli edifici di proprietà pubblica (Quindi incluse le case popolari) con necessità di loro classificazione per dispersione energetica e un piano di ristrutturazione verso la classe A e B con tanto di verifica del piano stesso quinquennale. Sorge una banale domanda: Chi pagherà le ristrutturazioni ?
  4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari siano fissati al fine di raggiungere  almeno  livelli ottimali in funzione dei costi. La prestazione energetica è calcolata secondo la metodologia di cui all’articolo 43. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati secondo il quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 65. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro edilizio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro edilizio quando vengono sostituiti o adattati, al fine di al raggiungimento di almeno  livelli ottimali in termini di costi. Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse categorie di edifici. Quindi queste sono le normative a cui saranno sottoposti gli obiettivi nuovi. Saranno possibili alcune esenzioni per immobili abitati meno di quattro mesi l’anno o per quelli di culto , ma NON saranno esentati immobili di carattere storico/artistico.
  5. Ed ora la parte più “Acida”. Art 8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in caso di ristrutturazioni importanti di edifici, la prestazione energetica dell’edificio o della sua parte ristrutturata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati a norma dell’articolo 54, nella misura in cui ciò sia tecnicamente , funzionalmente ed economicamente fattibile. Tali requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare ristrutturata nel suo insieme. In aggiunta o in alternativa, possono essere applicati requisiti agli elementi edilizi ristrutturati. 2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per garantire che, quando un elemento edilizio che fa parte dell’involucro edilizio e ha un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro edilizio, viene adattato o sostituito, il rendimento energetico dell’edificio soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica nella misura in cui ciò che è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Quindi le ristrutturazioni che comporteranno modifiche alle parti esterne dovranno prevedere l’isolamento dell’immobile. Si prevede che gli stati incentivino questi interventi: andiamo verso un 110% permanente?
  6. A norma dell’articolo 15, gli Stati membri sostengono il rispetto di
    standard minimi di prestazione energetica mediante tutte le seguenti misure:
    a) fornire adeguate misure finanziarie, in particolare quelle mirate
    famiglie vulnerabili, persone colpite da povertà energetica o che vivono in condizioni sociali alloggio, in linea con l’articolo 22 della direttiva
    (b) fornire assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici;
    (c) progettare schemi di finanziamento integrato;
    (d) eliminazione degli ostacoli non economici, compresi gli incentivi frazionati; e
    (e) monitorare gli impatti sociali, in particolare sui più vulnerabili.

La normativa quindi non prevede più un oggettivo esproprio, ma una serie di vincoli fortissimi, a privati e stati membri, per obbligare comunque a effettuare delle costose e non si sa quanto utili ristrutturazioni. Il cambiamento climatico è l’alibi che permette ormai una vera e propria cancellazione dei diritti degli stati e personali, praticamente è il nuovo leit motiv per la sovietizzazione delle società. Il tutto ovviamente fra le adulazioni dei media.

 


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