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GREEN PASS TRA DEBOLEZZE E PREVARICAZIONI DELLO STATO (di Mimmo Caruso)

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Da quasi due anni, a causa della pandemia tuttora in corso, stiamo assistendo a una progressiva e continua restrizione delle libertà fondamentali dei cittadini giustificata (si fa per dire) dalla dichiarazione dello stato di emergenza che, da eccezione limitata nel tempo per espressa disposizione di legge, è ormai diventata routine.

In questo contesto si inserisce il dibattito sul green pass inteso come nulla osta per l’esercizio di rilevanti diritti costituzionali  rilasciato solo a seguito dell’adesione volontaria a determinati trattamenti sanitari come il vaccino contro il Covid-19 somministrato gratuitamente e i tamponi per accertare la negatività al virus la cui pratica attuazione è resa difficoltosa se non impossibile dall’elevato costo, dall’invasività del trattamento, dalla validità temporale limitata a sole 48 ore e dai possibili ritardi nel rilascio della certificazione digitale.

A molti non è sfuggita l’ipocrisia sottesa alla scelta del legislatore di prevedere l’obbligatorietà del green pass, pena l’esclusione da rilevanti ambiti della socialità e dal mondo del lavoro, ma non della vaccinazione anti Covid-19 per il tramite di una legge da adottarsi ai sensi dell’art. 32 della Costituzione nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che verosimilmente non possono essere rispettati alla luce delle attuali acquisizioni scientifiche come vedremo in seguito.

Agendo in tal modo lo Stato ammette da un lato una sua debolezza e dall’altro commette una prevaricazione: io Stato non sono in grado di rendere obbligatorio il vaccino ma posso obbligare te, cittadino, a possedere il green pass se vuoi vivere tranquillamente e il green pass potrai ottenerlo per 48 ore facendo i tamponi a tue spese o per 9 mesi facendo il vaccino gratuito su base volontaria e previa acquisizione del consenso libero e informato. E  il cittadino potrebbe domandare: ma tu, Stato, come puoi considerare volontaria la mia adesione e ritenere libero il mio consenso se ho bisogno del green pass per frequentare l’Università, per lavorare, per esercitare i diritti inviolabili che fino a ieri mi erano garantiti dalla Costituzione? Non è, per caso, che il green pass è stato posto al di sopra della Costituzione nella gerarchia delle fonti?

A questi interrogativi risponderanno i giudici che saranno chiamati a pronunciarsi su uno strumento abnorme visto che siamo in presenza di una coercizione assoluta della volontà individuale stante l’assenza di margini per far valere un eventuale rifiuto e, quindi, la possibilità di una effettiva e libera scelta.

La coercizione della volontà individuale, inammissibile in mancanza dell’obbligo vaccinale,  collide con la sussistenza, per converso, del diritto a non vaccinarsi che esclude l’antigiuridicità del comportamento omissivo e rende illegittime le sanzioni dirette o indirette previste dalla normativa istitutiva del green pass per punire la scelta di non aderire alla campagna vaccinale.

Infatti, il green pass non è una misura sanitaria ma un espediente che, prevedendo sanzioni che incidono negativamente sul godimento dei diritti costituzionali, è funzionalmente orientato a rendere di fatto obbligatoria la vaccinazione di massa (essendo materialmente impossibile fare i tamponi ogni 48 ore)  eludendo la riserva di legge prevista dall’art. 32 della Costituzione.

La particolare delicatezza delle questioni concernenti la compressione della libera determinazione dei cittadini, la restrizione dei diritti costituzionali, la violazione del principio dell’habeas corpus, l’imponente obiettivo di vaccinare almeno l’80% della popolazione italiana al fine di raggiungere l’immunità di gregge e infine la ponderata valutazione del rapporto costo/benefici della vaccinazione avrebbero dovuto suggerire la necessità di un intervento legislativo da parte del Parlamento così come statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 giugno 1994 n. 258 nella quale è stato affermato il principio secondo cui “per la necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico – a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario integrativo – che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità”.

Appare evidente che, allo stato delle attuali evidenze scientifiche, non è possibile introdurre un obbligo generalizzato in quanto la Corte Costituzionale ha affermato che la legge impositiva di un trattamento sanitario è compatibile con l’art. 32 Cost. a tre condizioni (sent. n. 307/1990): 1) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato  ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; 2) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato; 3) se sia prevista la corresponsione di un equo indennizzo in favore del danneggiato.

Tenuto conto dei requisiti di legittimità dell’obbligo così come definiti dalla Consulta è opportuno osservare che i preparati oggi disponibili sono messi a punto con una tecnica innovativa di cui non sono noti gli effetti collaterali a medio/lungo termine per cui è impossibile ponderare il  rapporto costi/benefici non essendoci certezze né sulla durata della copertura né sull’effettività dell’immunizzazione né, infine, sull’efficacia contro le varianti trattandosi di prodotti non approvati ma solo temporaneamente autorizzati in via emergenziale su dati clinici incompleti.

E’ evidente, dunque, che nell’impossibilità di rendere obbligatorio un determinato trattamento sanitario secondo le rigorose garanzie costituzionali è stata scelta la soluzione del green pass lesiva dei principi di legalità e delle garanzie che lo Stato democratico deve offrire ai cittadini.

Una situazione del genere è intollerabile in uno Stato di diritto.


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