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Giudice di Pisa fa a pezzi di DPCM sul covid-19: “Sono illegittimi”

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Continua, da parte della Magistratura, la demolizione dei DPCM di epoca Conte, presupposto per una demolizione delle norme emergenziali poco rispettose della Costituzione.

Il Tribunale penale di Pisa, in composizione monocratica (n. 1842 dell’ 8.11.2021),  si è pronunciato sul tema e , secondo la sua sentenza la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”. Potete leggere tutta la sentenza a questo link

In questo caso avevamo tre imputati che erano accusati  della violazione fra l’altro, dell’art. 650 c.p. (“inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), poi assolti per il medesimo capo di imputazione,  ed erano accusati di aver  violato il rigido lockdown imposto con il DPCM 9 marzo 2020, poi prorogato e reso ancora più stringente in forza dei successivi DPCM.

La sentenza è ben motivata in ogni sua parte. 

I DPCM si basavano su decreti-legge che a loro volta si fondavano sulla deliberazione dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Di base un DPCM come provvedimento amministrativo del Presidente del consiglio NON può incidere sui diritti costituzionalmente protetti, che solo una legge del parlamento può entro certi ambiti, limitare. . 

Il DPCM come provvedimento amministrativo monocratico del Presidente del Consiglio non può incidere su diritti costituzionalmente protetti, spettando soltanto alla legge o ad un atto ad essa equiparato (decreto-legge o legislativo) la possibilità di limitare, ad esempio, il diritto di mobilità.

Il tribunale va anche oltre mettendo in dubbio la deliberazione dello stato di emergenza del 31/1/2020, alle basi di tutte le successive deliberazioni. Il tribunale nega che le norme sulla pandemia, in alcun modo, potessero rientrare del D.lgs 1/2018 che regola poteri e ambito di applicazione dei poteri della Protezione Civile, e lo fa motivandolo profondamente. : “La calamità naturale, pertanto, non ha nulla a che fare con l’epidemia-pandemia. Il Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018, non avrebbe dovuto indicare, almeno una volta, il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale?”. 

“Curioso che il Legislatore citi nel dettaglio l’inquinamento marino all’art. 24, comma 8, d.lgs. 1/2018, ma non faccia alcun riferimento all’epidemia. Certamente non è credibile inserire il plesso epidemia-pandemia nella locuzione “rischio igienico-sanitario”, ex art. 16, comma 2, d.lgs. 1/2018. Il rischio igienico sanitario – di competenza delle ASL – individua e valuta i fattori di rischio chimico e biologico, oltre le relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti, nonché le misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro e professionali, di ristorazione, intrattenimento e commercio, degli edifici e delle strade a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti e, infine, degli alimenti e dei prodotti eno-agro-gastronomici. Dentro i piccoli argini del rischio igienico sanitario –  di competenza legislativa esclusiva delle Regioni – vogliamo cooptare le dimensioni nazionali ed internazionali di una pandemia, di spettanza normativa esclusiva dello Stato? Sappiamo che la realtà è scioccante, ma non esisteva – e, quindi, non esiste – alcuna base normativa per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per rischio epidemico“.

Quindi tutti i derivati dello stato di emergenza deciso da Conte e quindi dai successivi rischiano di essere privi di legittimità. Una sentenza molto interessante, che può essere la base anche sui ricorsi sui provvedimenti successivi, anche legislativi. Se non si poteva dichiarare lo stato d’emergenza, che senso hanno le normative collegate ?


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