Economia
Barra Caracciolo: ulteriori considerazioni su Bankitalia
Pubblichiamo questo Guest Post di QELSI
Luciano Barra Caracciolo, presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato, ci invia queste ulteriori considerazioni su Bankitalia, già pubblicate sul sito Orizzonte48.Blogspot.it. Volentieri pubblichiamo
Cominciamo, visto che siamo in periodo di interviste, da questa qui comparsa sul sussidiario.net (trafiletto in coda all’articolo di Giannino, ma that’s life. (Così compariva, nella stessa edizione, anche Claudio Borghi).
Vi ci aggiungo anche questa, rilasciata a inizio dell’anno sulle…”speranze” dei terremotati dell’Aquila.E visto che siamo in periodo “la qualunque” (parole in libertà ad usum puddini) in tema decreto Bankitalia vorrei svolgere per voi alcune brevi riflessioni:
1) comincerei con un’esortazione a non disperare: la legge fatta, da una certa maggioranza, ha calcolato un “risarcimento” a delle banche che erano, originariamente pubbliche, cioè dello Stato, proprietario anche di Bankitalia (si rassegnassero i suoi vertici: lo Stato-ordinamento-comunità non è cancellabile, nelle sue prerogative costituzionali, da nessuna norma di un trattato di natura economica). E lo erano sicuramente nel periodo tra il 1936, data della disciplina fondamentale della Banca d’Italia, e le privatizzazioni dei primi anni ’90, nel quale erano appunto sicuramente di proprietà pubblica: queste, dunque, durante tale periodo, non avevano una natura soggettiva (non erano neanche s.p.a.) in contrasto col carattere di “ente pubblico” della BdI, enunciato dalla legge (e peraltro mai “rinunciato” neppure negli interventi di riforma successivi a Maastricht del 1993 e del 1998);2) il loro apporto al capitale, dunque, era in definitiva imputabile ad un investimento iniziale di risorse pubbliche, “ope legis” del tempo: dobbiamo allora porci alcune domande:
a) hanno tali banche, una volta “privatizzate”, apportato altro capitale attingendo a proprie risorse private?
No.
b) Queste banche hanno in qualche modo “pagato”un compenso per includere tra i propri assets patrimoniali le quote di bankitalia di cui sono entrate in possesso per via di successione (“tra enti”: da istituti bancari di diritto pubblico, non universali tra l’altro, e quindi molto meno soggetti a rischi su operazioni, in “proprio” relative e OTC-derivati, sul “libero” mercato dei capitali)?
Non risulta proprio.
c) Lo Stato, nel devolvere a fondazioni e altri operatori privati il patrimonio privatizzato dei suoi istituti bancari, poteva “trattenere” ab origine queste quote nel patrimonio pubblico, reintestandosele, con una precisa clausola, tra l’altro del tutto coerente con la mantenuta natura di “ente pubblico” di BdI, senza che variasse in alcun modo la vantaggiosità dell’operazione di privatizzazione per tali neo-banche private – che oltretutto divenivano le più importanti VIGILATE della stessa Bankitalia?
Si, poteva farlo certamente: e ci sarebbe mancato che i beneficiati della privatizzazione avessero anche rimostranze da fare.
Trattenere in mano pubblica questa parte del patrimonio (trascurabile, nel conto economico dell’operazione) delle ex-BIN e istituti a proprietà pubblica analoghi, avrebbe risolto un problema di indipendenza ancora più importante di quella “dal” governo, che era ed è AUTONOMAMENTE, e più che sufficientemente, garantita dal trattato di Maastricht; cioè con una disciplina che era stata prontamente recepita con la legge del 1993 e nello stesso Statuto BdI.
Il “trattenimento” avrebbe cioè risolto, anche se solo in parte, il principale problema indicato da Stiglitz, come inconveniente delle banche centrali indipendenti: la potenziale, ed anche effettiva, capture da parte dei “vigilati”, visto, per di più, che alle funzioni di vigilanza si riduceva essenzialmente la sua mission principale.
d) la ormai abrogata legge del 2005 tendeva a rimediare a questa strana “dimenticanza” nell’assetto razionale del sistema; e, poi, “l’€uropa” vietava questo rimedio? Certamente sì per il primo aspetto; certamente no, per il secondo, nonostante la confuse giustificazioni di tesoro-bankitalia su presunte e inesistenti esigenze di indipendenza ulteriore dal governo, poste a base dell’attuale d.l. 133/2013;3) fatte queste premesse, non risulta sul piano giuridico alcuna ragione per dover risarcire le banche in questione di un loro presunto danno: esse non hanno apportato, nella loro neo-identità, privata e del tutto “novativa” delle origini di istituti in mano pubblica, quel capitale – che semmai era attribuibile alle banche “prime”capitalizzatrici nel 1893, che non possono giuridicamente in alcun modo essere definite come “danti causa” delle attuali, date le vicende di successive pubblicizzazioni, (a carico pubblico!), poi intervenute dall’inizio del XX secolo.
Mentre nell’acquisizione dello status privato, quel capitale Bankitalia, non lo hanno neppure fatto oggetto di alcun corrispettivo: allo stesso tempo, comunque, la loro presenza nell’azionariato Bankitalia diveniva inopportuna e contraria a regole essenziali di prevenzione del conflitto di interessi tra vigilante e vigilati.4) ma un “risarcimento” non era dovuto neppure sul piano economico: infatti, non solo il mancato finanziamento della provvista di quel capitale esclude qualsiasi impiego di nuove risorse da parte di questi “privati”, (tanto che l’operazione di “trattenimento” e scorporo di queste quote da parte dello Stato “privatizzatore” non avrebbe potuto incontrare alcuna fondata resistenza legale, specie ove stabilito direttamente dalla legge sulle privatizzazioni), ma i dividendi, profitti, o che dir si voglia, che hanno lautamente incassato su questo capitale, che le stesse banche private si sono “ritrovate” gratuitamente, erano, dal punto di vista economico RISK FREE.
Questo è un punto importante: già Bankitalia tende a porre a riserva e a non riversare al bilancio dello Stato quote di profitti molto più alte di quanto non facciano Banque de France e Bundesbank (che “danno” ai rispettivi Stati da 5,6 a 12 volte di più del nostro Istituto), sottraendo all’erario pubblico, e quindi a tutti noi, somme che potrebbero migliorare i conti del bilancio (ed attenuare la pressione fiscale), ma in più, i profitti distribuiti alle banche private – e non considerabili investitrici, come abbiamo visto-, nel corso degli ultimi due decenni:
a) sono stati ben superiori all’allora vigente limite del 3% sul capitale non rivalutato – e non c’era ragione di farlo, visto che era originariamente pubblico e non avevano pagato nulla per acquisirlo-, stornando così, in loro favore, decine di milioni di euro derivanti dalle attività di mero diritto pubblico di BdI, su cui, per legge e per Statuto, tali banche (private) non potevano avere alcuna ingerenza (diritti di signoraggio, operazioni sui titoli pubblici con plusvalenze e percezione dei relativi interessi, acquisti di oro);
b) tale prassi era economicamente del tutto ingiustificata, dato che, appunto, per le banche la variazione di quel capitale (mai investito) era e permane risk free, e le conseguenze dell’esercizio delle funzioni pubblicistiche, per loro, anche: cioè eventuali minusvalenze sui titoli, per fare un esempio, non si potevano riflettere sul valore di quelle quote di capitale e nè lo possono tutt’ora, dato il criterio in concreto prescelto, nonostante l’avvenuta rivalutazione.
Questo criterio, però, coinvolge inevitabilmente, e in modo volutamente non precisato, le variazioni incrementali di valore delle riserve varie, che includono l’oro e gli altri assets, inclusi utili non distribuiti allo Stato – che ne rimane il proprietario, nonostante quello che possono sostenere i vertici dell’Istituto;
c) tale prassi ingiustificata, – ribadiamo, gli utili sono il compenso per un investimento che richiede iniziativa e rischio, caratteri del tutto assenti nella partecipazione di tali banche-, viene ora rafforzata garantendo un profitto “fino al 6%” su quote rivalutate che necessariamente includono il rendimento relativo ad una qualche – misteriosamente determinata e selezionata- quota delle riserve create dall’esercizio di pubbliche funzioni, da svolgere vincolativamente nell’esclusivo interesse generale (e non delle banche stesse).
d) Ma questo emerge in base ad una confusa petizione di principio dell’operazione valutativa: si è prima deciso il livello potenziale di profitti distribuibili a questi “non-investitori”, risk-free – 420/450 milioni all’anno, altrimenti attribuibili a riserva o ancor più erogabili al bilancio dello Stato-, e poi in base a tale “livello”, col metodo dividend discount, si è proceduto alla rivalutazione delle quote!
Cioè prima si assicura un livello – immeritato sotto il profilo di iniziativa e rischio- di profitto (livello non tanto discrezionale, ma “arbitrario”, cioè sine titulo, giuridicamente ed economicamente) e poi, incuranti della provenienza di tale flusso, nelle sue interferenze con l’esercizio di funzioni pubbliche in cui le banche non possono ingerirsi, si è stabilito il valore capitalizzato di cui beneficiarle!
e) E ciò, senza contare che la tassazione della relativa plusvalenza non solo è stata prevista ad una aliquota del 12%, anzichè del “medio” 16%, quale introdotto nell’ultima legge di stabilità come tassazione delle rivalutazioni per il resto delle società, ma è stata anche stimata in circa un miliardo di gettito, sull’ipotesi, del tutto labile, che le banche non avessero già operato un’iscrizione a bilancio di queste stesse quote ampliamente rivalutata (scontando anche le riserve in oro, pare!).
Ne conseguirà che la base di partenza su cui calcolare la rivalutazione si innalza e la plusvalenza risulterà in concreto inferiore e con essa il relativo gettito.
E comunque, azionisti che paghino una plusvalenza che sarà sicuramente inferiore al miliardo sbandierato dal governo, si possono rifare abbondantemente dell’onere in circa due anni di incassi dei profitti “in petizione di principio”, stimati in oltre 400 milioni annui (quale che ne sarà poi la distribuzione, a seconda dell’assetto proprietario che verrà dalla cessione o titolo oneroso -naturalmente- delle quote minime a istituti vari, stranieri, per quanto “comunitari”, in larga parte).5) ma fatte queste (per più aspetti) stupefacenti considerazioni, riprendiamo il punto 1): se una legge ha delineato questo capolavoro, una “nuova” legge, in base ad un diverso orientamento politico democratico – necessariamente connesso a un assetto economico nazionale che non debba più farsi carico del credit crunch e delle sofferenze, direttamente conseguenti alla adozione della valuta unica ed alla privazione del cambio flessibile-, potrà mutarlo.
Come?Di metodi, non necessariamente (molto) costosi per l’Erario, ce ne sarebbero molti.
A cominciare dalla separazione dell’Istituto in due; o meglio dalla ragionevole e legittima ri-qualificazione attribuibile all’ente “Bankitalia” in relazione all’attuale e residua serie di funzioni esercitabili da Bankitalia: cioè, scorporando, o meglio cristallizzando, strutturalmente le attuali funzioni di vigilanza da quelle (riacquisibili in futuro) di tesoriere (che ora non ci possono essere più, a causa dell’art.123 TFUE e che andrebbero perciò ripristinate e non necessariamente nello stesso ente) e dando a queste ultime una nuova e ragionevole configurazione soggettiva, appunto, in forma di Banco italiano monetario di tesoreria nazionale.
Cioè un “nuovo” e costituzionalmente orientato Istituto, capace di stampare moneta su stimolo delle autorità di indirizzo politico-monetario sovrano e, in tale quadro (tra l’altro), quindi, di fornire, eventualmente, all’autorità di mera vigilanza le risorse per ricomprare da vigilati ed estranei non nazionali le quote.
E tali quote, varrebbero oltretutto molto meno, una volta che, com’è del tutto naturale in base al regime della permanente e prioritaria proprietà Statale-ordinamentale delle stesse, a tale nuovo istituto di tesoreria, in base alle nuove competenze legali, fossero (ri)attribuite le preesistenti riserve nate dalle funzioni che Bankitalia non è più, dichiaratamente, interessata a svolgere (titoli di Stato, accumuli precedenti, incluso l’oro e ogni profitto di signoraggio).Addendum– C’è anche un modo anche per attenuare il malcontento di eventuali (pseudo)investitori bancari, acquirenti successivi delle quote o meno, che siano: le riserve attuali sarebbero conferite al nuovo organismo competente, e quindi gestore in nome e per conto dello Stato-ordinamento democratico (che è sempre rimasto proprietario) per tutta la parte eccedente l’attuale valutazione patrimoniale, (cioè circa 130 miliardi meno i 7,5 attuali) e il vecchio istituto, nelle sue funzioni di vigilanza, potrebbe sempre distribuire gli utili che rivenissero da eventuali entrate derivanti dalle funzioni esercitate (es; diritti per autorizzazioni e sanzioni incassate nell’esercizio della vigilanza, gestione finanziaria di titoli pro-quota conservati in portafoglio).
Ma proprio se ci tenesse a rimanere in conflitto di interesse permanente coi vigilati e, naturalmente, se questi proventi, indubbiamente pubblici, fossero giustificatamente distribuibili e non previsti come finanziamento delle funzioni di istituto.Per altro verso, l’attribuzione al nuovo istituto della quota delle riserve legittimamente prevalente, in base al nuovo ordine legale necessitato delle competenze, lo renderebbe separato ex novo, come sarebbe doveroso per prevenire la capture indicata da Stiglitz (e non solo), da ogni interferenza privata-proprietaria, che nulla ha a che vedere coi compiti tecnico-ausiliari relativi all’esercizio sovrano della funzione monetaria.
Ed è solo una prima e abbozzabile idea. Tante altre “utili” sono formulabili.
Compresa quella di ricreare un polo bancario nazionalizzato – che potrebbe anche conservare o acquistare, per altra via, quelle stesse quote bankitalia-, e che operi in modo strumentale, anzi “funzionale”, alle politiche economico-industriali di un governo-parlamento che sia finalmente capace di rispettare il parametro della utilità sociale e della programmazione, in favore della piena occupazione, quale previsto dall’art.41, in relazione agli artt.1, 4 e 47 Cost. Correttamente intesi, naturalmente.
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