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Una precisazione sul caso Gentiloni di Paolo Becchi

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Da un punto di vista politico mi sono già espresso con Giuseppe Palma qualche giorno fa su “Libero”. Ma l’amico, e ora deputato al parlamento europeo, Antonio Rinaldi mi sollecita ad una precisazione di natura giuridica. Eccola.

Il governo in attesa di fiducia non può attuare il proprio programma perché appunto non discusso e votato, ma non si danno parametri di giudizio precisi per distinguere quali atti rientrino nell’amministrazione ordinaria e quali no e dunque per desumere come conseguenza la loro invalidità.

In sintesi, può dirsi che un Governo in attesa di fiducia deve limitare la propria attività alla “ordinaria amministrazione” rinunciando cioè alle iniziative di rilievo politico, condizione che, per alcuni aspetti, lo assimila al governo dimissionario. Si è sostenuta addirittura una analogia tra la posizione istituzionale del Governo dimissionario o sfiduciato e quella del Governo che abbia giurato, ma che non abbia ancora esposto il proprio programma al sindacato parlamentare, ma pare una conclusione non a rime obbligate e un po’ paradossale. Piuttosto il governo dopo il giuramento, a norma dell’art. 94, 3° comma, attraversa una breve fase di interregno che non può oltrepassare la decina di giorni.

In questi dieci giorni la logica del governo parlamentare, presa sul serio, e il nostro governo è di questo tipo, imporrebbe il self restraint. Ma non c’è niente che vieti quello che è accaduto. Le poche disposizioni costituzionali dunque lo consentono.

Alcuni addirittura sostengono che il giuramento è atto evocatore di un superiore ethos pubblico, la fiducia è atto di raccordo tra costituzione e politica. Così però si aumentano i poteri del governo che ha giurato e questa teoria mi sembra priva di fondamento positivo.


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