Attualità
UNA LEZIONE GRATUITA ALLA CLASSE DIRIGENTE ITALIANA: STATO DI DIRITTO E DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE (di Giuseppe PALMA)
Il contenuto del presente articolo che propongo quest’oggi su Scenarieconomici.it è tratto dal mio libro intitolato “IL MALE ASSOLUTO. Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice. L’incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell’UE. Aspetti di criticità dell’Euro” – Editrice GDS (prima edizione ottobre 2014; seconda edizione febbraio 2015).
Ho avvertito l’esigenza di riproporre quanto da me scritto nel I° capitolo del saggio di cui sopra perché, già da qualche decennio, dilaga in Italia una spaventosa ignoranza storico-giuridica che ha prodotto una classe dirigente che non sa niente e non capisce assolutamente nulla dell’importanza di determinati principi dello Stato di Diritto, i quali – checché ne dicano i nuovi rampolli della politica e dell’economia – non possono essere mai, in nessun caso e per nessun motivo, soggetti ad alcun sacrificio! Tale ignoranza (accompagnata da una buona dose di mala fede) spinge addirittura alcuni giornalisti (ho le prove) a scrivere che i diritti costituzionali sono utili purché compatibili con l’economia. Un obbrobrio che solo le zucche vuote dell’informazione di regime potevano concepire.
Il potentissimo establishment sovranazionale (quindi Commissione europea, Consiglio dell’UE, Parlamento europeo, BCE, Fondo Monetario Internazionale, multinazionali, banche private etc…), ben appoggiato all’interno di ciascun Paese membro dell’Unione (governi, maggioranze parlamentari e mezzi di informazione vergognosi), sta portando a compimento il vero progetto europeo che nessuno vi dice: svuotare le Costituzioni nazionali e rendere inefficaci i principi cardine dello Stato di Diritto al fine di sottomettere definitivamente la democrazia e i diritti all’economia e al mercato! Con quello che ne consegue… il tutto nell’interesse “supremo” di garantire e tutelare il capitale internazionale.
Ciò premesso, invito gli illustri esponenti della classe dirigente (politica e non) del mio Paese a studiare un po’ la storia del diritto moderno.
Qui a disposizione, seppur in breve e negli aspetti fondamentali, una mia lectio magistralis gratuita sui principi cardine dello Stato di Diritto e della nostra Democrazia Costituzionale.
Buona lettura:
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“[…] Dal punto di vista dei principi fondanti lo Stato di Diritto, appare evidente come – trascorsi poco più di duecento anni dall’esperienza rivoluzionaria francese – quei pilastri di civiltà giuridica costati milioni di vite umane sono già da parecchi anni sacrificati sull’altare del falso cambiamento e di una modernità Restauratrice che mira, neppure tanto di nascosto, ad instaurare una nuova forma di Ancien Régime globale che sottometta nuovamente centinaia di milioni di persone.
E’ ovvio che nel corso di due secoli sono mutate sia le vesti che le pelli, così come si sono raffinati ed adeguati gli strumenti, ma il fine è sempre lo stesso: creare una potentissima Aristocrazia europea sostanzialmente immune dai processi democratici, sacrificando oltre misura quei sacrosanti principi che, in termini di vite umane, sono costati un prezzo altissimo!
La Rivoluzione francese partorì la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 e la Costituzione del 1791; le guerre napoleoniche posero la miccia nei cuori dei popoli europei che scoppiò nei moti del 1820-21, in quelli del 1830-31 e successivamente nelle ribellioni del 1848-49; la Grande Guerra ebbe un’incidenza notevole per il consolidamento della sovranità nazionale soprattutto in quegli Stati (tra cui l’Italia) che avevano sofferto per decenni la dominazione straniera; ed infine dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale sorsero le basi per la consacrazione e l’effettività dei diritti inalienabili della persona e dei principi di libertà, democrazia e uguaglianza sostanziale per cui ciascun popolo divenne capace e maturo di darsi una Carta fondamentale dello Stato che fosse il faro dell’intera legislazione.
Il tutto, non esagero, al costo di centinaia di milioni di morti!
Il nostro Paese, che già dalla fine del XVIII Secolo fu scosso dalle prime rivendicazioni di matrice indipendentista, conobbe dapprima le conquiste dello Statuto Albertino (1848) e della Costituzione Romana (1849), per poi giungere – a seguito di ben due guerre mondiali – alla condivisione democratica della Costituzione repubblicana del 1948.
Le lotte per la libertà e la democrazia hanno dunque avuto un percorso sanguinoso di circa duecento anni, un ampio periodo attraverso il quale ciascun individuo è gradualmente divenuto soggetto libero in uno Stato idoneo a garantire – a lui e all’intera comunità di cui è parte attiva – non solo l’uguaglianza formale e sostanziale, ma soprattutto quei diritti irrinunciabili che lo rendono libero dal bisogno: uno su tutti il diritto al lavoro!
Se la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 trasformava il suddito in cittadino riconoscendogli alcuni diritti che per secoli erano stati fortemente circoscritti al volere dei re, la Costituzione francese del 1791 – oltre ad operare una netta separazione tra i poteri dello Stato (già di per sé presente nella Dichiarazione dell’89’) – riconosceva al popolo il diritto di scegliere i propri rappresentanti, includendo la figura e le funzioni del sovrano all’interno di una cornice istituzionale dettagliatamente delineata dalla Costituzione medesima. Il dispotismo del re, e quindi l’esercizio del suo potere assoluto, cedevano l’essenza stessa dell’imperio alla volontà della Nazione, la quale scaturiva non più dall’inopinabile volontà del sovrano bensì da un’assemblea elettiva espressione della scelta di ciascun singolo cittadino che ne avesse diritto, e tutti – quindi anche il re – erano parimenti soggetti ad una nuova creatura, la legge, espressione – appunto – della volontà generale.
Una delle conquiste di maggiore rilievo fu proprio quella della separazione tra i poteri dello Stato: la funzione legislativa (cioè il potere di fare le leggi) veniva strappata alla corona ed attribuita ad un’assemblea eletta dai cittadini (seppur con criteri di censo e attraverso un sistema elettorale a doppio livello), la funzione esecutiva restava nelle mani del re (che la esercitava attraverso ministri da lui nominati) che comunque si assoggettava alla Costituzione e alla legge, ed infine l’esercizio della funzione giudiziaria – che si trasformava in pubblica e gratuita – veniva attribuita ad una magistratura eletta dal popolo (sempre con criteri di censo).
Tutto questo dal 1789 al 1791 a seguito di una prima Rivoluzione a carattere borghese.
La Costituzione del 1791 cessò sostanzialmente di produrre i suoi effetti a seguito della caduta della monarchia e della proclamazione della repubblica (il tutto dal 10 agosto al 21 settembre 1792), alla quale seguirono le decapitazioni del re e della regina (rispettivamente il 21 gennaio e il 16 ottobre 1793) e lo sterminio tra fazioni rivoluzionarie contrapposte (una lotta intestina iniziata tra costituzionali e girondini, proseguita tra girondini e giacobini e conclusasi tra le diverse anime giacobine).
A seguito di un breve ma intenso periodo di terribile dittatura giacobina (17 settembre 1793 – 28 luglio 1794), durante il quale vennero gradualmente sospese tutte le garanzie non solo costituzionali ma anche della Dichiarazione dell’89’, la Francia conobbe l’esperienza napoleonica (novembre 1799 – giugno 1815, con l’intervallo di circa un anno a seguito della prima abdicazione di Napoleone), il ritorno dei Borboni (maggio 1814 – marzo 1815; luglio 1815 – luglio 1830), la monarchia costituzionale del ramo cadetto degli Orléans (luglio 1830 – febbraio 1848) e il Secondo Impero di Luigi Napoleone III (fino alla sconfitta francese di Sedan del 1870), periodi durante i quali l’Europa mutò radicalmente il suo destino, tant’è che nel XIX Secolo una parte dei popoli del Vecchio Continente furono beneficiari del riconoscimento formale di una serie di diritti sanciti all’interno di c.d. Costituzioni ottriate (concesse dai re) che garantivano – quanto meno da un mero punto di vista enunciativo – l’ammissione nella sfera pubblica e privata dei singoli di alcuni principi frutto dell’esperienza rivoluzionaria francese. Ma la strada da percorrere era ancora molto lunga e sanguinosa!
In Italia (si fa per dire, visto che l’annessione della maggior parte degli Stati italiani al regno di Sardegna avvenne solo nel 1861) la prima Carta fondamentale dello Stato fu quella concessa da re Carlo Alberto di Savoia ai propri sudditi nel 1848. Questa Carta, chiamata Statuto Albertino ed estesa a tutto il Regno d’Italia a partire dal 1861 e fino al 1947 (nonostante le molteplici modifiche intervenute soprattutto in epoca fascista), sanciva formalmente il riconoscimento di alcuni principi fondamentali dello Stato di Diritto quali la libertà personale (garantita e non inviolabile), l’inviolabilità del domicilio, la libertà di pensiero e di stampa, il diritto del popolo ad essere rappresentato all’interno di una Camera eletta direttamente dai cittadini (seppur con criteri di censo), oltre ad una serie di garanzie e diritti che fino a quel momento il popolo mai aveva visti riconosciuti in una Carta fondamentale dello Stato. Si trattava, tuttavia, di una Carta “gentilmente concessa” dal sovrano in cui i diritti in essa contenuti erano per lo più meramente garantiti e non enunciati, ad esempio, quali inviolabili.
Fu comunque un primo ed importantissimo passo.
Esempio di significativa e avanzata civiltà costituzionale è dato invece dalla Costituzione della Repubblica Romana del 1849, una Carta fondamentale dello Stato elaborata da un’assemblea elettiva durante il breve periodo della Repubblica Romana di Mazzini; una Costituzione mai entrata in vigore (le truppe francesi di Napoleone III entrarono a Roma poco dopo la sua approvazione) ma che è la madre giuridica e morale della nostra Costituzione repubblicana del 1948. Nella Costituzione della Repubblica Romana, approvata sotto il cannoneggiamento francese, si parla addirittura di sovranità quale diritto eterno che risiede nel popolo, di inviolabilità delle persone, di sacralità del domicilio, di laicità dello Stato, del principio che ogni potere promana dal popolo, di libertà di insegnamento e di manifestazione del pensiero, di inviolabilità della corrispondenza, di inviolabilità dei rappresentanti del popolo per le opinioni espresse in un’assemblea eletta da tutti i cittadini che avessero compiuto i 21 anni di età (e senza alcun criterio di censo), e alla quale veniva attribuita – sulla base delle conquiste ottenute con il sangue a partire dalla Rivoluzione francese in avanti – la funzione legislativa. A differenza dello Statuto Albertino, la Costituzione della Repubblica Romana non è una Carta ottriata, bensì è il frutto esclusivo dell’esercizio della sovranità popolare da parte di un’Assemblea Costituente democraticamente eletta. Questa, inoltre, non si limita a “garantire” semplicemente alcuni diritti, ma arriva a consacrarli addirittura come inviolabili.
Tutti principi che costituiranno il “fuoco sotto la cenere” di quanto avverrà un secolo più tardi al costo di ulteriori milioni di morti! Questa non è retorica, è la base storico-giuridica necessaria e indispensabile per poter comprendere l’attentato che l’UE – con la complicità dei Parlamenti e dei Governi degli Stati membri – ha posto in essere negli ultimi decenni attraverso l’adozione di Trattati che, nella sostanza, rendono inefficaci le conquiste democratiche ottenute con un sacrificio altissimo soprattutto in termini di vite umane.
Ed eccoci quindi giunti alla Costituzione italiana vigente, quella concepita ed elaborata dall’Assemblea Costituente (un’assemblea eletta per la prima volta a suffragio universale e diretto e con metodo proporzionale) dal giugno 1946 al dicembre 1947, approvata il 22 dicembre 1947, promulgata dal capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Svolgendo una brevissima premessa di carattere storico, la nostra Costituzione è frutto non solo della lotta al nazi-fascismo (argomentazione fin troppo riduttiva), ma è anche il risultato di ben due secoli di lotte e sofferenze, è il fiore sorto dal profondo di un terreno coltivato di morti e sangue, il riflesso degli ideali e delle lotte che vanno dai primi moti rivoluzionari del 1820-21 alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è il prodotto del sangue sgorgato dal petto di Goffredo Mameli e della sofferenza patita da Giuseppe Mazzini, è la proiezione dei versi del Marzo 1821 di Alessandro Manzoni e delle parole de La Leggenda del Piave di Giovanni Ermete Gaeta (E. A. Mario), è l’eredità del sangue versato durante la Grande Guerra dai Ragazzi del 99’ e delle preghiere di tutte le madri che durante l’occupazione tedesca affidavano le anime dei propri figli a Dio … la nostra Costituzione nasce quindi da un urlo antico, forse ancor più antico di quanto ho premesso, tant’è che sono convinto che bisogna ricercare le nostre radici comuni di resistenza all’oppressione addirittura nel momento in cui Roma cade sotto le spade dei barbari!
Un autentico grido di dolore che un intero popolo vede terminare con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948.
Questa, e non altro, è la nostra Costituzione!
Non è affatto campanilismo definirla “la più bella del mondo”, lo è per davvero! Basta leggere il primo comma dell’art. 1: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Che meraviglia! La Repubblica, quindi lo Stato, si fonda unicamente su un diritto che rende l’uomo non solo parte attiva e integrante di una medesima comunità, ma addirittura lo rende libero dal bisogno! La nostra Repubblica, quindi, non si fonda che su di un principio: il lavoro; qualsiasi altra norma – sia essa frutto della legislazione nazionale o della produzione giuridica sovranazionale – confliggente con questo principio fondamentale, è del tutto contraria all’essenza stessa della Repubblica! In pratica non esiste la Repubblica italiana se non esiste il lavoro; non esiste lo Stato italiano se esso non può fondarsi e quindi non può perseguire l’obiettivo irrinunciabile del lavoro! Ma i Padri Costituenti, indomiti, ritennero di dover addirittura tipizzare il diritto al lavoro scrivendo un’altra disposizione, cioè quella dell’art. 4 (ponendola, non a caso, subito dopo aver sancito i principi di uguaglianza formale e sostanziale): “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Non soddisfatti, decisero di scrivere anche un secondo comma: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Quando rileggo queste parole non posso trattenere una certa emozione accompagnata da parecchia indignazione.
Ma torniamo all’art. 1, il cui secondo comma è altrettanto illuminante: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Non esiste pertanto altra sovranità se non quella che promana dal popolo, seppur il suo esercizio sia ovviamente limitato alla cornice costituzionale! Ciò detto, non esiste la Repubblica italiana – e quindi non esiste lo Stato italiano – se l’esercizio della sovranità non promana direttamente dal popolo: quindi solo il popolo è sovrano e solo i suoi rappresentanti, democraticamente eletti, sono legittimati ad esercitare la sovranità popolare. Punto! La Repubblica non conosce altro tipo di sovranità o di esercizio della stessa. E’ così e basta, senza se e senza ma! Di enorme importanza, oltre al principio di uguaglianza formale (già presente nello Statuto Albertino ed ereditato dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789), è anche il principio di uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell’art. 3: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
E’ una disposizione del tutto innovativa rispetto alle Costituzioni del passato, infatti introduce il c.d. “principio di Ragionevolezza”, il quale si estrinseca nell’obbligo per la Repubblica di non trattare tutti allo stesso modo (altrimenti commetterebbe ripetuti atti di ingiustizia), ma nel dover porre in essere trattamenti uguali per situazioni uguali e trattamenti diversi per situazioni differenti.
Parimenti importanti e fondamentali sono i principi di libertà religiosa (artt. 7, 8 e 19), di libertà personale (art. 13), di domicilio (art. 14) e di corrispondenza (art. 15) – queste ultime tre definite addirittura come inviolabili e non meramente “garantite” -, quindi di libertà di circolazione e soggiorno (art. 16), di riunione (art. 17), di associazione (art. 18), di pensiero e di stampa (art. 21), di riconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale e di inviolabilità del diritto di difesa (art. 24), di libertà di insegnamento (art. 33) etc… tutti pilastri dello Stato di Diritto che, apparentemente consolidatisi, sono continuamente sotto attacco!
Significativi sono anche i principi della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (artt. 35 e seguenti), della libertà di iniziativa economica privata (art. 41) e del riconoscimento della proprietà privata non più ritenuta inviolabile (come lo era stata per lo Stato liberale) ma generalmente garantita (art. 42).
Si passa successivamente ai diritti politici, quindi al suffragio universale e diretto (per cui il voto è personale, eguale, libero e segreto – art. 48), al diritto di associarsi liberamente in partiti (art. 49), al diritto di ciascun cittadino di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51) e al riconoscimento dell’innovativo principio di progressività tributaria (art. 53) che sostituisce l’iniquo sistema di proporzionalità.
Nelle successive disposizioni (che aprono la Parte II) la Costituzione sancisce anzitutto il diritto di ciascun cittadino (senza alcun limite se non quello dell’età) di eleggere direttamente sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica (artt. 56, 57 e 58), per poi occuparsi di disegnare la struttura istituzionale dello Stato e di tipizzare i meccanismi democratici di adozione delle leggi (art. 70 e seguenti), prevedendo che la funzione legislativa (ossia il potere di fare le leggi) spetti unicamente al Parlamento che è espressione democratica della sovranità popolare (con le sole due eccezioni del decreto legge e del decreto legislativo, di competenza dell’esecutivo). Il tutto in un sistema di bicameralismo paritario nel quale un progetto (o un disegno) di legge diventa legge solo se approvato sia dalla Camera che dal Senato nel medesimo testo (“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” – art. 70), e successivamente promulgato dal Presidente della Repubblica, il quale a sua volta può chiedere alle Camere una nuova deliberazione (art. 74).
Per evitare eventuali soprusi o sovraricazioni da parte del Governo nei confronti del Parlamento (è bene ricordare che l’Italia ereditava quasi ventuno anni di dittatura fascista e usciva da una guerra sanguinosissima), la Costituente ridimensiona la figura del capo del Governo in Presidente del Consiglio dei Ministri, che diviene pertanto primus inter pares (primo tra i suoi pari) e non premier (primo ministro)! Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio dei Ministri che, per esercitare a pieno le sue funzioni, deve necessariamente godere della fiducia di entrambe le Camere (“Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere” – art. 94).
Viene quindi delineata la figura del capo dello Stato individuata in un Presidente della Repubblica (non eletto direttamente dal popolo bensì dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali) quale organo super partes e di garanzia, estraneo – si fa per dire visti i risvolti pratici degli ultimi vent’anni – alle dinamiche politiche e ai processi decisionali.
Infine la magistratura, inquadrata non come potere bensì come Ordine dello Stato autonomo e indipendente da qualsiasi altro potere (art. 104), alla quale è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono garantite da un apposito organo di autogoverno (il CSM) composto secondo criteri di equilibrio.
Importantissimo è il ruolo che i Padri Costituenti attribuiscono alla Corte Costituzionale (altrimenti detta Consulta), un organo imparziale (quanto meno in teoria) che svolge soprattutto la funzione di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti – aventi forza di legge – dello Stato e delle Regioni (art. 134 e seguenti).
A differenza dello Statuto Albertino, che era una Carta flessibile (le disposizioni in esso contenute erano modificabili da una semplice legge ordinaria), la Costituzione repubblicana diventa una Carta rigida e quindi modificabile – fatta eccezione per i Principi Fondamentali, per la Parte I (questa è tuttavia soggetta ad eventuale revisione in melius,) e per la forma repubblicana (intesa nel suo significato più ampio) – solo attraverso un procedimento di revisione costituzionale c.d. rafforzato e dettagliatamente definito dall’art. 138 Cost […]”.
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Questo è, seppur in parte, quanto scrissi nel I° capitolo del mio libro “Il Male Assoluto”.
Chiedo scusa per aver sacrificato alcuni aspetti tecnici, o di non averli approfonditi sufficientemente, ma i limiti editoriali mi impongono – giustamente – la sintesi.
Mi auguro che qualche nostro parlamentare e rappresentante di Governo, o ancor meglio qualche direttore di giornale, possa aver tratto i necessari insegnamenti.
Giuseppe PALMA
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