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Ruolo e competenze del General Contractor

Il contraente generale rappresenta una figura professionale relativamente nuova nello scenario degli affari relativi all’esecuzione dei lavori, specialmente riferita agli interventi in campo edilizio

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Il contraente (o appaltatore) generale rappresenta una figura professionale relativamente nuova nello scenario degli affari relativi all’esecuzione dei lavori, specialmente riferita agli interventi in campo edilizio.
Il professionista che assume questo compito si colloca oggi, molto spesso, in una posizione di primo referente anche nel caso di attività commissionate da una comunità condominiale.

Peculiarità della figura del contraente generale

Il termine ‘general contractor‘ indica una persona fisica o un’impresa che, nello svolgimento dei processi di costruzione o ristrutturazione, assume un ruolo esecutivo in luogo del committente.
La struttura dell’accordo che intercorre tra le parti è quella di una vera e propria forma contrattuale: mutuata dall’ambito pubblico, trova la sua disciplina normativa nell’art. 194 del D.Lgs. 50/2016, altrimenti conosciuto come “Codice dei contratti pubblici”.
Attualmente, anche nel settore privato si ricorre, con sempre maggiore frequenza, alla figura dell’appaltatore generale, riconoscendone i motivi di opportunità.
Sarà, infatti, il professionista investito di questo compito a coordinare ogni attività relativa ai lavori da eseguire, dall’assegnazione delle commesse, alla previsione dei costi, all’erogazione dei compensi e alla materiale direzione delle operazioni di realizzazione delle opere.
Nell’ambito della sua attività professionale, Percaya – General Contractor svolge la funzione di appaltatore generale per gli affari condominiali, assumendo il ruolo di responsabilità materiale e relazionale nei rapporti, anche burocratici, con tutte le altre figure che intervengono nel processo di costruzione.
Lo studio professionale opera a Milano e Torino, affiancando una collaudata esperienza in campo gestionale ad approfondite conoscenze nell’applicazione delle normative in materia di condominio degli edifici, svolgendo la propria attività nell’interesse e nella tutela dei suoi assistiti, garantendo loro una puntuale rendicontazione e rappresentandoli nei rapporti con i terzi e le istituzioni.

Perché affidarsi a un appaltatore generale

L’affidamento a un main contractor ha, come scopo primario, l’ottimizzazione dei costi e dei tempi richiesti dalla singola attività, ma implica anche una diversificazione di responsabilità da parte del committente.
La competenza multidisciplinare offerta da un professionista del settore gestionale, infatti, si rivela utile in primo luogo nella fase di coordinazione dei lavori, perché permette di individuare e prevenire eventuali criticità (materiali, economiche e burocratiche), che possono rallentare l’esecuzione delle opere commissionate.
In seconda battuta, il contratto stipulato con l’appaltatore generale si estende alla gestione e all’organizzazione delle attività e dei servizi forniti dai sub-appaltatori, comprendendo anche gli accordi che riguardano il budget e includendo le condizioni – generali e specifiche – del progetto.
Non è raro, inoltre, che la struttura organizzativa del ‘general contractor‘ includa un ramo aziendale specificamente dedicato alla ricezione di finanziamenti pubblici e alla gestione dei rapporti con i professionisti che rilasciano il cd. ‘sconto in fattura’, oppure nelle modalità di pagamento che prevedono la cessione del credito e nei rapporti con il Fisco.

La problematica sulla detraibilità degli “studi di fattibilità”

In tema di assegnazione dell’incarico al contraente generale, l’Agenzia delle Entrate ha di recente affrontato la questione relativa alla detraibilità degli “studi di fattibilità” riferibili alle attività svolte dal professionista.
Con l’interpello 480 del 15 luglio 2021, l’Agenzia stabilisce che l’attività professionale svolta dall’appaltatore generale è detraibile in relazione alle spese sostenute per le prestazioni inerenti a specifiche attività preventive, ovvero:

  • la valutazione di massima sullo stato dell’edificio;
  • la rilevazione di eventuali inefficienze energetiche;
  • l’individuazione degli interventi necessari al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.

La disposizione dell’Agenzia delle Entrate trova fondamento nella natura di “mandato senza rappresentanza” riconosciuta al rapporto che intercorre tra il committente originario e il ‘general contractor’: da questa caratteristica formale deriva, quindi, la detraibilità delle spese relative alle attività preventive, in quanto connesse allo svolgimento dei lavori e richieste dal tipo di operazioni da eseguire.


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