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Economia

Abissi, pugno di ferro dello Stato: ecco la nuova legge sulla sicurezza subacquea. Per chi sgarra, fino a 2 anni di carcere.

l DDL A.S. 1462 rivoluziona la sicurezza subacquea. Nasce l’Agenzia ASAS, con nuove regole per operatori e imprese e sanzioni fino a 2 anni di reclusione. Scopri i dettagli.

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Il disegno di legge A.S. 1462, presentato nel giugno 2025 durante la XIX legislatura, introduce un quadro normativo organico e complesso per regolamentare la sicurezza di tutte le attività civili che si svolgono nella “dimensione subacquea”. La legge mira a colmare un vuoto legislativo, istituendo nuove autorità, procedure e sanzioni per governare un settore di crescente importanza strategica, economica e tecnologica.

La normativa si applica a ogni attività svolta, anche parzialmente, a una profondità pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale (acque interne, mare territoriale, piattaforma continentale e zona economica esclusiva). Sono escluse le attività militari, di polizia, di pubblica sicurezza, della pesca e quelle puramente turistico-ricreative, che restano disciplinate dalle rispettive normative di settore.

Si tratta di attività estremamente importanti, da un lato per la sicurezza degli operatori, la cui attività è estremamente pericolosa, in generale, ma anche per i risvolti per la sicurezza nazionale collegati. Pensiamo, ad esempio, ai cavi dati sottomarini, ai metanodotti e a tutto ciò che si trova nelle nostre acque a profondità superiroe ai 40 metri. Senza dimenticare il patrimonio storico artistico legato a natanti affondati nei secoli.

Punto Nevralgico: L’Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee (ASAS)

Il cuore della riforma è l’istituzione dell‘Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee (ASAS), un nuovo ente di diritto pubblico con sede a Roma, dotato di ampia autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria. L’Agenzia opererà sotto l’alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri (o dell’Autorità politica delegata per le politiche del mare) e diventerà il fulcro tecnico-operativo per la gestione della dimensione subacquea.

La sua struttura prevede un Direttore Generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro della Difesa, con un incarico di quattro anni, rinnovabile una volta. L’organico a regime sarà di 39 unità, tra dirigenti e personale non dirigenziale.

Palombari

Le funzioni attribuite all’ASAS sono vaste e strategiche:

  • Coordinamento e Controllo: Supervisiona tutte le attività subacquee civili.
  • Autorizzazioni: Autorizza la navigazione in immersione di sommergibili civili stranieri nelle acque territoriali e gestisce le comunicazioni per tutte le attività subacquee.
  • Gestione dei Rischi: Definisce misure per prevenire pericoli gravi e imminenti, gestisce le interferenze tra diverse attività subacquee o di superficie e promuove studi sui rischi legati a relitti o infrastrutture sommerse.
  • Regolamentazione Tecnica: Stabilisce gli standard di sicurezza per i mezzi subacquei non militari (es. installazione di transponder) e i requisiti per il comando e la conduzione di tali mezzi.
  • Soccorso e Sviluppo: Promuove la capacità nazionale di soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati e lo sviluppo di tecnologie e competenze nel settore.
  • Gestione Professionisti: Regola il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute all’estero e concorre alla disciplina del libretto personale informatico degli operatori.

Nuove Regole per Attività, Professionisti e Imprese

Il disegno di legge introduce obblighi stringenti per chiunque intenda operare sotto la superficie del mare.

  1. Obbligo di Comunicazione e Autorizzazione (Art. 10): Chiunque intenda svolgere un’attività nella dimensione subacquea (sotto i 40 metri) deve inviare una comunicazione all’ASAS con un preavviso minimo di quindici giorni. L’Agenzia, valutato il rischio di interferenza con altre attività (civili o militari), può imporre misure di mitigazione, come la definizione di zone di sicurezza o la modifica dei tempi e luoghi dell’operazione. La violazione di questi obblighi è severamente punita: salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la reclusione fino a due anni.
  2. Qualifiche Professionali (Capo IV): La legge rivoluziona la regolamentazione dei lavoratori del settore. Viene istituito il “Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali”, che sostituisce il vecchio registro dei sommozzatori. L’iscrizione diventa obbligatoria per esercitare la professione. I requisiti per l’iscrizione sono precisi: maggiore età, titolo di studio, attestato di qualificazione professionale ottenuto tramite corsi autorizzati dalle Regioni, o in alternativa il brevetto militare, e un certificato di buona salute rilasciato da un medico subacqueo.
  3. Il Libretto Personale Informatico (Art. 24): Ogni operatore iscritto al registro sarà dotato di un libretto digitale, in italiano e inglese, che annoterà qualifiche, idoneità medica, immersioni effettuate, periodi in camera iperbarica ed eventuali infortuni. Questo strumento, vidimato annualmente, diventa essenziale per la tracciabilità e la sicurezza del lavoratore.
  4. Sicurezza dei Mezzi e delle Infrastrutture: L’ASAS definirà standard minimi di sicurezza per tutti i mezzi subacquei non militari, inclusi sistemi di localizzazione e di estrazione di emergenza. Viene inoltre introdotta una speciale qualificazione professionale per chi comanda mezzi subacquei con persone a bordo o controlla mezzi a pilotaggio remoto.

Aspetti Finanziari e Sanzioni

L’attuazione della legge comporta un notevole impegno finanziario. Per l’istituzione e l’operatività dell’Agenzia (articoli da 4 a 8 e 10), è autorizzata una spesa di 8.671.449 euro per il 2026, 6.531.449 euro per il 2027 e 6.458.508 euro annui a regime dal 2028. Tali fondi saranno reperiti tramite una riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. La spesa include i costi per la sede, il personale, il funzionamento e l’implementazione di una complessa piattaforma informatica per la gestione delle comunicazioni, dei registri e dei libretti personali.

Il Capo V del disegno di legge stabilisce un apparato sanzionatorio. Oltre alla citata sanzione penale, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori e i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi relativi all’iscrizione al registro e al possesso del libretto informatico (da 50 a 2.500 euro). Anche le imprese che violano le regole tecniche sono soggette a sanzioni (da 500 a 1.500 euro).

In conclusione, il DDL A.S. 1462 rappresenta una svolta epocale per il settore subacqueo italiano, introducendo un modello di governance centralizzato e rigoroso, finalizzato a garantire la massima sicurezza in un dominio strategico e a tutelare la vita umana e gli interessi nazionali sotto la superficie del mare.


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