Attualità
Le sentenze si devono rispettare, ma si possono criticare: lo dice la Corte europea dei diritti dell’uomo
Con tutto il male che potete pensare di Salvini o con tutto il bene che possiate volergli, il suo rinvio a giudizio per il “sequestro” dei migranti non può lasciarvi indifferenti. Semmai, a bocca aperta e senza parole: un Ministro dell’Interno della Repubblica mandato a processo per aver fatto il Ministro (cioè difeso i confini nazionali) non si era mai visto. E speriamo non si vedrà mai più. Ma non è di questo che intendiamo discutere. Non vogliamo cioè occuparci delle critiche al verdetto di rinvio a giudizio, quanto piuttosto del diritto di farle, quelle critiche. E anche della “misura” in cui ciò è consentito. Soprattutto in un Paese, come il nostro, dove il mantra secondo cui “le sentenze si rispettano, non si commentano” è una specie di dogma.
Ebbene, in proposito c’è una buona notizia. E una buona notizia in materia di libera manifestazione del pensiero è cosa davvero rara in tempi un cui l’articolo 21 della Suprema Carta vale meno di un Dpcm qualsiasi. Una news siffatta è un po’ come quella del famoso uomo che morde il cane. Quindi bisogna assolutamente darne conto. Di cosa stiamo parlando? Di una sentenza del 9 marzo della Corte europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, resa sui ricorsi nr. 36.537/15 e 36.539/15. La vicenda nasce dalla decisione di un Comune spagnolo di negare il diritto di estrazione mineraria a una società specializzata nel ramo.
Quest’ultima impugna il diniego e vince la causa sia in primo grado sia in appello, davanti alla High Court di Aragona, basandosi su una perizia espletata dai consulenti di nomina giudiziaria. L’esito infausto per gli ambientalisti viene però pesantemente criticato da due membri di una organizzazione non governativa iberica attraverso una lettera aperta alla stampa. La procura, allora, apre un procedimento (per ingiurie contro i magistrati) conclusosi con la condanna degli attivisti a una sanzione pecuniaria di 5.400,00 euro cadauno. La Corte Costituzionale conferma la sentenza, ma gli irriducibili paladini dell’ambiente non se ne danno per intesi e portano il caso davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo.
Un inciso fondamentale: nel processo non era in gioco solo il diritto a palesare liberamente, e pubblicamente, le proprie opinioni, ma anche quello a criticare la magistratura. Perché la lettera aperta degli esponenti del movimento ambientalista non aveva lesinato pesanti stoccate al contenuto della pronuncia, ma neanche ai suoi estensori. Ergo, in ballo c’era qualcosa di più del pur rilevantissimo tema della libertà di parola e di stampa; vale a dire, il diritto a criticare una delle più potenti caste di ogni Stato: quella dei magistrati. Ebbene, la Corte di Giustizia ha dato ragione ai paladini green contrari all’estrazione mineraria sulla base di un principio basilare: in un ambito “sensibile” e “interessante”, come quello della giurisprudenza su temi di pubblico interesse, il grado di tolleranza per il linguaggio crudo e diretto, se non addirittura ostile, deve essere particolarmente elevato.
Insomma, bisogna tener conto della risonanza collettiva, e del coinvolgimento generale, suscitato dalle decisioni degli uffici giudiziari su certi temi molto sentiti dall’opinione pubblica. Le organizzazioni no profit, secondo i magistrati di Strasburgo, vanno considerate alla stregua (anche) di cani da guardia della democrazia: un po’ come la libera stampa dei bei tempi che furono. E, dunque, i cittadini impegnati in battaglie di carattere “civico” devono godere – se non proprio di una immunità – quantomeno di una protezione particolarmente intensa sul piano costituzionale per quanto concerne la possibilità di esternare le proprie idee senza il timore di incorrere in sanzioni.
Mentre, d’altro canto, e simmetricamente, i giudici non possono reputarsi alla stregua di un Potere al di sopra di ogni rilievo e critica: una sorta di pianeta intoccabile dell’Universo Giustizia. Come invece vengono sovente presentati, e percepiti, anche da noi. In conclusione, la Corte ha condannato lo Stato spagnolo a risarcire ai ricorrenti i danni patrimoniali, i danni non patrimoniali e le spese. A questo punto, si impongono almeno quattro considerazioni.
Prima considerazione: la sentenza ha il merito di farci ricordare come la libertà di parola sia garantita non solo dal succitato articolo 21 della Costituzione italiana (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”), ma anche dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 1950 (dove si tutela la “libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”).
Seconda considerazione: questo diritto può certamente essere bilanciato ed equilibrato da altri diritti, interessi ed esigenze (tutela della salute collettiva, dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dell’onore e della reputazione individuali), ma non oltre un dato limite; travalicato il quale si entra, a tutti gli effetti, nel territorio di pertinenza dei regimi e delle dittature.
Terza considerazione: la magistratura può e deve essere oggetto di critiche, alla pari di qualsiasi altro potere statale, quantomeno se l’ordinamento a cui essa appartiene si picca di essere “democratico”. Anzi, i magistrati devono avere una “resilienza” alle critiche maggiore del privato cittadino purché esse, ovviamente, non debordino nell’ingiuria.
Quarta considerazione: occhio a quello che la Corte europea definisce come “chilling effect”; il pericolo, cioè, connesso alle sanzioni penali applicate in materia di diritti fondamentali. Quanto più tali sanzioni sono elevate, tanto più possono ingenerare un effetto dissuasivo: vale a dire, insufflare nel corpo sociale, e anche nei singoli cittadini, la ritrosia ad esprimere la propria opinione per non incorrere nei paventati castighi. Si badi bene: per i giudici di Strasburgo tale effetto collaterale indesiderato (e, paradossalmente, auto-censorio) si può verificare anche se le sanzioni sono solo pecuniarie. E persino se, come nel caso di cui sopra, hanno un valore relativamente basso.
Il che ci porta a nutrire due moderate speranze per il futuro.
In primis, questa “giurisprudenza” può e deve influenzare pure il dibattito sull’osceno DDL Scalfarotto-Zan. E ciò in ragione del fatto che una delle ricadute più micidiali di tale proposta liberticida sarà proprio il chilling effect contro cui ci ha messo in guardia la Corte europea. Molti commentatori inizieranno a imporsi da sé la mordacchia quando avranno la tentazione di dire cose naturalissime, e giustissime, in materia di “genere” o a difesa della famiglia naturale tutelata dalla Costituzione.
In secundis, speriamo che la pronuncia dei giudici europei possa contribuire a scalfire uno dei più frusti e inaccettabili luoghi comuni in ambito giuridico, ma anche politico o, se preferite, di politica del diritto: quello secondo cui le sentenze non si commentano, ma si rispettano. Semmai, le sentenze si rispettano, ma le si può e le si deve commentare. Di fronte alla madre di ogni libertà (la libertà di espressione), non ci debbono più essere figli e figliastri.
Francesco Carraro
www.francescocarraro.com
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