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Attualità

l’Associazione ContiamoCi contro l’obbligo vaccinale

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I farmacisti dell’associazione Contiamoci hanno inviato all’Ordine dei Farmacisti una lettera che vogliamo proporvi nella quale si richiede di ripensare all’applicazione dell’obbligo vaccinale per i farmacisti, dando una serie di precise motivazioni che vogliamo proporvi.

Ricordiamo il criterio di indipendenza scientifica, (Art.33 Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) basato sull’accettazione e il confronto del metodo scientifico e delle evidenze che ne derivano, ad oggi nettamente in contrasto con le decisioni del CTS, dei rappresentanti del Governo e con i D.L. emanati con meri fini politici. L’incoerenza scientifica e legislativa su cui questo obbligo vaccinale poggia lo rende fortemente discutibile. Basti pensare al fatto, unanimemente e scientificamente riconosciuto, che gli attuali vaccini anti-Covid-19 in commercio hanno dimostrato di non prevenire l’infezione e la trasmissione, unico parametro che doveva supportare un eventuale obbligo vaccinale.
Alla luce di quanto detto, se le intenzioni del legislatore sono quelle di mettere in atto misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV2 nello specifico ambito sanitario in esame, ci si chiede quale ragione soggiaccia al mancato riconoscimento di anticorpi prodotti naturalmente a seguito di infezione pregressa. Non sono stati infatti presi in considerazione numerosi studi che confermano quanto l’immunità naturale sia più duratura e completa rispetto quella artificialmente acquisita mediante vaccinazione.
Ci risulta pertanto oltremodo doveroso sollecitare gli Ordini Provinciali e FOFI a riconsiderare le loro posizioni, anche nel rispetto dello Statuto secondo cui l’Ordine professionale è deputato a:

  • vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine e del Collegio;
  • dare il proprio consenso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei
    provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine o il Collegio;
  • interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario, e sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti l’esercizio professionale procurando la conciliazione della vertenza e, in caso non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Ci preme sottolineare, inoltre, che la sospensione in base all’ex D.L. n. 44/2021 o la dimissione volontaria di Colleghi dall’Ordine professionale va inquadrata come un grave danno, non solo per i singoli professionisti, ma per l’intera comunità professionale. Ogni collega “perso” rappresenta una sconfitta per l’Ordine professionale che non lo ha tutelato. Una sconfitta sul piano umano, morale, giuridico, deontologico e sociale. Un danno anche per tutta la popolazione, alla quale viene meno il sostegno clinico, educativo, morale e relazionale dei professionisti di loro fiducia che hanno sempre operato con professionalità e passione. Non serve sottolineare quanto il Sistema Sanitario sia già in difficoltà per carenza di personale sanitario specializzato. Le sospensioni aggraveranno pesantemente tale carenza e gli Ordini professionali non possono esimersi dal considerare i disagi recati alla popolazione per il conseguente mancato servizio che gli stessi dovrebbero garantire.
Tutto ciò premesso
CHIEDIAMO
• una rivalutazione critica di questa imposizione vaccinale, suggerendo il ricorso a posizioni coerenti alle evidenze scientifiche attuali in materia di sicurezza e salute, considerata l’infondatezza di tale imposizione rispetto alla tutela della salute pubblica, del contenimento dell’infezione e della diffusione del virus; tale rivalutazione risulta ancor più necessaria considerando che lo Stato di Emergenza è concluso, che è decaduto l’obbligo per tutte le restanti categorie lavorative e che tale imposizione non trova simile applicazione negli altri Paesi;

• di rendersi parte attiva nella valutazione oggettiva della letteratura scientifica con le Autorità competenti al fine di evitare provvedimenti che acquisiscono altrimenti carattere persecutorio e danno adito ad episodi di grave discriminazione. Lo stesso Parlamento Europeo ne ha paventato il rischio e raccomandato di evitare ogni forma di discriminazione nei confronti di chi non possa o non ritenga di doversi sottoporre al trattamento con i vaccini sperimentali (art. 36 del regolamento UE2021/953);

• la riammissione in servizio di tutti i colleghi sospesi, non solo perché la loro presenza non costituisce pericolo (se non negli stessi gradi di rischio dei vaccinati con super green pass), ma per l’illegittimità dello stesso obbligo che va posto in discussione e rigettato alla radice.

• di non procedere con ulteriori sospensioni per non creare un grave precedente di provvedimenti disciplinari privi di fondamento razionale e scientifico.

In conclusione evidenziamo che chiunque esegua un ordine illegittimo ne è responsabile civilmente e penalmente e riteniamo che un’acritica applicazione della normativa in oggetto induca i sanitari coinvolti a dover ricorrere a varie procedure di tutela dei propri diritti per ristabilire la legalità, oltre che a segnalare all’autorità giudiziaria reati perseguibili su querela di parte, al fine di veder riconosciuto il diritto al lavoro, nonché alla succitata indipendenza intellettuale e libertà di azione secondo scienza e coscienza.


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