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La “deforma” costituzionale, parte quinta, i nuovi artt. 60 e 78: lo stato di guerra sarà deciso dalla sola Camera.

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thvotono

Prosegue l’esame della “deforma” Costituzionale richiesta da JP Morgan nell’ambito di un più ampio progetto volto a liquidare le grandi Costituzioni democratiche del sud Europa, progetto analiticamente descritto in un rapporto della banca d’affari del maggio 2013.

Oggi analizziamo il nuovo art. 60 Cost., questo che ci porterà direttamente anche a valutare anticipatamente il nuovo art. 78 Cost. L’attuale testo dell’art. 60 Cost. recita:

“La Camera dei deputati e il Senato sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”.

La nuova norma, data la durata variabile dei Senatori del nuovo Senato, e la contestuale riforma dell’art. 78 Cost., invece così dispone:

La Camera dei deputati e’ eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non puo’ essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”.

Il futuro Senato, come detto già nel commento all’art. 57 Cost., sarà composto da Senatori che non avranno più una durata fissa di cinque anni, ma una durata variabile, precisamente: “La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti”. Per tale ragione l’art. 60 parlerà quindi unicamente della Camera, omettendo ogni riferimento al Senato.

La riforma dell’art. 78 Cost. ha poi indotto anche alla modifica del secondo comma dell’art. 60 Cost., creando peraltro parte gravi inquietudini ed evidenti criticità irrisolte da parte dei figli destituenti che hanno concepito la riforma su richiesta di JP Morgan (Mi scuserà il Collega Giuseppe Palma se nomino i nuovi deformisti con il termine che ha utilizzato come titolo del suo splendido libro, appunto “Figli Destituenti”).

Solo la durata della legislatura della Camera dei deputati potrà essere prorogata in caso di guerra, mentre il Senato rimarrà a durata variabile, connessa al mandato degli organi delle istituzioni territoriali. Posto che il Senato parteciperà all’attività legislativa in una svariata serie di ipotesi previste dal nuovo art. 70 Cost., la situazione giuridica del Paese in un contesto bellico diverrà certamente più caotica, in quanto non avrà basi certe sotto il profilo costituzionale. Sarebbe stato importante anche poter congelare la composizione del Senato in tale situazione.

Il bicameralismo, contrariamente a ciò che ci raccontano, resterà anche se la riforma entrasse in vigore. Si passerà semplicemente da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo sostanzialmente differenziato. Talvolta uso chiamare il nuovo sistema nelle mie conferenze in modo molto… più tecnico: “bicameralismo incasinato”. Trattasi di battuta fino ad un certo punto perché neppure la definizione di bicameralismo differenziato è davvero calzante. Ma ne parleremo nei prossimi articoli.

Ovviamente il secondo comma dell’art. 60 Cost. è stato modificato, dimenticando il problema di cui sopra, per la ragione che il nuovo art. 78 Cost. conferisce alla sola Camera il potere di dichiarare guerra, estromettendo il nuovo Senato da questa importante funzione: “La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari”.

Vi avevo parlato anche di gravi inquietudini. A voi non vengono? Vi fa piacere che una minoranza nel Paese, che diverrà artificialmente, ed in violazione dei principi di rappresentatività democratica, maggioranza assoluta alla Camera, il tutto grazie ad un sistema elettorale a doppio turno che premierà la lista vincente con il raggiungimento automatico dei 340 seggi (l’italicum), potrà portarci da sola in guerra? A me, certamente no.

Con questo quesito vi saluto e vi rimando al prossimo commento.

Avv. Marco Mori, blog scenarieconomici – Alternativa per l’Italia. Autore de “Il tramonto della democrazia – analisi giuridica della genesi di una dittatura europea” disponibile su


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