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Gli euristi coi soldi all’estero: il caso Pier Carlo Padoan

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Grazie al sempre attivo, ormai direi elettrico, Claudio Borghi sono usciti allo scoperto un paio di dati che sono esplicativi della fiducia che i Ministri, in carica ancora attualmente, della Repubblica nutrono per il proprio paese e per la sua permanenza nell’euro.

Il ministro Pier Carlo Padoan NON HA INVESTIMENTI IN TITOLI IN ITALIA, come chiaramente appare dai documenti da lui presentati e riportati da Borghi:

Non si posseggono attività finanzairie in Italia, anno 2014, quando il buon Piercarlo era nel pieno dei suoi poteri come Ministro dell’Economia. Che non si fidasse della Banche Italiane in vista del Bail-in e non avesse fiducia nei titoli di stato?

Dove sono le ricchezze del Ministro che guida l’economia italiana? All’estero:

Per la precisione il codice 1 è un deposito cash, ed il codice 15 è un bene immobile. Tutto perfettamente legittimo, per carità, ma che la dice lunga sulle propensioni all’investimento del nostro Ministro.

Infatti:

  • non ha un titolo di stato, nè un’obbligazione bancaria, nè un’azione ,  anzi proprio non ha ricchezza mobile in Italia;
  • il poco di ricchezza mobile che ha lo ha all’estero, in modo perfettamente legittimo, ma fuori dalla competenza delle nostre autorità finanziarie;
  • la sua ricchezza è quasi completamente in immobili, il che o indica una grande fiducia nella ripresa del mercato immobiliare, oppure un approccio, diciamo così incredibilmente tradizionale al risparmio. Dello stile che “Il mattone non sparisce mai”.

Insomma un ministro dell’Economia e delle Finanze che non si fida dei titoli del proprio paese, e neppure delle aziende  nazionali, è per lo meno molto particolare, anche perchè l’andamento di  questi valori dipende anche dal suo operato. Padoan ha sempre affermato di operare per “Tutelare il risparmio”, ma i suoi soldi li ha messi solo nel mattone. Un modo molto particolare di mostrare fiducia: perchè non aveva un po’ di azioni di banche italiane?

PS Ma che macchina ha il ministro Padoan? Un Monster Truck con carrozzeria Mercedes serie A?  Oppure il suo yacht si chiama “Mercedes serie A”. Perchè la Rolls Royce Phantom ha 45 Cavalli Fiscali, e la sua macchina ne ha 67! Certo, se fanno le leggi come compilano i moduli…

 

Tassazione redditi e detenzione all’estero di depositi.

L’argomento è complesso e molto tecnico. Facciamo ordine.
Per quanto riguarda la tassazione dei redditi finanziari all’estero dobbiamo distinguere,  in sostanza, se percepiti per il tramite di un intermediario italiano o non; nel primo caso l’intermediario agisce come sostituto d’imposta (quindi non deve fare alcuna dichiarazione fiscale), nel secondo caso deve riportarli in dichiarazione.
Invece solamente la detenzione di attività finanziarie al 31/12, anche se non abbiano prodotto alcun reddito, dovranno essere dichiarate se non c’è un intermediario italiano che interviene come sostituto.
È ovvio che l’intermediario abilitato italiano avrà l’obbligo di rispondere alla normativa italiana nel caso debbano prendersi delle decisioni straordinarie di tassazione o patrimoniale, mentre se sono depositati all’estero senza il tramite di intermediario italiano, il residente può scegliere se evadere o no, perché la banca estera non è tenuta a fare la dichiarazione fiscale.  In particolare dobbiamo distinguere:
A) Redditi finanziari all’estero detenuti tramite intermediario italiano:

I redditi di fonte estera percepiti attraverso banche (o altri intermediari abilitati tipo società fiduciarie ) aventi l’incarico di amministrarli o di incassarli in Italia sono assoggettati a tassazione  dai sostituti di imposta o dagli incaricati del versamento dell’imposta sostitutiva. Nel caso in cui l’imposizione sia stata effettuata a titolo definitivo, tali redditi non devono essere indicati in dichiarazione. Al contrario, se l’imposizione è stata effettuata a titolo di acconto i redditi devono essere indicati – al lordo delle eventuali imposte – in dichiarazione dei redditi e assoggettati a tassazione progressiva Irpef. In tale ipotesi, le ritenute di acconto estere vengono scomputate dall’Irpef dovuta. Questo attraverso il meccanismo del credito di imposta.

B ) Redditi Finanziari senza intermediario

I Redditi Finanziari di fonte estera percepiti  (senza l’intervento di un intermediario residente che li abbia assoggettati a ritenuta )  da contribuenti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996, sono assoggettati a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi (nel Quadro RM della sezione V del Modello Redditi), da versare direttamente in sede di dichiarazione. Con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva.

Poi chi detiene le attività finanziarie al 31/2 dovrà comunicarle nel quadro RW se non le posseggono tramite un intermediario italiano.

In particolare :

– I residenti in Italia, che, al termine del periodo di imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi compilando anche il Quadro RW, dedicato al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere e al pagamento dell’Ivafe (Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere), salvo siano detenuti per il tramite di una società fiduciaria italiana che agisce come sostituto d’imposta .
Anche solo i depositi all’estero superiori a 15.000€ vanno segnalati .
In particolare l’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014 ha previsto che l’obbligo di monitoraggio per le attività finanziarie detenute all’estero non sussista per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a € 15.000.
Quando c’è stata la voluntary disclosure si è parlato di “waiver”, cioè  è l’autorizzazione con cui il contribuente dà il via libera all’intermediario finanziario estero ( banca o gestire estero) a trasmettere all’amministrazione finanziaria italiana le informazioni necessarie per completare l’iter di voluntary disclosure.

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