Attualità
E’ possibile portare in deduzione le perdite per il Trading di Bitcoin (e di altre criptovalute)?
Innanzitutto poniamo una domanda: le operazioni di acquisto e vendita di Criptovalute (come i Bitcoin) a carattere speculativo che generano plusvalenze o minusvalenze possono essere considerate Trading Online o possono essere equiparate ad acquisto e vendita di valuta estera?
E l’ammontare va inserito nel modulo RW o RT della dichiarazione dei redditi. Ma che significa esattamente?
L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad una domanda di un contribuente (Interpello 956-39/2018) ha precisato che la detenzione di valute virtuali va monitorata nel quadro RW, sul presupposto, mutuato dalla risoluzione n. 72/E/2016, che le stesse siano assimilabili sotto il profilo fiscale a valute estere.
L’equiparazione a valuta estera cerca di trovare una soluzione temporanea (in attesa di un inquadramento più organico) ad un “buco legislativo” che considera la Criptovaluta a metà tra l’investimento finanziario e il mezzo di pagamento .
Questo tipo di inquadramento risulta favorevole per il contribuente in quanto le plusvalenze su valute, a differenza di quelle su strumenti finanziari o metalli, sono infatti tassate solo nel caso di vendite a termine ovvero anche a pronti, se la giacenza sul conto corrente o deposito sia per almeno sette giorni superiore a 51.645,29 euro, in quanto si applica questo principio perché che in caso di cessione di valute normalmente manca la finalità speculativa dell’operazione.
Considerate le difficoltà relative al divieto di interpretazione analogica e alla difficoltà di individuare dei tassi di cambio ufficiali delle Criptovalute in base ai quali verificare il superamento della soglia di imponibilità, sarebbe necessaria una previsione normativa ad hoc.
Quindi non sarebbe nemmeno facile individuare eventuali differenze dal tasso di cambio e calcolare le perdite su cambio come si fa normalmente con una valuta estera.
Parlando invece di Trading Online i redditi derivanti da questo tipo di operazioni vanno normalmente indicate nei redditi diversi del quadro RT e subiscono nella norma una tassazione al 26% sulle plusvalenze generate da investimenti in operazioni finanziarie online.
Se dal quadro RT risulta un’eccedenza di minusvalenze, la stessa potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nelle quattro annualità successive (ovviamente tutto corredato dalla documentazione che giustifica la deducibilità e la veridicità delle stesse).
In conclusione, da un lato potrebbe essere conveniente equiparare le operazioni di acquisto e vendita di Criptovalute con il Trading Online ma solo quando si supera la soglia di valore medio su sette giorni superiore a 51.645,29 in quanto la tassazione delle plusvalenze sarebbe la medesima al 26% e si potrebbero portare in deduzione delle plusvalenze le eventuali minusvalenze.
Al contrario per le imprese che effettuano operazioni con Criptovalute nell’ambito della loro attività d’impresa (esempio nell’e-commerce) e per i privati che realizzano plusvalenze in via occasionale è molto più conveniente l’equiparazione a valuta estera (senza però la possibilità di portare in deduzione eventuali perdite).
Attualmente è prevista solo la seconda soluzione in quanto l’unico riferimento è dato dalla risposta all’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, attendiamo una nuova regolazione normativa che possa fare chiarezza.
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