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Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio , come è finita?

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Nel mio precedente articolo https://scenarieconomici.it/la-ricetta-perfetta-per-far-chiudere-migliaia-di-piccole-imprese-nei-primi-mesi-del-2020 avevo parlato di alcune criticità, relativamente al mondo delle piccole imprese, presenti del Decreto Fiscale collegato alla legge di bilancio vediamo ora come è finita e cosa è stato effettivamente approvato poco fa con votazione definitiva al Senato. Le modifiche sono sopraggiunte solo dopo il lavoro in Commissione Finanze alla Camera, al contrario la Commissione Finanze al Senato non è riuscita a rispettare il Timing fissato ed a terminare l’esame degli emendamenti e il provvedimento è passato quindi all’esame dell’assemblea senza aver concluso il passaggio in Commissione e senza il mandato al relatore.

1)  Era prevista una maxi sanzione di 1000 euro per ogni f24 (modello di pagamento imposte unificato)  con compensazione di imposte respinto dal sistema Entratel (ad oggi non viene praticamente specificato se si applica anche ad un f24 che contiene ad esempio anche solo pochi euro)! Un qualcosa di impensabile per gli operatori del settore che si trovano ogni mese a caricare decine di f24!
Il provvedimento è stato “alleggerito” in quanto cambia la sanzione prevista pari a 1.000 euro per ogni modello F24 respinto, diventa pari al 5 per cento fino a 5.000 euro di crediti utilizzati in compensazione e ritenuti non spettanti o inesistenti, mentre oltre 5.000 euro la sanzione resterà fissa a 250 euro.
2) Vengono imposti nuovi limiti alle compensazioni dei crediti di imposta! Praticamente si possono compensare i crediti derivanti dalle singole dichiarazioni (oltre i 5000 euro annui) dopo 10 giorni dalla presentazione delle stesse! (ad oggi potevano essere compensati dal primo di gennaio di ogni anno).
Se pensiamo ad esempio che il modello di dichiarazione Persone Fisiche (ex modello unico) ora si presenta  al 30 novembre, quindi la compensazione è possibile praticamente quasi un anno dopo l’insorgenza del credito! NB Per il rimborso c’è addirittura una strada più lunga e complessa con tempi lunghi e incerti.
Il provvedimento è stato confermato senza nessuna modifica (probabilmente per esigenze di cassa).
3) E’ spostato il termine di scadenza del modello 730 dal 23 luglio al 30 settembre.
Una modifica in parte positiva perchè c’è più tempo per  presentarlo dall’altro negativa perchè sposta di fatto le tempistiche dei rimborsi relativi che con ogni probabilità inizieranno con la busta paga di ottobre relativa a settembre (e non con la busta paga di agosto relativa a luglio come attualmente).
4) E’ prevista la scadenza dell’invio dell’Esterometro trimestrale e non più mensile dal 2020.
5) La lotteria degli scontrini partirà non più da gennaio, ma da metà anno. Saltano, in attesa che si chiuda l’accordo con gli operatori, le multe per chi rifiuta i pagamenti con il Pos.
6) E’ stata rivista la normativa relativa alla responsabilità solidale fra appaltatori e subapparlatori per il versamento delle ritenute previdenziali.
7) L’articolo 4 del Decreto Fiscale prevede una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti impiegati nei lavori, con l’obbligo solidale in capo al committente del loro versamento nel caso di affidamento di un’opera o di un servizio. Viene inoltre esteso il Reverse Charge alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, eseguiti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso.
Le modifiche approvate in commissione nella notte di domenica 1° dicembre restringono l’obbligo del reverse charge esclusivamente ai committenti che appaltino opere per importi superiori ai 200.000 euro. Il reverse charge, non si applicherà quindi ai condomìni,(o almeno alla grande maggioranze di essi), a meno che non decidano di avviare lavori di manutenzione straordinaria di un certo peso.
8) Il regime forfettario
Come già avevamo anticipato viene cancellata l’estensione del regime forfettario (con imposta sostitutiva al 20 per cento) ai contribuenti con redditi superiori a 65mila euro e fino a 100mila euro mai entrata in vigore, ma che la legge di Bilancio dello scorso anno aveva previsto a partire dal 1° gennaio 2020

Sono esclusi dal Forfettario nel 2020 i contribuenti che nel 2019 hanno :

– hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20mila euro (lordi) per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.

-nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30mila euro. La verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Dario Polini

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