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CLAMOROSO: LA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA BOCCIA IL QE, MA NON L’ACQUISTO PER I CORONAVIRUS

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CLAMOROSA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA: BOCCIATO IL QE.

In un comunicato in cui viene riassunta la sentenza la Corte Costituzionale Tedesca  viene posto in luce come le operazioni legate i titoli di stato e parte del QE, il Public Sector Purchase Program, giudicato legittimo da parte della Corte di Giustizia Europea, non lo è secondo la Corte Costituzionale per violazione degli articoli 20 comma terzo (superiorità della legge sullo Stato) e 79 (obbligo di obbedienza alla costituzione tedesca) e per violazione dell’articolo 123 del TFUE, contraddicendo in modo secco ed assoluto la decisione della Corte di Giustizia Europea che confermava la legittimità della decisione della BCE. Secondo la Corte Costituzionale la  BCE, nelle sue decisioni sull’adozione e attuazione del PSPP, non abbia valutato né dimostrato che le misure previste da tali decisioni soddisfino il principio di proporzionalità.

Praticamente per la Corte Costituzionale la BCE avrebbe agito “Ultra Vires”, cioè molto al di fuori dei propri poteri e dei propri limiti. Nel fare questo la Corte Costituzionale di Karlsruhe si pone perfino al di sopra dell’Alta Corte di Giustizia europea, che lo a aveva ammesso, Anzi i giudici tedeschi si permettono di fare una bella tirata di orecchi ai giudici di Strasburgo:

“L’approccio della CGUE di ignorare gli effetti reali del PSPP nella sua valutazione della proporzionalità del programma e di astenersi dal condurre una valutazione generale e una valutazione a tale riguardo, non soddisfa i requisiti di una revisione comprensibile per stabilire se il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e la BCE osservano i limiti del loro mandato di politica monetaria. Applicato in questo modo, il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase e articolo 5, paragrafo 4, TUE) non può svolgere la sua funzione correttiva ai fini della salvaguardia delle competenze degli Stati membri, il che rende insignificante il principio di conferimento (articolo 5, paragrafo 1, prima frase e articolo 5, paragrafo 2, TUE)”.

Nello stesso tempo la Corte Costituzionale non vede però una violazione dell’art 123 TFUE, ma una violazione del processo di integrazione e dei limiti rispetto alla costituzione tedesca. NOn violazioni europee, ma della legge tedesca. Quindi si invita in Bundestag ad intervenire per imporre la fine alla PSPP:

Sulla base della loro responsabilità per quanto riguarda l’integrazione europea (Integrationsverantwortung), il governo federale e il Bundestag tedesco hanno il dovere di adottare misure attive contro il PSPP nella sua forma attuale.

1. In caso di un superamento manifestamente e strutturalmente significativo delle competenze da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea, gli organi costituzionali devono, nell’ambito delle loro competenze e dei mezzi a loro disposizione, adottare attivamente le misure volte a assicurare l’adesione all’agenda europea per l’integrazione e il rispetto dei suoi limiti, lavorare per la risoluzione di atti non coperti dall’agenda per l’integrazione e – fintanto che tali atti continueranno ad avere effetto – intraprendere azioni adeguate per limitare l’impatto interno di tali agisce nella massima misura possibile.

2. In particolare, ciò significa che, in base alla loro responsabilità in materia di integrazione europea (Integrationsverantwortung), il governo federale e il Bundestag sono tenuti ad adottare misure volte a garantire che la BCE effettui una valutazione della proporzionalità. Ciò vale di conseguenza per quanto riguarda i reinvestimenti nell’ambito del PSPP che sono iniziati il ​​1 ° gennaio 2019 e il riavvio del programma dal 1 ° novembre 2019. A tale proposito, anche il governo federale e il Bundestag hanno il dovere di continuare a monitorare le decisioni del L’Eurosistema sugli acquisti di titoli di Stato nell’ambito del PSPP e utilizza i mezzi a loro disposizione per garantire che il SEBC rimanga nel suo mandato.

3. Gli organi costituzionali, le autorità amministrative e i tribunali tedeschi non possono partecipare né allo sviluppo né all’attuazione, esecuzione o messa in atto di atti ultra vires. Dopo un periodo transitorio di non più di tre mesi che consente il necessario coordinamento con l’Eurosistema, la Bundesbank non può quindi più partecipare all’attuazione e all’esecuzione delle decisioni della BCE in questione, a meno che il Consiglio direttivo della BCE non adotti una nuova decisione che dimostra in un modo comprensibile e comprovato che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dal PSPP non siano sproporzionati rispetto agli effetti di politica economica e fiscale risultanti dal programma. Alle stesse condizioni, la Bundesbank deve garantire che le obbligazioni già acquistate e detenute nel suo portafoglio siano vendute sulla base di una strategia – possibilmente a lungo termine – coordinata con l’Eurosistema.

QUINDI IL MERCATO DOVREBBE ESSERE INONDATO DALLE OBBLIGAZIONI CHE LA BCE DOVREBBE VENDERE E CHE AVEVA ACQUISTATO TRAMITE ALLA PSPP, SE LA BCE NON SI PIEGHERA’ E DARA’ GIUSTIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI NELL’AMBITO DELLA POLITICA MONETARIA.  

La Corte Costituzionale mette in evidenza come la sua sentenza NON si estende al programma di acquisti di emergenza per il Coronavirus PEPP.

Ora bisognerà decidere se in Europa comanda la Corte di Giustizia dell’Unione oppure la Corte Costituzionale tedesca.  Inoltre con questa decisione si mette definitivamente fine al mito della Banca Centrale indipendente. Questo ente è dipendente da qualcuno, cioè dalla Germania

 

 


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