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Analisi e studi

Becchi e Palma tracciano la via per la riforma della giustizia penale e civile. Alcune proposte concrete (su Libero del 23/6)

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Articolo a firma di Paolo BECCHI e Giuseppe PALMA su Libero del 23 giugno 2019

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Si parla tanto di riforma della giustizia, ma finora abbiamo solo assistito ad interventi – per mano dei governi precedenti – che hanno fortemente limitato i diritti della difesa.

Partiamo dal processo penale. La “riforma Orlando” dell’anno scorso ha reso l’appello dell’imputato un atto da far accapponare la pelle, dovendo gli avvocati – nella forma – redigere una specie di ricorso per Cassazione, con una serie di accorgimenti assurdi previsti a pena di inammissibilità. Una follia che mette ansia tanto all’imputato quanto al suo difensore. Senza parlare poi dei ricorsi alla Suprema Corte, che in gran parte vengono censurati dalla mannaia del cosiddetto filtro di ammissibilità, ancor prima di essere discussi. Interventi che, per compiacere la casta dei magistrati, hanno leso palesemente il principio della inviolabilità della difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. Occorre dunque intervenire nuovamente sulla disciplina delle impugnazioni penali restituendo giustizia all’imputato. Siamo pur sempre la Patria di Beccaria e Filangieri, il giustizialismo non fa parte della nostra cultura giuridica. Ma non basta. Serve mettere mani all’intero assetto processuale penale. Una prima cosa da fare è quella di separare le carriere tra magistratura inquirente (pubblici ministeri) e magistratura giudicante (tribunali). Non è più accettabile che un pubblico ministero, dopo anni trascorsi in procura in cui ha agito con un modus operandi inquisitorio, passi in Tribunale o in Corte d’Appello a giudicare in qualità di giudice terzo e imparziale. Non è credibile la figura di un giudicante che fino a poco tempo prima era impegnato, da inquirente, ad emettere richieste di arresto o di perquisizione. Giovanni Falcone lo aveva capito sin dall’inizio degli Anni Novanta: «Il giudice si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri […]». Coloro che oggi ostacolano la separazione delle carriere sono proprio quelli che portano ipocritamente la bandiera di Falcone, che poi sono gli stessi che gli davano addosso quando il magistrato palermitano era ancora in vita. Altro aspetto da valutare nell’ambito di una riforma del processo penale è la figura dei pubblici ministeri. Riteniamo che, sulla base di consolidate esperienze giuridiche di altri Paesi, possano essere eletti direttamente dal popolo. Certo che questo potrebbe creare alcuni problemi, come quello ad esempio di avere Pm che rispondano solo al corpo elettorale che li ha eletti, ma con adeguati e rigidi contrappesi può funzionare. Uno di questi contrappesi potrebbe essere il divieto di rielezione (in modo tale da evitare “convenienze” a rieleggere un determinato procuratore piuttosto che un altro) e il divieto di assumere per almeno cinque anni funzioni giudiziarie nella medesima regione in cui si è svolto l’incarico di pubblico ministero. Altra questione sulla quale occorrerebbe riflettere riguarda l’obbligatorietà dell’azione penale. Tanti processi si potrebbero evitare dopo un primo vaglio sostanziale da parte del Pm procedente, evitando in tal modo di sovraccaricare le udienze dibattimentali e ancor prima quelle dei giudici per le indagini preliminari. L’obbligatorietà dell’azione penale, nata con le buone intenzioni di evitare disparità di trattamento, ha finito per diventare uno strumento nelle mani delle diverse correnti politiche della magistratura, creando in tal modo veri e propri processi politici privi di fondamento ma tenuti ugualmente in piedi dal principio dell’azione penale obbligatoria. E in ultima istanza, inutile negarlo, certi processi sono in grado di determinare il normale sviluppo democratico del Paese.

Vediamo ora il processo civile. Il problema, sostanzialmente, è la lungaggine. Il processo, di per sé, funziona bene, soprattutto dopo la riforma entrata in vigore nella primavera del 2006 sulle tre memorie istruttorie previste dal sesto comma dell’art. 183 del codice di procedura civile. Per accelerare i processi, due sono in primis gli interventi da fare: il primo è quello di abrogare l’inutile udienza di precisazione delle conclusioni, dove gli avvocati non fanno altro che ribadire davanti al giudice le domande già proposte con gli atti precedenti. L’udienza di pc (così si chiama in gergo) potrebbe essere sostituita da un semplice deposito da effettuarsi per via telematica (come del resto avviene oggi), ma senza la relativa udienza ed entro un breve termine dalla conclusione della fase istruttoria. Ci sono magistrati, infatti, che utilizzano l’udienza di precisazione delle conclusioni per organizzarsi la scaletta per l’emanazione delle sentenze, disponendo rinvii abnormi. Un altro intervento potrebbe essere quello di ridurre i termini da concedere alle difese per il deposito delle memorie istruttorie, della comparsa conclusionale e delle repliche, da ridursi nella misura di una decina di giorni per ciascun atto. Dal punto di vista della informatizzazione, invece, siamo uno dei Paesi più avanzati al mondo, vigendo già dal 2014 l’obbligo di deposito telematico per tutti gli atti endoprocessuali (cioè interni al processo), anche se i magistrati si sono arrogati sin da subito il diritto di pretendere ugualmente dagli avvocati le copie cartacee di tutti gli atti e i documenti depositati telematicamente (chiamate “copie di cortesia”), raddoppiando illogicamente – e contro la legge – gli oneri processuali a carico dei difensori. Altro aspetto scottante della giustizia civile è rappresentato dal funzionamento delle Corti d’Appello, che ormai da diversi anni sono diventate vere e proprie “corti di conferma” delle sentenze di primo grado. Alla prima udienza, sentite le parti, il collegio rinvia la causa di quattro-cinque anni per la precisazione delle conclusioni ed emette la sentenza dopo parecchi mesi dal deposito di comparse e repliche. In nove casi su dieci, viene del tutto ignorata la fase istruttoria. Non è più accettabile. Considerato che l’appello dovrebbe essere una “revisio prioris instantiae” (revisione della prima istanza), andrebbe introdotto l’obbligo per la Corte di avviare – su richiesta dell’appellante – una nuova fase istruttoria utile a comprendere la fondatezza o meno dell’impugnazione. Anche perché, stante la provvisoria esecutività delle sentenze civili emesse dal giudice di prime cure, un processo di appello approfondito non lederebbe i diritti della parte che ha vinto in primo grado, ma amplierebbe quelli di chi ha inteso proporre l’impugnazione. Un intervento ancor più incisivo potrebbe concretizzarsi nel potenziamento degli strumenti alternativi a quello giudiziario. La procedura della mediazione civile e commerciale reintrodotta nel 2013 funziona benino, basterebbe ampliare i poteri del mediatore attribuendogli – nelle materie in cui la procedura di mediazione è obbligatoria per legge – il potere di decidere una vertenza anche se la parte convenuta non compare ovvero in assenza di un accordo tra le parti se procedere o meno nella mediazione.

Per portare a termine la riforma del processo civile e penale è sufficiente una legge ordinaria. Ma non vogliamo fermarci qui. Occorre intervenire anche per via costituzionale con l’abrogazione del Csm – Consiglio Superiore della Magistratura. In Germania non esiste, per cui non vediamo la necessità di tenere in vita un’Istituzione che, da dover garantire l’autogoverno e l’indipendenza della magistratura, è diventata sostanzialmente un’associazione che mira all’auto-impunità dei giudici e che costa ogni anno alle tasche dei cittadini circa 35 milioni di euro (il vicepresidente ne percepisce addirittura 300.000 l’anno). Aveva ragione Calamandrei: «Quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra».

Articolo a firma di Paolo BECCHI e Giuseppe PALMA su Libero del 23 giugno 2019.

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Europa, quo vadis? La sfida sovranista alle elezioni europee“, di Paolo Becchi e Giuseppe Palma, prefazione di Antonio Maria Rinaldi, Paesi edizioni: https://www.amazon.it/Europa-vadis-sovranista-elezioni-europee/dp/8885939104/ref=mp_s_a_1_1?keywords=europa+quo+vadis&qid=1560620131&s=gateway&sprefix=Europa+quo+vadis&sr=8-1

 

 


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