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Becchi e Palma su “Libero online”: Conte ha creato confusione sui professionisti. Faccia chiarezza

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Sabato pomeriggio Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha emanato un’ordinanza con la quale sospende fino al 15 aprile lo svolgimento – all’interno del territorio regionale – anche delle attività degli studi professionali. Il giorno successivo, la sera di domenica 22 marzo, Giuseppe Conte emana un decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) con cui, all’art. 1, prevede espressamente di non sospendere le attività degli studi professionali, fatte salve le prescrizioni del dpcm dell’11 marzo (recarsi a lavoro per comprovate esigenze lavorative). Cosa deve fare un avvocato, un ingegnere o un commercialista? Può recarsi in studio per “comprovate ragioni lavorative” o deve  restare a casa? Proviamo a rispondere sotto il profilo giuridico.

Nella gerarchia delle fonti del diritto, le leggi dello Stato e quelle regionali sono poste entrambe sul medesimo livello nella scala gerarchica. Le competenze regionali, concorrenti con lo Stato o esclusive, sono regolate dall’art. 117 della Costituzione. Ora, la Regione Lombardia non ha adottato una legge regionale, bensì un’ordinanza, quindi non una fonte primaria del diritto, ma una fonte secondaria. Alla pari il governo non ha emanato un decreto legge o un decreto legislativo (fonti primarie), che in tal caso avrebbero prevalso sull’ordinanza regionale, bensì un decreto del presidente del consiglio dei ministri, fonte anche questa secondaria. Trovandoci di fronte a due atti, l’uno regionale del 21 marzo e l’altro governativo del 22 marzo, entrambi fonti secondarie, quale di questi prevale? Se quella di Regione Lombardia fosse stata una legge regionale, essa avrebbe certamente prevalso su un atto amministrativo del governo perché, come si è già detto, la legge – anche se regionale – nel sistema delle fonti del diritto prevale su un atto amministrativo, sia esso regionale o del governo. Ma essendo quella regionale una mera ordinanza, nella scala gerarchica delle fonti essa si pone al di sotto del Dpcm.

Per due ragioni. Primo. In merito alle competenze di cui all’art. 117 della Costituzione, se è vero che  la sanità è materia concorrente Stato-Regioni, l’ordinamento delle professioni e l’ordine pubblico sono di competenza statale.

Secondo. Di fronte a due atti posizionati sul medesimo gradino nella scala gerarchica delle fonti del diritto, dovrebbe trovare applicazione – in assenza di altri criteri – il principio generale “lex posteriori derogat priori”.

Tutto questo in punto di diritto. Ma il problema è soprattutto pratico. È triste vedere a che punto siamo arrivati. Se un poliziotto ferma in Lombardia un ingegnere, un avvocato (come il coautore di questo articolo che ha lo studio a Milano) o un commercialista,  sarà necessario aprire con lui una discussione di natura costituzionale sulla gerarchia delle fonti del diritto? Non sarebbe meglio che  governo e regione facciano al più presto chiarezza su questo punto?

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma su Libero online del 23 marzo 2020

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