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Ulteriori profili di illegittimità del Green Pass (di Mimmo Caruso)

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In un recente articolo pubblicato su “Scenari Economici” ho esaminato alcuni profili di illegittimità dei divieti introdotti dal decreto legge 23.07.2021 n.105 alla luce del diritto nazionale e soprattutto dei principi costituzionali spesso esaltati ma puntualmente ignorati soprattutto da coloro i quali affermano che “la Costituzione italiana è la più bella del mondo”.

Vorrei ora approfondire ulteriori aspetti con riferimento alla compatibilità di quei divieti con l’ordinamento comunitario non affrontati in precedenza per omogeneità di esposizione ma utili per comprendere le macroscopiche forzature compiute per introdurre uno strumento, il green pass, che appare sempre più una intollerabile forma di coazione per indurre i cittadini ad aderire alla vaccinazione contro il Covid – 19 al momento non obbligatoria che presuppone la prestazione del consenso libero (quindi non coartato) e informato così come previsto, con riferimento al diritto all’integrità della persona nell’ambito dei trattamenti sanitari, dall’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea con una disposizione pienamente vincolante per gli Stati membri dell’Unione in virtù della sua assimilazione ai Trattati.

In tale prospettiva è utile evidenziare che l’art. 3 del D.L. n. 105/2021 vieta l’ingresso in determinati luoghi a chi non è in possesso del green pass mentre il successivo art. 4, apportando modifiche all’art. 9, comma 9, D.L. 22.04.2021 n. 52 conv., istitutivo della certificazione verdi Covid -19, recita che “le disposizioni  dei  commi  da  1  a  8  continuano  ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021” con una affermazione, se vogliamo, pleonastica sia in ragione del fatto che i regolamenti UE hanno portata obbligatoria in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ognuno degli Stati membri sia perché in virtù di quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione la potestà legislativa dello Stato è esercitata in conformità all’ordinamento comunitario in applicazione dei famigerati, per altri versi, vincoli esterni dell’Unione Europea.

I commi da  1 a 8 del D.L. n. 52/2021 disciplinano vari aspetti della certificazione verde attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal virus e l’effettuazione di test con esito negativo con disposizioni che devono essere compatibili (è questa la modifica apportata dall’art. 4 del D.L. n. 105/2021) con i regolamenti UE emessi per disciplinare il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19 per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia.

Ebbene, il regolamento 2021/953 assume rilevanza decisiva laddove, in ossequio al principio di non discriminazione di cui all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea afferma che “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone non vaccinate” e che esso “non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.

In tal senso, è del tutto evidente il contrasto sussistente tra i regolamenti comunitari e l’art. 3 del D.L. n. 105/2021 atteso che, quest’ultimo, consentendo l’ingresso in determinati luoghi ai possessori di green pass e vietandolo ai non possessori discrimina i cittadini sulla base delle loro convinzioni personali e quindi sulle scelte discrezionali in ordine all’adesione o meno a certi trattamenti sanitari sulla carta volontari ma che, di fatto, sono resi oggetto di obbligo indiretto pena l’esclusione da rilevanti ambiti della vita di relazione.

L’utilizzo distorto del green pass rispetto alla finalità di garantire la libera circolazione in ambito UE che determina la mancanza di una valida base giuridica per la sua adozione, gli evidenti profili di illegittimità in relazione al diritto interno e a quello comunitario, l’osservazione dei dati empirici dai quali emerge che anche i possessori di certificazione verde possono trasmettere il contagio (molti sono i focolai verificatisi in occasione di feste di matrimonio) impongono rilevanti modifiche al D.L. n. 105/2021 da parte del Parlamento in sede di conversione altrimenti toccherà ai Tribunali e alla Corte Costituzionale intervenire in difesa degli ultimi brandelli dello Stato di diritto.

 

 

 


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