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TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE (MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE)

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padoan

Il dibattito e le valutazioni sui conti dello Stato sono ufficialmente rinviati al 5/12/2016, come sappiamo. Nonostante sia un tema al momento oscurato poiché fortemente condizionato da imminenti scadenze politiche, il 24/11/2016 é stato convertito in legge il decreto legge 193/2016 (noto come decreto fiscale), collegato alla nuova Legge di Bilancio 2017, il quale ha introdotto la cosiddetta voluntary disclosure bis, che ha esteso la possibilitá di presentare istanza di collaborazione volontaria fino al 31 luglio 2017. In questi giorni é in discussione alla Camera il disegno di legge n.4127-bis, la cosidetta legge di bilancio 2017. L´articolo 86 del ddl, é rubricato “collaborazione volontaria”, anche se giornalisticamente viene reso con il piú figo “voluntary disclosure”, a noi – che siamo old fashioned– piace l´italiano.

COSA É LA COLLABORAZIONE VOLONTARIA (CV) E COME FUNZIONA

Con la presentazione dell´istanza di collaborazione volontaria il contribuente che detiene illecitamente patrimoni all´estero e/o beni detenuti illegalmente in cassette di sicurezza (evaso domestico) puó regolarizzare la sua posizione con il fisco autodenunciandosi. L´adesione alla procedura gli consente di ottenere uno sconto sulle sanzioni, sulla mora ma soprattutto di evitare la accusa penale di riciclaggio, in cambio del pagamento dell´imposta dovuta per intero sullo ammontare non dichiarato. Per il contante interno riguarderà il periodo compreso tra il 2009/2015.

I contanti occultati verranno tassati sulla base della normale aliquota Irpef applicabile ai redditi del contribuente che aderisce. Per quanto riguarda i capitali nascosti all’estero, se il conto è stato creato e alimentato prima del 2010 la tassazione grava solo sui rendimenti.

La CV bis non prevede piú, a differenza di quanto dicessero le prime bozze del decreto, il pagamento di un forfait del 35% per l´evaso domestico (beni+contanti detenuti in cassette di sicurezza e non dichiarati). Il debitore dovrá ora restituire l´intero dovuto.

Giá con la precedente normativa (dl 4/2014) era stata introdotta una nuova fattispecie penale. Basandosi la procedura su una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, se questa non la ritiene credibile puó effettuare accertamenti. In caso di dichiarazioni “volontarie” false si rischiano fino a sei anni di carcere. Il contribuente deve perció produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti e i documenti consegnati al proprio professionista non sono falsi. Questa previsione mette al riparo i professionisti da possibili contestazioni di concorso nel reato di falso.

La procedura di autoliquidazione é la novità più rilevante rispetto all’operazione di rientro dei capitali dello scorso anno. Tuttavia chi versa troppo poco sarà soggetto ad una maggiorazione del 10% delle somme ancora dovute se la differenza tra il dovuto e il versato supera il 10%.

CHI PUÓ ADERIRE

I debitori che alla data di presentazione dell´istanza non abbiano giá ricevuto avvisi di accertamento e notifiche dal fisco relativi all´ammontare per cui si richiede l´adesione e coloro che non abbiano beneficiato giá della procedura nell´anno 2015/2016.

OBIETTIVI DICHIARATI

L´estensione della CV rispetto alla precedente rientra tra le misure volte ad ampliare il gettito fiscale, cosi recita il documento programmatico di bilancio 2017.

Secondo il Ministro Padoan c´é la concreta possibilitá di recupero di più di 2 mld di €, permettendo cosi di trovare una parte delle coperture economiche per la Legge di Bilancio 2017.

Inoltre, con questo meccanismo lo Stato potrebbe anticipare un incasso certo al 2017 non dovendo aspettare le dichiarazioni del 2018.

Con la CV bis non si colpiscono più solo i rendimenti del capitale immobilizzato ma direttamente i montanti (capitale + interessi maturati in un´intervallo di tempo considerato). Il contribuente potrebbe muovere denaro oggi congelato e in cambio il Fisco potrebbe concentrarsi solo sui contenziosi piú complessi.

COSA NON VA: PROFILI CRITICI

Il vero nodo sta sulla collaborazione volontaria interna. Con la procedura potrebbero essere dichiarati, tassati ma anche coperti e ripuliti soldi di qualsiasi provenienza, non necessariamente lecita. Per questi motivi in tanti parlano dell’inizio di una nuova fase di condoni fiscali.

Chi sfrutta l’operazione per far emergere attività finanziarie, patrimoni e contanti che derivano da altri reati rischia dai 18 mesi ai 6 anni di carcere. È vero, il punto é dimostrarlo, quindi il rischio rimane.

Attualmente la legalità e la provenienza della somma dichiarate si puó verificare o attraverso banche, istituti di credito o fiduciari, i quali certificano la provenienza fiscale dei depositi. Oppure la Guardia di Finanza dovrebbe farlo, escludendo il riciclaggio. La certificazione da parte della Guardia di Finanza sarebbe inoppugnabile ma finirebbe per disincentivare i possibili adesori.

La nuova procedura, così come del resto la precedente, ha effetti premiali sotto il profilo amministrativo ma anche sotto il profilo penale.
Giá sulla base della l 186/2014, che ha introdotto la prima versione di CV, era esclusa la punibilità:


a) di tutti i reati in materia di dichiarazione dei redditi e quindi non solo dell’infedele dichiarazione dei redditi di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/00 e dell’omessa dichiarazione di cui all’art. 5, ma anche dei reati contraddistinti da fraudolenza e cioè la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false prevista dall’art. 2 nonché la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi prevista dal successivo art. 3;
b) dei reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis) e di omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
c) delle condotte previste dai reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), commesse in relazione ai delitti tributari precedentemente indicati.


Gli effetti penali premiali della CV valgono per tutti i reati dichiarativi, e per alcuni dei delitti in materia di documenti.


Infatti, con il dl 4/2014 per i reati connessi a comportamenti fraudolenti, e cioè per i delitti tributari previsti dagli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/00, era previsto soltanto il riconoscimento di un’attenuante con diminuzione della pena sino alla metà.
Nel testo successivo (l 186/2014, in vigore su questo punto poiché non toccato con il nuovo decreto), invece, per i suddetti reati viene prevista una vera e propria esimente, nonostante si tratti di reati indubbiamente piú gravi rispetto a quelli di infedele dichiarazione.

Nonostante si strombazzi che le norme di cui trattasi non rappresentino un condono, gli effetti premiali sotto il profilo penale sono indiscutibilmente ampi.

Alessandra Barletta (La CiVetta Autoctona)


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