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Salve le case all’asta. Per la Cassazione sono nulli gli atti delle banche che non rispettano le clausole dei mutui condizionati

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La Cassazione con la sentenza n. 12007 del 03.05.2024 tutela il mutuatario che  abbia già ricevuto un atto di precetto o un atto di pignoramento immobiliare azionato sulla base di un mutuo fondiario/ipotecario.

I magistrati della suprema corte hanno stabilito che il solo atto di mutuo che non prevede la consegna materiale della somma non è idoneo a sostenere il pignoramento immobiliare, subordinandola all’adempimento di tutta una serie di condizioni a carico del mutuatario (ad esempio l’iscrizione ipotecaria o il rilascio di una polizza assicurativa), ovvero che prevede la consegna della somma (intesa come conseguimento di disponibilità giuridica), ma la restituzione della stessa dal mutuatario alla banca attraverso la costituzione di un deposito cauzionale (o di un vincolo similare) a garanzia dell’adempimento di una serie di condizioni previste dal contratto sempre a carico del mutuatario, ed il successivo svincolo di tale deposito soltanto all’esito dell’adempimento di dette condizioni, non è un valido titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 codice di procedura civile e dunque non è idoneo a sorreggere una azione esecutiva, se oltre al primo atto di mutuo non è stato sottoscritto dalle parti un successivo atto di erogazione e quietanza sempre nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.


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