Seguici su

Economia

Rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente: dubbi interpretativi alla luce degli obblighi di tracciabilità

Quali soono le novità a livello di deducibilità dei costi di trasferta?

Pubblicato

il

Le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024

Il D.Lgs. 192 del 2024 ha profondamente mutato le disposizioni fiscali che regolano i redditi da lavoro autonomo, sia nell’impianto di base che in aspetti più specifici.

  • In passato, il reddito da lavoro autonomo era identificato in modo puntuale.
  • Ora si adotta un’ottica omnicomprensiva.
  • Sono state introdotte piccole rivoluzioni normative riguardo alle spese di trasferta.

Cosa prevede il nuovo articolo 54 del TUIR

Il nuovo articolo 54, comma 2 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192 del 2024, interviene sui rimborsi analitici, prevedendo che:

“Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.”

Inoltre, il comma 3 stabilisce che:

“Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”

In sintesi:

  • Queste somme diventano non imponibili.
  • Si passa da un sistema di imponibilità dei rimborsi e deducibilità dei costi a uno in cui i rimborsi non sono imponibili e i costi non sono deducibili.

L’introduzione dell’articolo 54-ter e le nuove limitazioni

Il nuovo articolo 54-ter, al comma 1, afferma che:

“Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.”

Le eccezioni previste riguardano:

  • Soggetti in crisi d’impresa.
  • Esecuzione forzata infruttuosa.
  • Credito prescritto.
  • Spese non rimborsate entro un anno dalla fatturazione (se l’importo complessivo è inferiore a 2.500 euro).

Conclusione:

  • Questi costi diventano non deducibili, salvo le specifiche eccezioni sopra citate.

Deducibilità delle spese di trasferta e obbligo di tracciabilità

Gli ultimi giorni del 2024 hanno portato un’ulteriore novità: l’articolo 1, comma 81 della Legge di Bilancio 2025.

Questa modifica stabilisce che:

  • La deducibilità fiscale delle spese di trasferta riaddebitate analiticamente è subordinata al pagamento tracciabile.
  • Un lavoratore autonomo potrà dedurre spese per alberghi, ristoranti e trasporti non di linea solo se pagate con strumenti tracciabili.

Possibili scenari interpretativi

L’interpretazione della norma lascia aperti alcuni interrogativi:

  1. Come conciliare la tracciabilità con l’indeducibilità delle spese riaddebitate?
    • Il nuovo articolo 54-ter, comma 1 stabilisce che le spese sostenute e riaddebitate analiticamente sono indeducibili, salvo eccezioni.
    • Questo significa che, nella maggior parte dei casi, le spese non potranno essere dedotte, a prescindere dal metodo di pagamento.
  2. Possibili interpretazioni della norma:
    • Prima ipotesi: La tracciabilità diventa rilevante solo se il committente è in crisi o insolvente.
    • Seconda ipotesi: Un professionista può dedurre le spese rimborsate analiticamente da un altro professionista solo se quest’ultimo ha usato metodi di pagamento tracciabili.

Attraverso le news normative presenti all’interno del sito web software GB e sarà possibile seguire gli aggiornamenti  per poter orientarsi tra le varie strade che la prassi deciderà di intraprendere.


Telegram
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.

⇒ Iscrivetevi subito


E tu cosa ne pensi?

You must be logged in to post a comment Login

Lascia un commento