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OBBLIGAZIONISTI BANCHE IN CRISI. DOMANDE E RISPOSTE PRATICHE. (di Luigi Pecchioli e Fabio Lugano)

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BANK RUN 2

Amici di Scenari Economici, con la consulenza dell’avvocato Luigi Pecchioli abbiamo cercato di raccogliere alcune informazioni base destinate agli obbligazionisti “Junior” delle banche in crisi sotto forma di domande e risposte. Chiaramente non abbiamo la pretesa di fare una guida completa, ma di dare alcune indicazioni di base. Se avete delle domande utleriori potete provare a contattarci, e vedremo se potremo rispondervi o indirizzarvi a cbhi può aiutarvi.

 

Sono il proprietario di obbligazioni junior di una banca in crisi. Cosa succede ai miei titoli ?

Le obbligazioni subordinate sono tutte considerate non rimborsabili ed entrano a far parte della bad bank come creditori di quest’ultima. La bad bank riunisce tutti i crediti c.d. deteriorati, ossia quei crediti la cui riscossione è problematica. Tali crediti vengono riscossi dai liquidatori o venduti a società di riscossione ad un valore di circa il 10% del valore nominale. Va da sé che, se pur si riesca a riscuotere qualcosa, gli obbligazionisti potranno rientrare al massimo del 10/15% dell’investimento, con il rischio concreto, in caso di irrecuperabilità dei crediti deteriorati, di perdere anche tutto. Anche l’eventuale meccanismo di composizione arbitrale auspicato dalla Ue ed adottato per le crisi in Spagna permette il recupero per gli obbligazionisti con redditi bassi del  10% circa del valore sottoscritto.

Chi gestisce il meccanismo di liquidazione dell’attivo in sofferenza nella bad bank, che potrebbe pagare, almeno in parte, gli obbligazionisti ?

Il meccanismo di liquidazione è gestito da un commissario che è stato nominato unico per le quattro banche coinvolte.

In molti casi si sentono casi di risparmiatori che hanno sottoscritto le obbligazioni su assicurazioni dirette di solidità dei direttori di banca, senza sufficienti informazioni o addirittura con moduli ed informative Mifid precompilate. Posso rifarmi su qualche controparte ? 

Esiste un ampia casistica, grazie ai precedenti delle obbligazioni argentine ed i bond parmalat: sono possibili azioni di responsabilità verso l’istituto bancario del quale il promotore è dipendente se non vi è congruità fra profilo di rischio segnalato ed investimento. Purtroppo la prassi spesso è stata quello di far sottoscrivere un profilo già compilato dal funzionario e ficcato in mezzo alle altre carte da firmare. Proprio per questo vi sono sentenze che indicano come non idoneo e quindi annullabile un contratto di investimento in titoli rischiosi, in vari casi anche di fronte ad un profilo di investitore medio-esperto : se la storia pregressa dell’investitore era quella di un profilo prudente, se vi è stato un unico tipo di investimento molto rischioso, senza diversificazione e per la totalità del denaro investito, se risulta che l’investimento era condizione per il rilascio di un fido o per il suo prolungamento, ecc. In tutti questi casi si è ritenuto irrilevante il profilo del Mifid e si è considerato di annullare il contratto di collocamento.  Penalmente esiste poi la responsabilità del promotore per le falsificazioni dei profili o le firme false su contratti. Consiglio a chiunque di andare in banca e farsi rilasciare copia (gratutita) del proprio profilo e controllarlo. Se si riscontrano difformità con quanto comunicato si può imporre alla Banca di correggerlo.

 

In questo caso quale sarà l’ente responsabile del rimborso, la “Nuova Banca” nata dal salvataggio?

In effetti, avendo diritto al rimborso integrale dell’investimento che si considera come non effettuato, dovrebbe essere la bridge bank (banca ponte, come viene chiamata la nuova) a dover soddisfare il credito, anche attraverso il fondo di ricapitalizzazione. Non vi sono esperienze pregresse.

 

Esiste una responsabilità “in Vigilando”, nel controllo,  del collegio sindacale, della CONSOB, responsabile del controllo dei prodotti finanziari, e della Banca d’Italia, 

Sicuramente, anche se di  tipo diverso fra i diversi organi. Il collegio sindacale  essendo un organo interno alla società, dovrebbe rispondere verso gli azionisti per il mancato controllo, se questo viene dimostrato, ovvero se le circostanze lo fanno presumere chiaramente. Per CONSOB e Banca d’Italia  esiste una responsabilità amministrativa nei confronti dello Stato, ma non nei confronti dei risparmiatori. anche perché bisognerebbe dimostrare una colpa diretta, facilmente superabile dal fatto che Banca d’Italia aveva già mandato gli ispettori e questi avevano segnalato irregolarità e criticità, senza che venissero prese iniziative, che abbisognano di procedure complesse. Forse dimostrando la colpevole inerzia prolungata si potrebbe agire, ma quello che rende difficile una causa in questi casi è la discrezionalità dell’operato di tali organi che è quasi inattaccabile dal cittadino, salvo casi eclatanti.

Come risparmiatore, lei si sentirebbe sufficientemente tutelato sottoscrivendo delle obbligazioni bancarie junior ?

Le obbligazioni subordinate sono strumenti rischiosi e lo erano anche prima. Solo se avessi un portafoglio ampio e diversificato potrei investire una piccola percentuale in obbligazioni subordinate, ma con rendimenti non inferiori al 10%, dato il rischio. Generalmente nessun privato che vuole proteggere semplicemente il valore del proprio capitale investito, magari con un piccolo guadagno, dovrebbe comprare obbligazioni subordinate.

 

Grazie avvocato per il suo tempo!

 

 


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