Attualità
Non riescono a spendere neppure i soldi che gli abbiamo dato. Per il «Superbonus cappotto» 38 documenti da presentare
Giuseppe Liturri faceva notare coime a fine agosto la disponibilità liquida del MEF fosse pari a 100 miliardi di euro. Praticamente di tutte le emissioni di BTP dall’inizio dell’anno, venduto al 90% alla BCE, non sono state spese e sono rimaste li ferme, un po’ come le casse del Regno di Napoli del Re Bomba: piene d’oro mentre il regno non aveva strade.
Una situazione pericolosissima e paradossale, anche perchè mostra tangibilmente come la macchina burocratica del deep state sia divenuta talmente contorta e lontana dalla realtà da non riuscire più nello stesso compito che si era, dato: gestire lo stato e la spesa del denaro pubblico. Ormai non è più una questione di bilancio, di soldi che ci sono, ma di capacità di spenderli. Il problema è che da un lato l’assoluta sfiducia nei cittadini dall’altro l’incapacità pratica di testare le proprie procedure, crea dei mostri esecutivi.
Prendiamo ad esempio il caso è quello del “Bonus Casa 110%”, quello che dovrebbe permettere la realizzazione dei “Cappotti per la casa ” o di opere di risparmio energetico a costo meno che zero, distribuito in cinque anni, ma che può essere scontato in una singola rata in banca. Quindi, in teoria, chi vuole fare il cappotto va in banca e gli scontano il credito fiscale in una singola tranche, permettendogli di avere tutti i soldi subito per fare i lavori.
Peccato che, per avere questa agevolazione, sia necessario presentare 36 documenti…
- documento attestante la proprietà dell’immobile, cioè titolo di detenzione/possesso dell’immobile (e anche qui si scollina dal singolo documento a tre documenti…). Ma dipende dal ‘chi’ vuole farlo, cioè:
- se è il proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie, serve il certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari;
- se detentore (locatario, comodatario), servono sia il contratto di locazione/comodato registrato che la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- se familiare convivente del possessore/detentore servono: certificato dell’anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- se coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge servono: documentazione attestante l’assegnazione; titolo di possesso (certificato immobiliare); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- se convivente di fatto del possessore/detentore servono: certificato dell’anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- se futuro acquirente con prelimiare di vendita regolarmente registrato, servono: preliminare registrato da cui si evinca l’immissione in possesso (per esempio il contestuale comodato); dichiarazione del consenso da parte del proprietario.
- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico;
- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a sisma ed ecobonus);
- in caso di soggetti non proprietari e titolari di diritti reali, documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria;
- ulteriore dichiarazione sostitutiva d’atto notorio per l’ottenimento e la produzione a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio;
- titolo edilizio (se previsto) o autocertificazione inizio/fine lavori;
- inizio lavori:
- autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni;
- visura catastale;
- Ape stato iniziale;
- analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
- relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991;
- dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
- pratica edilizia;
- prospetti in dwg;
- preventivi e/o computi metrici;
- dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
- documentazione fotografica intervento;
- certificazioni serramenti nuovi;
- dati e certificati nuovi oscuranti;
- schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa;
- avanzamento lavori dopo almeno il 30%
-
- comunicazione inizio lavori;
- preventivi e/o computi metrici;
- fatture SAL e computi metrici quantità realizzate;
- documentazione fotografica e Sal;
- asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;
- scheda descrittiva dell’intervento;
- ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda;
- fine lavori:
- preventivi e/o computi metrici;
- dichiarazione di fine lavori;
- Ape stato finale;
- fatture e computi metrici quantità realizzate;
- documentazione fotografica a fine lavori;
- asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20
- SCA – segnalazione certificata di agibilità;
- scheda descrittiva dell’intervento;
- ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.
Un mole di lavoro non indifferente, che renderà felici i professionisti, ma che spaventa il comune mortale che, magari avrebbe una casa da far isolare. Tra l’altro le banche non si sono rivelate particolarmente generose nello sconto del credito, che viene a costare il 10%. Insomma il governo non riesce ad essere generoso neanche quando vorrebbe esserlo, perchè utilizza dei sistemi troppo involuti e , francamente, solo a vantaggio del sistema creditizio. Sarebbe stato così difficile rendere il credito cedibile anche fra privati?..
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