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La Commissione Europea ha già tutti i poteri per razionarci il gas, ma non ha mai fatto il suo dovere. Leggete il perchè

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La Commissione europea non ha bisogno di approvazione da parte del Parlamento e, tecnicamente, neppure del consiglio, per imporre razionamenti del gas e “Trasferimenti per solidarietà” delle riserve di gas da un paese dall’altro. Infatti esiste già una normativa ad hoc sulla gestione delle riserve energetiche che dà, in una situazione di emergenza,

Il regolamento 2017/1938 all’articolo 12, afferma quanto segue:

Risposte all’emergenza a livello regionale e dell’Unione
1. La Commissione può dichiarare uno stato di emergenza a livello regionale o dell’Unione su richiesta dell’autorità competente che ha dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8. 28.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280/23
La Commissione dichiara, se del caso, uno stato di emergenza a livello regionale o dell’Unione su richiesta di almeno due autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, e se i motivi di tali stati di emergenze sono collegati.
In ogni caso, quando dichiara uno stato di emergenza a livello regionale o dell’Unione, la Commissione, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più adatti alla situazione, raccoglie i pareri e tiene in debito conto tutte le informazioni pertinenti fornite dalle altre autorità competenti. La Commissione, se decide, a seguito di una valutazione, che il motivo di fondo dell’emergenza a livello regionale o dell’Unione non giustifichi più la dichiarazione dello stato di emergenza, ne dichiara la fine e informa il Consiglio della propria decisione illustrandone i motivi.
2. La Commissione, non appena dichiara lo stato di emergenza a livello regionale o dell’Unione, convoca il GCG /gruppo coordinamento gas, l’insieme delle autorità di settore).
3. Durante un’emergenza a livello regionale o dell’Unione, la Commissione coordina l’azione delle autorità
competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni e dei risultati della consultazione del GCG. In particolare, la Commissione:
a) assicura lo scambio di informazioni;
b) assicura la coerenza e l’efficacia dell’azione a livello dello Stato membro e a livello regionale in relazione al livello dell’Unione;
c) coordina le azioni concernenti i paesi terzi.
4. La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto dai responsabili di gestione della crisi, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), degli Stati membri colpiti dall’emergenza. La Commissione, d’accordo con i responsabili di gestione della crisi, può invitare altre parti interessate a partecipare. La Commissione assicura che il GCG sia regolarmente informato in merito all’operato del gruppo di gestione della crisi.
5. Gli Stati membri e, in particolare, le autorità competenti assicurano che:
a) non siano varate misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno, in qualsiasi momento, in particolare il flusso di gas verso i mercati interessati;
b) non siano varate misure che potrebbero seriamente compromettere la situazione dell’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e
c) sia preservato l’accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009, nella misura del possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza, secondo il piano di emergenza.

Quindi ex art 12 NON sarebbe possibile limitare i flussi di gas da un paese all’altro nel caso la Commissione decida che vi sia uno stato di emergenza a livello europeo o locale.

A quale livello di solidarietà sono tenuti i vari paesi? Questo ce lo dice l’articolo 13:

Se uno Stato membro ha chiesto l’applicazione della misura di solidarietà a norma del presente articolo, uno Stato membro che è direttamente connesso allo Stato membro richiedente o, se questo lo prevede, la sua autorità competente oppure il gestore di sistemi di trasporto o di distribuzione adotta, per quanto possibile senza creare situazioni pericolose, le misure necessarie per garantire che l’approvvigionamento di gas ai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel suo territorio sia ridotta o interrotta nella misura necessaria e fintantoché non sia assicurato l’approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente assicura che il volume di gas in questione sia effettivamente fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel proprio territorio.
In casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata del gestore di sistemi di trasporto dell’energia elettrica o del gas alla sua autorità competente, può inoltre proseguire l’approvvigionamento di gas a determinate centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas, di cui all’articolo 11, paragrafo 7, nello Stato membro che presta solidarietà qualora il mancato approvvigionamento di gas a  dette centrali causi gravi danni al funzionamento del sistema elettrico od ostacoli la produzione e/o il trasporto di gas. 

Quindi la Commissione, definiti quali siano i clienti protetti, può, per il principio di solidarietà, obbligare a fornire il gas anche ai cliente non protetti, fino a quando i clienti protetti dello stato che chiede solidarietà non siano completamente garantiti. 

Quindi mettiamo il caso che quest’inverno l’Italia abbia gas e la Germania no, almeno sino a quando non siano garantiti i clienti protetti. L’Italia avrebbe l’obbligo di fornire il gas A TUTTI sino a quando la Germania non avesse servito tutti i propri clienti protetti. 

Mentre la solidarietà per i debiti non esiste, qui si è obbligati a fornire il gas senza chiedere nulla alla controparte. quindi la Germania può continuare ad ignorare la possibilità di usare le proprie riserve di gas, estraibili tramite il fracking, ed ottenere solidarietà, ma può permettersi agli altri di subire condizionalità per la garanzia del debito. perché la UE è fatta di figli e figliastri. 

Però la Commissione e gli enti di controllo della rete sono stati fortemente mancante in un punto del regolamento. L’articolo 7 afferma che:

Entro il 1o novembre 2017 l’ENTSOG procede ad una simulazione di scenari di interruzione dell’approvvigionamento di gas e dell’operatività dell’infrastruttura a livello dell’Unione. La simulazione comprende l’individuazione e la valutazione di corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza e individua inoltre gli Stati membri che possono contrastare i rischi individuati, anche in relazione al GNL. Gli scenari di interruzione dell’approvvigionamento di gas e dell’operatività dell’infrastruttura e la metodologia per la simulazione sono definiti dall’ENTSOG in cooperazione con il GCG. L’ENTSOG assicura un livello di trasparenza adeguato e l’accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari. La simulazione degli scenari di interruzione dell’approvvigionamento di gas e dell’operatività dell’infrastruttura a livello dell’Unione è ripetuta ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

In cinque anni gli enti di controllo della rete e la Commissione NON hanno analizzato il rischio dipendente dalla fornitore così prevalente come la Russia? A che servono le simulazioni se non ad evidenziare il rischio derivante dall’avere un mono fornitore. Invece siamo arrivati all’emergenza come sempre completamente impreparati. 

Il segreto è che i regolamenti europei si interpretano per gli amici della Commissione, la Germania, e si applicano agli altri. Finché alla Germania il gas russo a basso costo faceva comodo non era un rischio. ora non solo paghiamo tutti i suoi errori, ma lei userà il nostro gas, pagato da SNAM, per fornire i propri servizi.

 


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