Attualità
Il testo del Garante della Privacy con cui boccia il Certificato Verde
I mass media mainstream hanno fatto passare in secondo piano il fatto che il garante della Privacy abbia bocciato completamente l’idea del Green Pass nazionale per le regioni.
Vi pubblichiamo la decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale da parte del Garante dell Privacy. Si tratta di un testo molto duro e vi salviamo dalle motivazioni anch’esse toste, che possono essere riassunte come segue:
- mancata consultazione del garante;
- mancanza delle basi giuridiche per la misura;
- violazione del principio di minimizzazione dei dati (Raccolgo il minimo dei dati possibili)
- violazione del principio di esattezza (dato che il certificato è legato a principi fondamentali, dovrebbero essere assolutamente certi);
- violazione del principio di trasparenza
Per questi motivi il Garante giunge a queste dure considerazioni:
Alla luce delle rilevanti criticità sopra illustrate, occorre rilevare che la disciplina della certificazione verde delineata dal decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, risulta pertanto non proporzionata rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito, in quanto non individua puntualmente le finalità per le quali si intende utilizzare la certificazione verde e, in ossequio ai principi di privacy by design e by default , le misure adeguate per garantire la protezione dei dati, anche appartenenti a categorie particolari, in ogni fase del trattamento, e un trattamento corretto e trasparente nei confronti degli interessati (articoli 5, 6, par. 3, lettera b) , 9, 13, 14, 25 e 32 del regolamento).
Considerato che l’utilizzo della certificazione verde è operativo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge è, quindi, urgente l’esigenza di intervenire al fine di tutelare i diritti e le libertà degli
interessati.
Il regolamento attribuisce al Garante, tra gli altri, il potere di rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del regolamento (art. 58, par 2, lettera a) ).
Attesi i rischi elevati per le libertà e i diritti degli interessati, risulta, pertanto, necessario avvertire tutti i soggetti coinvolti nel trattamento e, in particolare, i Ministeri della salute, dell’interno, dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale, dell’economia e delle finanze e degli affari regionali e la Conferenza delle Regioni o delle Province autonome del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dell’utilizzo delle certificazioni verdi di cui al decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del regolamento di cui agli articoli 5, 6,
par. 3, lettera b) , 9, 13, 14, 25 e 32. Il Garante ritiene altresì di comunicare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, per le valutazioni di competenza, rendendosi disponibile a instaurare prontamente un dialogo istituzionale volto al superamento delle predette criticità.
Tutto ciò premesso, il Garante
a) ai sensi dell’art. 58, par 2, lettera a) , del regolamento avverte tutti i soggetti coinvolti nel trattamento e, in particolare, i Ministeri della salute, dell’interno, dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale e dell’economia e delle finanze, degli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, possono violare le disposizioni del regolamento di cui agli articoli 5, 6, par. 3, lettera b) , 9, 13, 14, 25 e 32;
b) trasmette copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri per le valutazioni di competenza;
c) ai sensi dell’art. 154 -bis , comma 3, del codice, dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2021
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