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IL TESORETTO? SURE, MES E RECOVERY FUND- IL SURE E LA SUA REALTA’ REGOLAMENTARE (1) (da Orizzonte 48)

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Esamineremo pertanto le effettive condizioni di finanziamento di ESM (che esiste), del SURE (che deve essere ancora approvato come vedremo) e, se vedrà mai la luce (senza essere uno stretto duplicato dell’ESM), del c.d. Recovery Fund. 

Per questi strumenti considereremo gli oneri di contribuzione concretamente a carico degli Stati-membri ed il costo complessivo dell’obbligo di restituzione (per interessi e capitale: se anticipatamente e con certezza quantificabili…), scontando, in quest’ultimo aspetto, i tempi e i margini effettivi di utilizzazione dei prestiti ricevibili e sempre cercando di individuare gli obiettivi di intervento fiscale effettivamente finanziabili in rapporto con quelli obiettivamente prioritari e necessari nell’attuale congiuntura economica italiana.

3. Cominciamo dal SURE: rinviando al sito della Commissione Ue, la relativa regulation è attualmente allo stato di proposta in attesa dell’approvazione del Consiglio: “Proposal for a COUNCIL REGULATION on the establishment of a European instrument...”
Ma più che la mancanza di un’attuale applicabilità operativa di una normativa non ancora approvata (forse potrebbe esserlo nei prossimi mesi ed entro l’autunno), risulta obiettivamente (molto) poco realistico che lo strumento possa dar luogo a un “tesoretto” in tempo utile (questo autunno) e per di più di ammontare vicino ai 10 miliardi, entro il 2020: cioè, non si vede come possa evitare il finanziamento mediante il ricorso al mercato relativamente al deficit aggiuntivo che si paventa come necessario, nel momento in cui occorrerà fronteggiare la fine del finanziamento dell’attuale (potenziale) erogazione della cassa integrazione in forma derogatoria (straordinaria e ordinaria) e fiscalizzata, che comunque terminerà la sua attuale copertura al 31 ottobre 2020.

4. Precisiamo che, fondato sulla clausola solidaristica dell’art.122 TFUE, il SURE è una linea di credito, che nelle intenzioni espresse nel preambolo della proposta di regolazione, si fonda sia sul primo che sul secondo paragrafo di tale norma: una curiosa previsione in cui “lo spirito di solidarietà” trova la sua massima espressione nella concessione di un prestito, la cui provvista è raccolta sul mercato dalla Commissione, soggetto ad obbligo di restituzione “a determinate condizioni”, come recita il par.2: cioè non necessariamente non onerose, o poco onerose, per il beneficiario debitore a cui si presta…per solidarietà.

Ma torniamo alla presunta tempestività dell’erogazione di tale prestito: successivamente alla non ancora avvenuta approvazione del regolamento in questione, deve infatti svolgersi, in un periodo di tempo imprecisato, e al limite senza alcun termine vincolante, – a dimostrazione della facoltatività della solidarietà ex art.122 TFUE -, un peculiare procedimento presupposto di “prestazione di garanzia” da parte degli Stati-membri.
Al completamento unanime (cioè partecipato dalle garanzie apprestate da tutti gli Stati-membri) di tale fase attuativa “presupposta”, – che però risulta riducibile al 25% della soglia, massima e non vincolante, stabilita in 100 miliardi -, è subordinata la successiva raccolta della provvista, da parte della Commissione, che verrebbe poi erogata in base a precisi limiti quantitativi massimi. 

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